Scaduto

Gara #567

Appalto 3/2026: PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 141 D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (“CSE”), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i., PER I LAVORI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO, TRATTA "REBAUDENGO - POLITECNICO".
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

23/07/2026
Aperta
Servizi
€ 17.458.635,12
Salza Barbara
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTA' TORINO

Categorie merceologiche

79417 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza

Lotti

1
BC78F68AF0
C71F20000020005
Qualità prezzo
Appalto 3/2026: PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 141 D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (“CSE”), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i., PER I LAVORI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO, TRATTA “REBAUDENGO – POLITECNICO”.
Appalto 3/2026: PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 141 D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (“CSE”), AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i., PER I LAVORI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO, TRATTA “REBAUDENGO – POLITECNICO”.
€ 14.548.862,60
€ 0,00
€ 0,00

Seggio di gara

Ordinanza n. 53
21/07/2026
Cognome Nome Ruolo
SALZA BARBARA RUP

Scadenze

16/09/2026 12:00
21/08/2026 12:00
30/09/2026 12:00
01/10/2026 10:00

Avvisi pubblici

Allegati

1-505609-2026-bando.pdf
SHA-256: ce4ff731f9c8865a9b3718b725952dbb370c6b83b02bd8f7896c3d9656f52c1e
22/07/2026 11:15
261.08 kB
2-disciplinare-signed.pdf
SHA-256: 7475509ad0736be99b3064db06b29d294d616c38d1449f01ef37a04c82f5b70b
22/07/2026 11:05
1.14 MB
2.1-modello-richiesta-sopralluogo.docx
SHA-256: b6a8305d9249540158700e1262f23afc54ff182f6f1fcef49d8793108daa15af
22/07/2026 11:05
244.95 kB
2.2-modello-di-domanda-di-partecipazione.docx
SHA-256: 8712500b37d9b6380cdf038bc095139a1480235a09140a67cb16257e4568e75e
22/07/2026 11:05
252.02 kB
2.3-modello-dichiarazioni-integrative.docx
SHA-256: c8373d43c7195a5ca953091496f1cc8ef2b7e5a149e47693fdc98382620886c4
22/07/2026 11:05
252.16 kB
2.4-modello-dichiarazione-avvalimento.docx
SHA-256: 7fccc934ce5a0a3b1095c57cc0222f6c5aa55b84045715bbd7f13d87a7c1fc2a
22/07/2026 11:05
246.51 kB
2.5-modulo-offerta-economica.xlsx
SHA-256: 63eb0923f673fc3858fe60313c0519c8fd039b12401759411e7362a76f3af63e
22/07/2026 11:05
13.70 kB
3-capitolato-speciale-dappalto-signed-signed.pdf
SHA-256: 94db5563f67c3859d9b791a3cb2db3337d539202f6e8c5b631f8f90833670efd
22/07/2026 11:05
924.00 kB
4-schema-di-contratto.pdf
SHA-256: 1c5f18d55828949608bd0ae31b9554a970775313d092cfc8af1c63ee5fe8c40b
22/07/2026 11:05
613.67 kB
5-calcolo-corrispettivo-a-base-gara.pdf
SHA-256: f71b9d9efa2f189b01a6353d85abd50b6829311e0a91d875f1731399b160ad4b
22/07/2026 11:05
1.84 MB
6-protocollo-di-legalita.pdf
SHA-256: 2706ffdb1f4c8924920a4e18fc59c4b9a10dafe69848351e05e5c55bdced6b0f
22/07/2026 11:05
803.54 kB
7-protocollo-monitoraggio-flussi.pdf
SHA-256: 8f190d0bbafb00c9557434683e5c7ab3b3d0fc2593ef53d45dc53379696abc05
22/07/2026 11:05
575.38 kB
8-norme-tecniche-di-utilizzo.pdf
SHA-256: f8d8df2670588d5d1d96d1e5855a774401c02e2c620e0c4686a498cd3ff1967b
22/07/2026 11:05
4.61 MB
9-informativa-trattamento-dati.pdf
SHA-256: 4f0edf9f453d9b9136b72db6bbe147c28fcc5022187f56d8e774614e9086346a
22/07/2026 11:05
365.29 kB

Chiarimenti

23/07/2026 15:18
Quesito #2
Buon pomeriggio,
Chiediamo gentile conferma che, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, possa essere sufficiente aver ricoperto negli ultimi 10 anni il ruolo di “Responsabile dei Lavori” ai sensi del D.lgs.81/2008 per appalti di lavori relativi a interventi di costruzione di linee metropolitane sotterranee.

Grazie
Cordiali saluti

07/08/2026 11:35
Risposta
I requisiti di partecipazione di ordine speciale sono espressamente indicati al Disciplinare di gara, par. 9 (sotto-paragrafi da 9.1. a 9.6; si vedano in particolare par. 9.1, lettera c), punti 1, 2, 3).
31/07/2026 10:24
Quesito #4
Spettabile Stazione Appaltante, con la presente nota si desiderano richiedere i seguenti chiarimenti:

1) In riferimento a quanto previsto all’interno del Disciplinare di gara (articolo 20 – pagina 63) e con specifico riferimento a quanto richiesto per il criterio A1: “Sarà valutato positivamente il possesso dei seguenti requisiti:- abilitazione all'esercizio ed iscrizione al relativo albo professionale da almeno 10 anni”, si chiede di confermare che per ingegneri e architetti si intenda iscrizione al relativo Albo Professionale – sezione A – da almeno 10 anni.

2) In riferimento all’art 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché agli artt. 5 e 6 dello Schema di Contratto, si richiede di poter prevedere l’inserimento a contratto dell’anticipazione contrattuale pari al 10% dell’importo del servizio, in linea con quanto previsto dal D.L. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture), convertito in L.105/2025, con particolare riferimento al comma 1-bis all’art. 33 dell’Allegato II.14 a D.Lgs 36/2023.

07/08/2026 11:36
Risposta
1) Si conferma

2) Ai sensi dell’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, la corresponsione dell’anticipazione del 10% nei servizi di ingegneria e architettura ha natura facoltativa. Al riguardo, si evidenzia che la Stazione Appaltante, nel provvedimento di indizione della gara, ha espressamente esercitato la scelta di non prevedere alcuna anticipazione.
04/08/2026 10:02
Quesito #5
Buongiorno,

con la presente si chiede cortesemente di chiarire il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto al punto 9.2 a) del Disciplinare di gara.
In particolare, non risulta chiaro alla scrivente società se:

· il requisito possa essere provato con un servizio diverso per ognuna delle classi e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;

· se il requisito per ogni singolo ID possa essere provato da due componenti il costituendo RTI, utilizzando due servizi diversi, ovviamente per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, oppure le due componenti debbano aver lavorato allo stesso servizio (punto 9.4 del Disciplinare a pag. 32).

· se il requisito richiesto per un ID possa essere provato con un ID della stessa categoria, con grado di complessità uguale o superiore ma con diversa destinazione funzionale (per esempio possa essere utilizzato un requisito in E.16 al posto di quello in E.18 oppure uno in V.02 al posto di quello in V.01).

Grazie. Un cordiale saluto
07/08/2026 11:40
Risposta
Punto 1: Ai sensi dell'art. 9.2 del Disciplinare di Gara il requisito è soddisfatto se, negli ultimi 10 anni, si sono svolti servizi di CSE relativi a lavori appartenenti a ciascuna classe e categoria dei lavori a cui si riferisce l'appalto in oggetto (comprendendo in tale casistica anche il caso in cui si sono svolti servizi di CSE per vari lavori che riguardavano ciascuno anche solo una categoria di lavori indicata nella tabella riportata all'art. 9.2 del Disciplinare).

Punto 2: Si conferma

Punto 3: Si conferma
31/08/2026 15:00
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante,

In riferimento alla presente procedura vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito:

- Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 del Disciplinare di gara e, in particolare, al criterio A1, per il quale è previsto che: "Sarà valutato positivamente il possesso dei seguenti requisiti: abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale da almeno 10 anni", si chiede di confermare che, per le figure professionali di Ingegnere e Architetto, il requisito debba intendersi soddisfatto mediante l'iscrizione al relativo Albo Professionale - Sezione A da almeno 10 anni e che tale requisito costituisca una delle condizioni necessarie per l'attribuzione dell'intero punteggio previsto dal criterio A1.

In attesa di Vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti
07/09/2026 10:44
Risposta
Ai fini della valutazione del criterio A.1, la Commissione giudicatrice valuterà la Relazione prodotta dal Concorrente e l'allegato CV del professionista individuato quale "CSE". L'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale - per ingegneri e architetti all'interno della "Sezione A" - di quest'ultimo da almeno 10 anni è condizione necessaria ma da sola non sufficiente all'attribuzione del punteggio pieno di 10 punti.
09/09/2026 12:04
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alle disposizioni del Disciplinare di Gara relative ai requisiti generali e alle cause di esclusione, e in particolare a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, si chiede un chiarimento in merito alla seguente fattispecie.

Il Disciplinare distingue le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 dalle fattispecie di cui all'art. 95, la cui sussistenza è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, e prevede altresì l'impegno del concorrente a garantire la Stazione Appaltante da situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Ciò premesso, si chiede di confermare se costituisca causa automatica di esclusione dalla presente procedura, ovvero causa di incompatibilità alla partecipazione alla stessa, la circostanza che un componente del costituendo RTP abbia svolto, in favore di un operatore economico facente parte del RTI aggiudicatario delle Opere di Sistema della Linea 2, un'attività specialistica circoscritta relativa alla predisposizione/verifica di BOQ per la medesima Linea 2.

Si precisa che:
la documentazione inerente l'attività professionale oggetto del predetto incarico è stata consegnata;tale attività è stata svolta da professionisti diversi da quelli individuati nel Gruppo di Lavoro proposto per l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura;nessuno dei professionisti coinvolti nella predetta attività sarà impiegato nell'esecuzione del servizio CSE;
Considerato che nella documentazione di gara non risulta espressamente prevista una specifica causa di incompatibilità o esclusione automatica riferita alla predetta fattispecie, si chiede pertanto di confermare che tale circostanza non determini, di per sé, l'automatica esclusione del concorrente dalla procedura, ferma restando l'adozione delle misure organizzative necessarie a garantire l'assenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza e l'imparzialità nell'esecuzione del servizio.
Grazie. Un cordiale saluto
14/09/2026 11:16
Risposta
Costituiscono causa di esclusione automatica le fattispecie di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023.

Eventuali situazioni di conflitto di interesse saranno valutate dalla Stazione Appaltante in concreto rispetto a quanto dichiarato in sede di gara anche con riferimento a eventuali attività pregresse effettivamente eseguite che assumono rilevanza ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non essendo possibile alcuna valutazione ex ante di un conflitto di interessi - anche solo potenziale - in assenza di tutte le informazioni necessarie ad una completa disamina
11/09/2026 13:53
Quesito #11
Spett.le Stazione Appaltante,
per la predisposizione dell'offerta in oggetto e' in corso di formazione un costituendo RTP, i cui componenti soddisfano integralmente e autonomamente i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare.
Il costituendo RTP intenderebbe avvalersi della collaborazione specialistica di un operatore economico attivo nello sviluppo di soluzioni digitali (codice ATECO 62.10.00), per l'esecuzione di prestazioni accessorie di natura tecnologica di importo comunque inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, senza attribuzione di alcuna quota di partecipazione al raggruppamento. Si chiede pertanto:

1. se, trattandosi di appalto di servizi di ingegneria e architettura, la stazione appaltante ritenga applicabile l'istituto della cooptazione di cui all'art. 68, comma 12, del d.lgs. 36/2023, non espressamente disciplinato dal disciplinare di gara;

2. Qualora la risposta al punto 1 sia, come auspicato, favorevole, quali dichiarazioni e documentazione debbano essere prodotte dal soggetto cooptato, e in particolare se sia sufficiente la dichiarazione relativa ai soli requisiti di ordine generale ovvero se debbano essere dimostrati anche requisiti speciali proporzionati alla quota di prestazioni ad esso affidate;

3. in quale sede documentale debba essere resa la dichiarazione di cooptazione, tenuto conto che il disciplinare non la contempla espressamente.

In attesa di Vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.
23/09/2026 09:54
Risposta
Si conferma che l'istituto della cooptazione è astrattamente ammesso anche nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, secondo le norme applicabili e gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Resta inteso che l'esecuzione di prestazioni accessorie di natura tecnologica o digitale, non corrispondenti a specifici requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare, possono essere demandante anche a un componente della compagine del concorrente, secondo le forme consentite dall'ordinamento.

Il concorrente potrà allegare specifica dichiarazione di cooptazione, predisposta ai sensi di legge, da depositare all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa".
15/09/2026 09:59
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al criterio di valutazione A.1 "Professionalità e Competenze del CSE" (punteggio massimo 10/100), il Disciplinare di gara (p. 63) indica che sarà valutato positivamente, tra l'altro, il possesso dell'"abilitazione al ruolo di 'professionista antincendio' ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e del D.M. 05/08/2011", accanto alla valorizzazione degli incarichi di CSE con preferenza per le opere maggiormente affini (linee metropolitane sotterranee, ferrovie, infrastrutture complesse in ambito urbano).

Poiché il Disciplinare non indica la ripartizione interna del punteggio tra i diversi elementi di valutazione positiva (esperienza nei settori affini vs. possesso dell'abilitazione antincendio), si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
se l'abilitazione antincendio ex D.M. 05/08/2011 costituisca elemento di valutazione autonomo e distinto dall'esperienza professionale nell'ambito del criterio A.1, e in caso affermativo, quale sia il peso percentuale o punteggio indicativo attribuibile a ciascuno dei due profili (esperienza in incarichi CSE affini; possesso dell'abilitazione antincendio) nell'ambito dei 10 punti previsti per A.1;se il CSE possa essere anche Geometra o Laureato Ingegnere o Architetto triennale: in tal caso, si richiede quanto sia valorizzata nell’ambito dei 10 punti previsti per A.1 l’iscrizione al relativo Albo Professionale da più di 10 anni, nel Collegio dei Geometri o nella sezione B dell’Albo Professionale;se, a parità di ogni altra condizione, un CSE privo dell'abilitazione antincendio ma con pluriennale esperienza documentata in incarichi CSE su linee metropolitane sotterranee analoghe all'oggetto dell'appalto possa aspirare al punteggio massimo o prossimo al massimo di A.1, ovvero se l'assenza di tale abilitazione comporti necessariamente un abbassamento significativo del coefficiente attribuito dai commissari.
Il chiarimento è necessario al fine di rendere maggiormente prevedibili i criteri valutativi e decisionali impiegati dalla stazione appaltante nella valutazione tecnico-discrezionale del punteggio da attribuire secondo il sub criterio A.1, così da consentire una partecipazione consapevole, che permetta al concorrente di valutare il migliore professionista da indicare come CSE, disponendo sia di professionisti abilitati antincendio ma privi di specifica esperienza metropolitana, sia di professionisti con vasta esperienza CSE su metropolitane ma non in possesso dell'abilitazione antincendio, sia professionisti privi di Laurea Magistrale, ma iscritti da più di 10 anni all’albo. L’intento sarebbe di pervenire ad una valutazione oggettiva dei requisiti da parte della Commissione, con la seguente griglia di valutazione:
Curriculum CSE punteggio max …Titolo di Studio:Diploma Tecnico punteggio max …Laurea Breve punteggio max …Laurea Magistrale punteggio max …Iscrizione Albo Professionale da più di 10 anni:Collegio Geometri punteggio max …Laurea Breve punteggio max …Laurea Magistrale punteggio max …Abilitazione Antincendio punteggio max …

Grazie. Cordialmente
23/09/2026 10:11
Risposta
1. Il possesso dell’abilitazione al ruolo di “professionista antincendio” ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006 e DM 5/08/2011 con relativi aggiornamenti, in corso di validità, concorre, unitamente all’iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni, al CV ed alla Relazione in cui il Concorrente illustra gli incarichi di CSE svolti, alla valutazione della Commissione giudicatrice e all’assegnazione di 10 punti. Pertanto, Il possesso dell’abilitazione al ruolo di “professionista antincendio” non costituisce elemento di valutazione autonoma.

2. Costituisce requisito di idoneità professionale, ai sensi del par. 9.1. lett. c) n. 1), del Disciplinare di gara, che il professionista che espleta l’incarico di CSE sia in possesso di uno dei seguenti titoli di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 98 comma 1, lett. a) “laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;”.

3. La Commissione giudicatrice valuterà discrezionalmente le Offerte Tecniche dei concorrenti sulla base dei criteri e sub-criteri di cui al Disciplinare di gara, tenuto conto dei criteri motivazionali indicati, applicando il metodo di calcolo di cui a pag. 65 ss del Disciplinare di gara, senza possibilità di applicare ulteriori e diversi strumenti di valutazione o calcolo.
15/09/2026 10:00
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al criterio di valutazione A.2 "Professionalità e Competenze della Struttura Organizzativa" (punteggio massimo 10/100), il Disciplinare di gara (p. 63) indica che sarà valutato positivamente il possesso, da parte dei professionisti inseriti nel Gruppo di Lavoro, di: laurea magistrale in disciplina tecnica (ingegneria, architettura o titolo equipollente), iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni, nonché abilitazione al ruolo di CSP/CSE da almeno 5 anni.

Poiché il D.Lgs. 81/2008 (art. 98) ammette allo svolgimento del ruolo di Assistente al CSE anche professionisti non in possesso di laurea magistrale (es. geometri, periti industriali, ingegneri con titolo triennale) purché in possesso dei requisiti minimi di legge, e poiché il Disciplinare non indica la ripartizione interna del punteggio di A.2 tra titoli accademici/anzianità di albo ed esperienza settoriale specifica, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:

a) quale peso percentuale o punteggio indicativo venga riconosciuto, nell'ambito dei 10 punti di A.2, al possesso della laurea magistrale e all'anzianità di iscrizione all'albo (≥ 10 anni) rispetto alla documentata esperienza pratica degli Assistenti in incarichi analoghi (es. Assistente CSE su linee metropolitane sotterranee o infrastrutture complesse assimilabili);

b) se un Assistente in possesso di titolo di studio non magistrale (es. geometra, ingegnere triennale, perito industriale) ma con pluriennale e documentata esperienza in incarichi di assistenza al CSE su metropolitane o ferrovie urbane analoghe possa conseguire un punteggio pari o superiore a quello di un professionista con laurea magistrale e anzianità di albo ma privo di esperienza metropolitana specifica;

c) se l'eventuale inserimento nel Gruppo di Lavoro di professionisti con titolo non magistrale o con anzianità di albo inferiore a 10 anni, ma dotati di rilevante esperienza metropolitana, determini una penalizzazione sistematica del punteggio A.2, indipendentemente dalla qualità dell'esperienza maturata.

Il chiarimento è necessario al fine di rendere conoscibili i criteri valutativi e decisionali impiegati dalla stazione appaltante nella valutazione tecnico-discrezionale della qualità del Gruppo di Lavoro e quindi del punteggio da attribuire per il criterio A.2, così consentire una migliore composizione del Gruppo di Lavoro, stante la disponibilità di professionisti con differenti combinazioni di titoli ed esperienze.

L’intento sarebbe di pervenire ad una valutazione oggettiva dei requisiti da parte della Commissione, con la seguente griglia di valutazione:
Curriculum Ass. CSE punteggio max …Titolo di Studio:Diploma Tecnico punteggio max …Laurea Breve punteggio max …Laurea Magistrale punteggio max …Iscrizione Albo Professionale da più di 10 anni:Collegio Geometri punteggio max …Laurea Breve punteggio max …Laurea Magistrale punteggio max …
Grazie. Cordialmente
23/09/2026 10:56
Risposta
La Commissione giudicatrice valuterà discrezionalmente le Offerte Tecniche dei concorrenti sulla base dei criteri e sub-criteri di cui al Disciplinare di gara, tenuto conto dei criteri motivazionali indicati, applicando il metodo di calcolo di cui a pag. 65 ss del Disciplinare di gara, senza possibilità di applicare ulteriori e diversi strumenti di valutazione o calcolo.

Infratrasporti.To Srl

Corso Novara, 96 Torino (TO)
Tel. 011/5592711
Email: infrato@infrato.it - PEC: infratrasportitosrl@legalmail.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00
TUTTOGARE TuttoGare
Sigillo di compliance al Codice di Condotta Software Compliant con il Codice di Condotta Software