Pubblicato
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTA' TORINO
Per il solo Lotto 2, in merito al requisito di capacità tecnico-professionale relativo al “Possesso di attestazione di qualificazione (SOA)”, si chiede di confermare che il riferimento da considerare riguardante la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto è il documento “Lotto 2 – Tabella esplicativa categorie SOA rev 2” in luogo dei due documenti “4b) Tabelle Categorie Lavori (SOA) e Categorie Progettazione – Lotto 2 (1B) rev 2” e “4c) Tabelle Categorie Lavori (SOA) e Categorie Progettazione – Lotto 2 (2C) rev 2”, in coerenza con quanto previsto per il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al punto 9.3.1 lett. b) del Disciplinare (importo riferito all’intero Lotto 2 come somma dei lotti costruttivi 1B e 2C) nonché in coerenza con quanto previsto in termini di importo della garanzia di partecipazione (pari al 2% dell’importo complessivo dell’intero Lotto 2).
Gara #544
Appalto 1/2026: PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 44, 71 E 153, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DELLE OPERE CIVILI E DEGLI IMPIANTI NON DI SISTEMA DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO - TRATTA "REBAUDENGO-POLITECNICO", SUDDIVISO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI. CUP C71F20000020005Informazioni appalto
12/05/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 1.481.331.193,67
Salza Barbara
Categorie merceologiche
45234122 - Lavori per metropolitana
713 - Servizi di ingegneria
Lotti
1
BB9212D7A2
C71F20000020005
Qualità prezzo
LOTTO 1 - “REBAUDENGO – CROCE ROSSA” - (LOTTO COSTRUTTIVO 1A)
Si veda Disciplinare di Gara par. 3
€ 355.240.157,41
€ 3.134.573,95
€ 17.978.718,74
2
BB9212E875
C71F20000020005
Qualità prezzo
LOTTO 2 – “CROCE ROSSA – PORTA NUOVA” - (LOTTO COSTRUTTIVO 1B – PARTE BASE) - “PORTA NUOVA – POLITECNICO” (LOTTO COSTRUTTIVO 2C – PARTE OPZIONALE)
Si veda Disciplinare di Gara par. 3
Si precisa che la voce "Lavori e Progettazione" qui indicata ricomprende gli importi del Lotto 1B e del Lotto 2C
€ 829.169.395,56
€ 7.027.918,78
€ 32.054.389,68
Scadenze
24/08/2026 12:00
26/06/2026 12:00
11/09/2026 10:00
11/09/2026 14:00
Avvisi pubblici
Allegati
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182.28 kB |
Chiarimenti
12/05/2026 12:52
Quesito #5
Buongiorno, il disciplinare è mancante del dettaglio della sezione 3.3.2.2 "LOTTO 2 - LOTTO COSTRUTTIVO 1B - VALORE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, pagina 20. Chiediamo gentilmente indicazione sulla corretta imputazione dei costi di progettazione che dovrebbero essere € 11.925.371,61.
12/05/2026 17:27
Risposta
Si prega di prendere visione dell'avviso allegato in data odierna e del documento "Disciplinare Vs. 2
12/05/2026 15:41
Quesito #11
Buongiorno,
Si chiede di mettere a disposizione il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica delle Opere civili e degli impianti non di Sistema della Linea 2 della metropolitana di Torino – Tratta “Rebaudengo – Politecnico”, approvato con Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2026.
Si chiede di mettere a disposizione il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica delle Opere civili e degli impianti non di Sistema della Linea 2 della metropolitana di Torino – Tratta “Rebaudengo – Politecnico”, approvato con Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2026.
13/05/2026 09:04
Risposta
Come espressamente indicato nel Disciplinare di gara, par. 2.1., il PFTE (anche "Allegato 16" del Disciplinare) è già disponibile e direttamente accessibile e scaricabile all'interno di Data Room appositamente allestita dalla Stazione Appaltante. Le modalità di accreditamento e accesso alla Data Room sono puntualmente indicate nel Disciplinare di gara pag. 13/95.
12/05/2026 17:29
Quesito #16
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede cortesemente che vengano messi a disposizione dei concorrenti i file editabili dei computi metrici (Vision, Primus…) e degli elaborati di progetto (cad).
13/05/2026 15:57
Risposta
Si precisa che, ai fini della formulazione dell'Offerta, la Stazione Appaltante mette a disposizione e costituiscono documentazione di gara, tutti i documenti progettuali (PFTE) in formato .pdf, oltre che i modelli informativi in formato .ifc. Detta documentazione non sarà messa a disposizione in formati diversi da quelli già pubblicati.
13/05/2026 10:26
Quesito #19
Buongiorno,
con riferimento alla procedura di gara si chiede cortesemente che vengano messi a disposizione dei concorrenti i file editabili dei computi metrici e degli elaborati di progetto.
con riferimento alla procedura di gara si chiede cortesemente che vengano messi a disposizione dei concorrenti i file editabili dei computi metrici e degli elaborati di progetto.
13/05/2026 15:59
Risposta
Si precisa che, ai fini della formulazione dell'Offerta, la Stazione Appaltante mette a disposizione e costituiscono documentazione di gara, tutti i documenti progettuali (PFTE) in formato .pdf, oltre che i modelli informativi in formato .ifc. Detta documentazione non sarà messa a disposizione in formati diversi da quelli già pubblicati.
13/05/2026 14:39
Quesito #21
Relativamente al requisito di cui al punto 8.2.1.c) del disciplinare di gara e precisamente “ Ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OS21, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 100 milioni”, si chiede di confermare che il predetto importo di euro 100.000.000,00 può essere soddisfatto con più contratti diversi.
15/05/2026 09:30
Risposta
Si conferma.
13/05/2026 14:40
Quesito #22
Relativamente al requisito di cui al punto 8.2.1.c) del disciplinare di gara e precisamente “ Ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OS21, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 100 milioni”, si chiede di confermare che lo stesso può essere soddisfatto con contratti di importo non inferiore ad euro 100.000.000,00 a prescindere dall’importo effettivamente eseguito.
15/05/2026 09:37
Risposta
Non si conferma. Il requisito si riferisce all'esecuzione di lavori di tipologia e importo indicati, non alla titolarità di contratti.
13/05/2026 14:40
Quesito #23
Con la presente si chiede di confermare che la certificazione UNI EN ISO 9000 richiesta a pag. 36 del disciplinare può essere dimostrata con la certificazione UNI EN ISO 9001
15/05/2026 09:39
Risposta
Si conferma.
13/05/2026 16:37
Quesito #25
Spettabile Stazione Appaltante
A seguito della ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma cloud, stiamo provando a scaricare la documentazione tecnica relativa alla procedura di gara, ma risulta impossibile completare il download in quanto il trasferimento si interrompe senza segnalazione o possibilità di riprenderlo in seguito. Si chiede, con cortese urgenza, un supporto per poter completare la ricezione della documentazione completa.
A seguito della ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma cloud, stiamo provando a scaricare la documentazione tecnica relativa alla procedura di gara, ma risulta impossibile completare il download in quanto il trasferimento si interrompe senza segnalazione o possibilità di riprenderlo in seguito. Si chiede, con cortese urgenza, un supporto per poter completare la ricezione della documentazione completa.
14/05/2026 18:19
Risposta
Si prega di prendere visione dell'Avviso n. 2 pubblicato in data odierna.
14/05/2026 16:07
Quesito #29
Al fine di consentire un corretto studio ed analisi del progetto posto a base di gara, si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di voler mettere a disposizione degli O.E. degli elaborati tecnico/economici in formato editabile.
Certi di un favorevole accoglimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Certi di un favorevole accoglimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
15/05/2026 09:45
Risposta
Si rinvia al quesito n. 16.
14/05/2026 16:57
Quesito #30
Buonasera,
Con riferimento al lotto 2, in considerazione della presenza del lotto opzionale (lotto 2c), si chiedono cortesi chiarimenti circa le modalità richieste per la qualificazione allo stesso.
In particolare si chiede di chiarire come un concorrente interessato a partecipare al lotto 2 (lotto Base 1B) debba qualificarsi rispetto all'eventuale opzione prevista dal lotto 2C.;
Qualificandosi rispetto ai requisiti previsti per il loto Base 1B, AUTOMATICAMENTE si è qualificati anche per eventuale opzione 2C? altrimenti si chiede di chiarire come vada modificato il modello di domanda 2.2. - e in quali punti - per qualificarsi anche su opzione (Es. SOA, Subappalto, Progettazione, ecc come da Allegato 4C)
Sempre con riferimento al modello di domanda 2.2 si chiede di confermare che in caso di concorrente che individui un soggetto esterno per la copertura dei requisiti di progettazione - prestatore di servizi indicato - il modello 2.2 del concorrente possa contenere, nelle parti relative alla progettazione, un mero richiamo al modello 2.2 rilasciato dall'RTP indicato e firmato da tutti i soggetti componenti lo stesso RTP.
Con riferimento al lotto 2, in considerazione della presenza del lotto opzionale (lotto 2c), si chiedono cortesi chiarimenti circa le modalità richieste per la qualificazione allo stesso.
In particolare si chiede di chiarire come un concorrente interessato a partecipare al lotto 2 (lotto Base 1B) debba qualificarsi rispetto all'eventuale opzione prevista dal lotto 2C.;
Qualificandosi rispetto ai requisiti previsti per il loto Base 1B, AUTOMATICAMENTE si è qualificati anche per eventuale opzione 2C? altrimenti si chiede di chiarire come vada modificato il modello di domanda 2.2. - e in quali punti - per qualificarsi anche su opzione (Es. SOA, Subappalto, Progettazione, ecc come da Allegato 4C)
Sempre con riferimento al modello di domanda 2.2 si chiede di confermare che in caso di concorrente che individui un soggetto esterno per la copertura dei requisiti di progettazione - prestatore di servizi indicato - il modello 2.2 del concorrente possa contenere, nelle parti relative alla progettazione, un mero richiamo al modello 2.2 rilasciato dall'RTP indicato e firmato da tutti i soggetti componenti lo stesso RTP.
18/05/2026 09:44
Risposta
Il concorrente che intende partecipare al Lotto 2 (che ricomprende il lotto costruttivo base 1B e il lotto costruttivo opzionale 2C) deve essere in possesso dei requisiti speciali di cui al par. 9 del Disciplinare di gara.
L’operatore economico che intende partecipare avvalendosi di un “Progettista Indicato” potrà, all’interno della propria domanda di partecipazione, rinviare nelle parti relative alla progettazione, alla domanda di Partecipazione puntualmente redatta e sottoscritta da tutti i soggetti componenti del RTP di Progettazione.
L’operatore economico che intende partecipare avvalendosi di un “Progettista Indicato” potrà, all’interno della propria domanda di partecipazione, rinviare nelle parti relative alla progettazione, alla domanda di Partecipazione puntualmente redatta e sottoscritta da tutti i soggetti componenti del RTP di Progettazione.
14/05/2026 17:15
Quesito #31
Con riferimento all'Archeologo richiesto per l'esecutore dei lavori si chiede cortesemente di chiarire quali requisiti debba possedere.
Si chiede inoltre di confermare che, nel caso l'Archeologo sia un soggetto non facente parte dell'organico del concorrente, si possa presentare una lettera di disponibilità a futura collaborazione, in caso di aggiudicazione della gara per attività di sorveglianza durante le fasi di scavo, firmata dall'interessato.
Si chiede inoltre di confermare eventuale possibilità, per il concorrente, di indicare il medesimo archeologo facete parte del gruppo di partecipazione e di confermare che, in questo caso, null'altro vada prodotto oltre all'indicazione del nominativo.
Si chiede inoltre di confermare che, nel caso l'Archeologo sia un soggetto non facente parte dell'organico del concorrente, si possa presentare una lettera di disponibilità a futura collaborazione, in caso di aggiudicazione della gara per attività di sorveglianza durante le fasi di scavo, firmata dall'interessato.
Si chiede inoltre di confermare eventuale possibilità, per il concorrente, di indicare il medesimo archeologo facete parte del gruppo di partecipazione e di confermare che, in questo caso, null'altro vada prodotto oltre all'indicazione del nominativo.
18/05/2026 11:27
Risposta
Per le sole prestazioni riferite ai lavori e, in particolare, per l’assistenza archeologica all’esecuzione degli scavi, il concorrente deve indicare un archeologo all'interno del gruppo di lavoro, in possesso dei titoli necessari a svolgere l'incarico. Tale figura, se non presente in organico, può essere indicata in ragione di un impegno vincolante sottoscritto con data certa antecedente al termine di presentazione dell'offerta rilasciato in favore del concorrente.
Si conferma che per le prestazioni attinenti all'archeologia può essere indicato il medesimo professionista sia per la progettazione che per i lavori.
Si conferma che per le prestazioni attinenti all'archeologia può essere indicato il medesimo professionista sia per la progettazione che per i lavori.
15/05/2026 08:57
Quesito #32
Spett.le Stazione Appaltante,
Con riferimento alla capacità Tecnico- Professionale di cui al punto 8.2.1 c) del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare:
1) che il requisito è soddisfatto anche con lavori relativi a linee ferroviarie NON in ambito urbano;
2) come previsto dall'art. 103, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che è possibile soddisfare il requisito anche con solo un lavoro di importo superiore ad € 100.000.000,00, comprensivo di opere in OS21, a prescindere dall'importo eseguito in tale categoria. Tale lavoro dovrà essere comprovato da CEL o documentazione analoga citata nel disciplinare.
Con riferimento alla capacità Tecnico- Professionale di cui al punto 8.2.1 c) del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare:
1) che il requisito è soddisfatto anche con lavori relativi a linee ferroviarie NON in ambito urbano;
2) come previsto dall'art. 103, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che è possibile soddisfare il requisito anche con solo un lavoro di importo superiore ad € 100.000.000,00, comprensivo di opere in OS21, a prescindere dall'importo eseguito in tale categoria. Tale lavoro dovrà essere comprovato da CEL o documentazione analoga citata nel disciplinare.
19/05/2026 17:38
Risposta
1) Non si conferma. Il requisito di cui al punto 8.2.1 è soddisfatto relativamente a linee ferroviarie in ambito urbano.
2) Si conferma, ferma restando l'avvenuta esecuzione nel periodo considerato anche delle opere in OS21, a prescindere dall'importo (che non può essere pari a zero), nell'ambito degli interventi complessivamente ricadenti nella tipologia richiesta dal Disciplinare.
2) Si conferma, ferma restando l'avvenuta esecuzione nel periodo considerato anche delle opere in OS21, a prescindere dall'importo (che non può essere pari a zero), nell'ambito degli interventi complessivamente ricadenti nella tipologia richiesta dal Disciplinare.
15/05/2026 14:06
Quesito #33
Quesito 1
All'interno del documento di interfaccia con il lotto di sistema vengono richiamati una serie di allegati che non sembrano essere presenti nella documentazione fornita (come ad esempio il documento TL030042323 Figurino del veicolo). Si chiede di renderli disponibili.
Quesito 2
Sul criterio B5 del Lotto 1A, si chiede di chiarire se è un refuso o cosa si intende il punto "ottimizzazione aeraulica degli elementi singolari di linea PCR e PT3..." dal momento che tali manufatti sono parte del Lotto 1B.
All'interno del documento di interfaccia con il lotto di sistema vengono richiamati una serie di allegati che non sembrano essere presenti nella documentazione fornita (come ad esempio il documento TL030042323 Figurino del veicolo). Si chiede di renderli disponibili.
Quesito 2
Sul criterio B5 del Lotto 1A, si chiede di chiarire se è un refuso o cosa si intende il punto "ottimizzazione aeraulica degli elementi singolari di linea PCR e PT3..." dal momento che tali manufatti sono parte del Lotto 1B.
21/05/2026 09:28
Risposta
1) Si rimanda all'Avviso n. 3 pubblicato in data odierna.
2) Come indicato nei capitolati e nella documentazione a base di gara, la valutazione sulle prestazioni del sistema di ventilazione di galleria interessa la linea nel suo complesso, quindi pur se i manufatti indicati in via esemplificativa fanno parte del Lotto 2 (Lotto 1B), l’ottimizzazione degli stessi va presa in esame anche in ambito di sviluppo del Lotto 1 (Lotto 1A). Si segnala, inoltre, che si possono definire delle misure installate nel Lotto 1A che risultano funzionali anche ai manufatti del Lotto 1B.
2) Come indicato nei capitolati e nella documentazione a base di gara, la valutazione sulle prestazioni del sistema di ventilazione di galleria interessa la linea nel suo complesso, quindi pur se i manufatti indicati in via esemplificativa fanno parte del Lotto 2 (Lotto 1B), l’ottimizzazione degli stessi va presa in esame anche in ambito di sviluppo del Lotto 1 (Lotto 1A). Si segnala, inoltre, che si possono definire delle misure installate nel Lotto 1A che risultano funzionali anche ai manufatti del Lotto 1B.
15/05/2026 14:15
Quesito #34
Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui ai paragrafi 8.3.1 e 9.3.1 lett. b) del Disciplinare, relativo alla cifra d’affari in lavori pari ad almeno 2,5 volte l’importo a base di gara, da dimostrarsi con riferimento al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando e agli ultimi esercizi finanziari disponibili, si chiede:
1) di voler confermare che, ai fini dell’individuazione del suddetto quinquennio, possa essere considerato il periodo 2021–2025, includendo quindi l’esercizio 2025 in quanto già chiuso (e approvato) alla data di pubblicazione del bando, ancorché non ancora depositato presso la CCIAA in ragione del mancato decorso dei termini di legge.
2) di confermare quindi se, ai fini della comprova della cifra d’affari in lavori relativa all’esercizio 2025, sia considerata idonea documentazione contabile riferita ad un bilancio approvato ma non ancora depositato presso la CCIAA alla data di pubblicazione del bando, fermo restando l’obbligo di successivo deposito nei termini di legge.
1) di voler confermare che, ai fini dell’individuazione del suddetto quinquennio, possa essere considerato il periodo 2021–2025, includendo quindi l’esercizio 2025 in quanto già chiuso (e approvato) alla data di pubblicazione del bando, ancorché non ancora depositato presso la CCIAA in ragione del mancato decorso dei termini di legge.
2) di confermare quindi se, ai fini della comprova della cifra d’affari in lavori relativa all’esercizio 2025, sia considerata idonea documentazione contabile riferita ad un bilancio approvato ma non ancora depositato presso la CCIAA alla data di pubblicazione del bando, fermo restando l’obbligo di successivo deposito nei termini di legge.
19/05/2026 17:44
Risposta
1) Si conferma.
2) Si conferma, ai fini della partecipazione alla gara. In caso di aggiudicazione sarà richiesto all’operatore economico di produrre la nota di deposito.
2) Si conferma, ai fini della partecipazione alla gara. In caso di aggiudicazione sarà richiesto all’operatore economico di produrre la nota di deposito.
15/05/2026 17:27
Quesito #36
Buonasera,
con riferimento al requisito richiesto punto 8.2.1.c) del disciplinare di gara, si domanda se per soddisfarlo occorre aver eseguito nel periodo di riferimento, lavori ricadenti nella categoria OS21 per importo superiore a €100.000.000,00, indipendentemente dal valore totale del/dei contratto/i.
con riferimento al requisito richiesto punto 8.2.1.c) del disciplinare di gara, si domanda se per soddisfarlo occorre aver eseguito nel periodo di riferimento, lavori ricadenti nella categoria OS21 per importo superiore a €100.000.000,00, indipendentemente dal valore totale del/dei contratto/i.
19/05/2026 17:54
Risposta
Si rinvia ai quesiti 21, 22 e 32.
18/05/2026 11:17
Quesito #37
Buongiorno,
con riferimento al chiarimento n.30 appena pubblicato, sebbene il Lotto 2 viene considerato come unico lotto, i lotti costruttivi 1b e 2c, di cui si compone il suddetto Lotto 2, prevedono categorie di lavori e di progettazione differenti l'uno dall'altro (come risulta dagli Allegati 4B e 4C). Per quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare la possibilità di modificare il contenuto nel Modello Domanda di Partecipazione 2.2 , così da poter meglio dettagliare i requisiti posseduti rispetto a quelli richiesti da ciascun Lotto costruttivo, oltre a predisporre in maniera più puntuale le conseguenti dichiarazioni (Es. Subappalto Facoltativo/Necessario).
con riferimento al chiarimento n.30 appena pubblicato, sebbene il Lotto 2 viene considerato come unico lotto, i lotti costruttivi 1b e 2c, di cui si compone il suddetto Lotto 2, prevedono categorie di lavori e di progettazione differenti l'uno dall'altro (come risulta dagli Allegati 4B e 4C). Per quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare la possibilità di modificare il contenuto nel Modello Domanda di Partecipazione 2.2 , così da poter meglio dettagliare i requisiti posseduti rispetto a quelli richiesti da ciascun Lotto costruttivo, oltre a predisporre in maniera più puntuale le conseguenti dichiarazioni (Es. Subappalto Facoltativo/Necessario).
25/05/2026 12:23
Risposta
Il modello messo a disposizione "Domanda di partecipazione" può essere adattato alle esigenze del concorrente fermo restando che i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti con riferimento al Lotto 2 e non per singoli lotti costruttivi.
18/05/2026 14:17
Quesito #38
Spett.le Stazione Appaltante
Con riferimento al Criterio A2 "Gruppo Esecuzione", punto A "Organigramma", si rileva che tra le figure minime richieste per l'esecutore figurano professionalità specialistiche (Responsabile prevenzione incendi con abilitazione alla figura di professionista antincendio iscritto negli elenchi speciali del Ministero dell'Interno (ex Legge n. 818/84, D.Lgs. n. 139/2006); Responsabile sicurezza con abilitazione alla figura di Coordinatore della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Responsabile interventi su beni archeologici/paesaggistici).
Si chiede di chiarire:
1) se tali figure, usualmente facenti parte del raggruppamento dei progettisti, debbano essere previste anche nell’organigramma delle imprese.
2) In caso affermativo, se tali figure debbano essere necessariamente distinte da quelle indicate nell'organigramma del team di progettazione, oppure se sia ammissibile indicare i medesimi professionisti per entrambe le fasi (progettazione ed esecuzione), qualora gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti di legge e delle abilitazioni richieste.
Con riferimento al Criterio A2 "Gruppo Esecuzione", punto A "Organigramma", si rileva che tra le figure minime richieste per l'esecutore figurano professionalità specialistiche (Responsabile prevenzione incendi con abilitazione alla figura di professionista antincendio iscritto negli elenchi speciali del Ministero dell'Interno (ex Legge n. 818/84, D.Lgs. n. 139/2006); Responsabile sicurezza con abilitazione alla figura di Coordinatore della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Responsabile interventi su beni archeologici/paesaggistici).
Si chiede di chiarire:
1) se tali figure, usualmente facenti parte del raggruppamento dei progettisti, debbano essere previste anche nell’organigramma delle imprese.
2) In caso affermativo, se tali figure debbano essere necessariamente distinte da quelle indicate nell'organigramma del team di progettazione, oppure se sia ammissibile indicare i medesimi professionisti per entrambe le fasi (progettazione ed esecuzione), qualora gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti di legge e delle abilitazioni richieste.
19/05/2026 18:03
Risposta
1) Si conferma che tali figure dovranno essere presenti nel gruppo di lavoro dell'Appaltatore ed operare anche nella fase di esecuzione dei lavori.
2) Si conferma che tali figure possono essere le stesse sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione.
2) Si conferma che tali figure possono essere le stesse sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione.
19/05/2026 10:50
Quesito #40
Buongiorno, la seguente per richiedere se la numerazione dei chiarimenti finora pubblicata è corretta, poiché mancano chiarimenti numericamente ordinati.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
25/05/2026 12:32
Risposta
La Sezione Chiarimenti numera automaticamente tutte le comunicazioni in ingresso, ivi comprese le richieste di accesso alla Data Room conformemente a quanto indicato nel Disciplinare di gara par. 2.1. Pertanto è possibile una discontinuità numerica dei riscontri, a ciò dovuta, di cui vi preghiamo di non tenere conto.
19/05/2026 16:52
Quesito #41
QUESITO 1 (LOTTO 1)
Con riferimento al requisito di CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE del Lotto 1 del Disciplinare di Gara e, in particolare, al PUNTO 8.2.1 PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AI LAVORI, lettera c) (pagine 38 e 39), che richiama l’art. 103, comma 1, lett. b) del Codice, si chiede:
a) di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito medesimo, possano essere considerati alternativamente:
lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee;lavori relativi a linee ferroviarie;lavori relativi a infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano,
purché, all’interno dei lavori eseguiti, anche riferiti a contratti in corso di esecuzione, siano incluse lavorazioni in categoria SOA OS21 anche non prevalente.
b) di confermare che il requisito richiesto è l’aver eseguito, nell’ambito dei contratti di cui al precedente punto a), lavori per un importo minimo di euro 100 milioni realizzati negli ultimi 10 anni, considerando complessivamente l’importo totale dei lavori contabilizzati.
c) di confermare che la comprova del sopradetto requisito sarà rimandata ad una successiva fase di gara e pertanto i giustificativi non saranno da consegnare in sede di presentazione dell’offerta.
QUESITO 2 (LOTTO 2)
Con riferimento al requisito di CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE del Lotto 2 del Disciplinare di Gara e, in particolare, al PUNTO 9.2.1 PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AI LAVORI, lettera c) (pagine 46 e 47), che richiama l’art. 103, comma 1, lett. b) del Codice, si chiede:
a) di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito medesimo, possano essere considerati alternativamente:
lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee;lavori relativi a linee ferroviarie;lavori relativi a infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano,
purché, all’interno dei lavori eseguiti, anche riferiti a contratti in corso di esecuzione, siano incluse lavorazioni in categoria SOA OG4 anche non prevalente.
b) di confermare che il requisito richiesto è l’aver eseguito, nell’ambito dei contratti di cui al precedente punto a), lavori per un importo minimo di euro 200 milioni realizzati negli ultimi 10 anni, considerando complessivamente l’importo totale dei lavori contabilizzati.
c) di confermare che la comprova del sopradetto requisito sarà rimandata ad una successiva fase di gara e pertanto i giustificativi non saranno da consegnare in sede di presentazione dell’offerta.
Con riferimento al requisito di CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE del Lotto 1 del Disciplinare di Gara e, in particolare, al PUNTO 8.2.1 PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AI LAVORI, lettera c) (pagine 38 e 39), che richiama l’art. 103, comma 1, lett. b) del Codice, si chiede:
a) di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito medesimo, possano essere considerati alternativamente:
lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee;lavori relativi a linee ferroviarie;lavori relativi a infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano,
purché, all’interno dei lavori eseguiti, anche riferiti a contratti in corso di esecuzione, siano incluse lavorazioni in categoria SOA OS21 anche non prevalente.
b) di confermare che il requisito richiesto è l’aver eseguito, nell’ambito dei contratti di cui al precedente punto a), lavori per un importo minimo di euro 100 milioni realizzati negli ultimi 10 anni, considerando complessivamente l’importo totale dei lavori contabilizzati.
c) di confermare che la comprova del sopradetto requisito sarà rimandata ad una successiva fase di gara e pertanto i giustificativi non saranno da consegnare in sede di presentazione dell’offerta.
QUESITO 2 (LOTTO 2)
Con riferimento al requisito di CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE del Lotto 2 del Disciplinare di Gara e, in particolare, al PUNTO 9.2.1 PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AI LAVORI, lettera c) (pagine 46 e 47), che richiama l’art. 103, comma 1, lett. b) del Codice, si chiede:
a) di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito medesimo, possano essere considerati alternativamente:
lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee;lavori relativi a linee ferroviarie;lavori relativi a infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano,
purché, all’interno dei lavori eseguiti, anche riferiti a contratti in corso di esecuzione, siano incluse lavorazioni in categoria SOA OG4 anche non prevalente.
b) di confermare che il requisito richiesto è l’aver eseguito, nell’ambito dei contratti di cui al precedente punto a), lavori per un importo minimo di euro 200 milioni realizzati negli ultimi 10 anni, considerando complessivamente l’importo totale dei lavori contabilizzati.
c) di confermare che la comprova del sopradetto requisito sarà rimandata ad una successiva fase di gara e pertanto i giustificativi non saranno da consegnare in sede di presentazione dell’offerta.
25/05/2026 12:55
Risposta
LOTTO 1
a) si rinvia alla risposta al quesito n. 32.1.
b) si conferma.
c) si conferma, fermo restando quanto precisato nell'ALLEGATO 2.8 "Modulo Costi Manodopera e Costi sicurezza aziendali", in caso di dichiarazione di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla Stazione Appaltante.
LOTTO 2
a) si rinvia alla risposta al quesito n. 32.1.
b) si conferma.
c) si conferma, fermo restando quanto precisato nell'ALLEGATO 2.12 "Modulo Costi Manodopera e Costi sicurezza aziendali", in caso di dichiarazione di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla Stazione Appaltante.
a) si rinvia alla risposta al quesito n. 32.1.
b) si conferma.
c) si conferma, fermo restando quanto precisato nell'ALLEGATO 2.8 "Modulo Costi Manodopera e Costi sicurezza aziendali", in caso di dichiarazione di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla Stazione Appaltante.
LOTTO 2
a) si rinvia alla risposta al quesito n. 32.1.
b) si conferma.
c) si conferma, fermo restando quanto precisato nell'ALLEGATO 2.12 "Modulo Costi Manodopera e Costi sicurezza aziendali", in caso di dichiarazione di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla Stazione Appaltante.
19/05/2026 17:46
Quesito #42
Quesito 1
Con riferimento all’Allegato 2.14, “Criteri di valutazione e motivazionali – Lotto 1”, si chiede di voler cortesemente confermare se il riferimento “Il Concorrente potrà altresì presentare proposte migliorative delle misure indicate nel PSC e degli interventi in camera iperbarica” debba intendersi quale refuso materiale, atteso che tale previsione parrebbe non trovare applicazione con riguardo al Lotto 1, risultando invece riferibile esclusivamente al Lotto 2.
Quesito 2
Con riferimento all’art. 39 del CSA – Parte A, “Piano della qualità”, e in particolare al sottocapitolo “Fase Progettazione”, si chiede cortesemente di confermare che, per le seguenti figure professionali, non sia richiesta l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali:
ACDat ManagerComputisti BIMResponsabile Cyber Security
Quesito 3
Con riferimento all’art. 39 del CSA – Parte A, “Piano della qualità”, e in particolare al sottocapitolo “Fase Progettazione”, si chiede di chiarire a quale voce della parcella professionale, di cui all’elaborato 10_MTL2T1A10FZOOGENR001-1 – Quadro economico, debba essere ricondotta la prestazione relativa alla figura del “Responsabile sicurezza con abilitazione alla funzione di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” e, più in generale, l’attività di supporto al CSP richiesta dalla documentazione di gara, considerato che nella parcella professionale pubblicata non risulta valorizzata, neppure in forma parziale, la voce QbIII.07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Con riferimento all’Allegato 2.14, “Criteri di valutazione e motivazionali – Lotto 1”, si chiede di voler cortesemente confermare se il riferimento “Il Concorrente potrà altresì presentare proposte migliorative delle misure indicate nel PSC e degli interventi in camera iperbarica” debba intendersi quale refuso materiale, atteso che tale previsione parrebbe non trovare applicazione con riguardo al Lotto 1, risultando invece riferibile esclusivamente al Lotto 2.
Quesito 2
Con riferimento all’art. 39 del CSA – Parte A, “Piano della qualità”, e in particolare al sottocapitolo “Fase Progettazione”, si chiede cortesemente di confermare che, per le seguenti figure professionali, non sia richiesta l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali:
ACDat ManagerComputisti BIMResponsabile Cyber Security
Quesito 3
Con riferimento all’art. 39 del CSA – Parte A, “Piano della qualità”, e in particolare al sottocapitolo “Fase Progettazione”, si chiede di chiarire a quale voce della parcella professionale, di cui all’elaborato 10_MTL2T1A10FZOOGENR001-1 – Quadro economico, debba essere ricondotta la prestazione relativa alla figura del “Responsabile sicurezza con abilitazione alla funzione di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” e, più in generale, l’attività di supporto al CSP richiesta dalla documentazione di gara, considerato che nella parcella professionale pubblicata non risulta valorizzata, neppure in forma parziale, la voce QbIII.07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento.
25/05/2026 14:28
Risposta
1) Si conferma che il riferimento alle proposte migliorative delle misure indicate nel PSC relativamente agli interventi in camera iperbarica è da intendersi quale refuso materiale per quanto attiene al Lotto 1.
2) Si conferma.
3) Si conferma che la valorizzazione del servizio di progettazione non ricomprende la voce QbIII.07 – Piano di sicurezza e coordinamento perché l’incarico di “Responsabile sicurezza con abilitazione alla funzione di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” è ricoperto dalla Stazione Appaltante; l’attività accessoria che si richiede (e che si ritiene compensata nell’ambito del forfait indicato per la progettazione o in subordine quale onere a carico dell’Appaltatore) è di connessione tra il CSP della Stazione Appaltante ed il gruppo di progettazione dell’Appaltatore relativamente alle tematiche afferenti alla sicurezza, ovvero più precisamente una figura dedicata a trasferire e tradurre in modo ordinato e completo le informazioni necessarie alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento (che sarà emesso a firma del CSP della Stazione Appaltante) in linea con le soluzioni tecniche e metodologiche riportate nel progetto predisposto dall’Appaltatore.
2) Si conferma.
3) Si conferma che la valorizzazione del servizio di progettazione non ricomprende la voce QbIII.07 – Piano di sicurezza e coordinamento perché l’incarico di “Responsabile sicurezza con abilitazione alla funzione di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” è ricoperto dalla Stazione Appaltante; l’attività accessoria che si richiede (e che si ritiene compensata nell’ambito del forfait indicato per la progettazione o in subordine quale onere a carico dell’Appaltatore) è di connessione tra il CSP della Stazione Appaltante ed il gruppo di progettazione dell’Appaltatore relativamente alle tematiche afferenti alla sicurezza, ovvero più precisamente una figura dedicata a trasferire e tradurre in modo ordinato e completo le informazioni necessarie alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento (che sarà emesso a firma del CSP della Stazione Appaltante) in linea con le soluzioni tecniche e metodologiche riportate nel progetto predisposto dall’Appaltatore.
20/05/2026 09:37
Quesito #43
In riferimento al criterio A1 dell’offerta tecnica “Relazione sulla Professionalità e competenze del Gruppo di Lavoro progettazione”, si chiede di precisare se, per ciascuna professionalità prevista, siano richiesti requisiti minimi specifici, quali ad esempio titolo di studio (tipologia di laurea), anni minimi di esperienza professionale, iscrizione a ordini professionali, nonché eventuali ulteriori qualifiche o abilitazioni.
25/05/2026 14:32
Risposta
Per ciascuna professionalità prevista nel "Gruppo di Progettazione" sono richiesti i requisiti di cui alla normativa vigente per l'espletamento delle singole attività, fermo restando quanto eventualmente indicato nel CSA - A (ALLEGATO 3).
20/05/2026 10:46
Quesito #44
Buongiorno,
chiediamo cortesemente di mettere a disposizione dei concorrenti, periodicamente, la raccolta dei chiarimenti su file .pdf. Cordiali saluti.
chiediamo cortesemente di mettere a disposizione dei concorrenti, periodicamente, la raccolta dei chiarimenti su file .pdf. Cordiali saluti.
25/05/2026 14:34
Risposta
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 29 del Codice e nel rispetto delle Norme Tecniche di Utilizzo della PAD, in considerazione di quanto indicato dal Disciplinare di gara par. 2.2., tutti i chiarimenti sono disponibili in forma anonima all'interno della Sezione Chiarimenti. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma, in quanto solo strumento a garanzia della completezza delle comunicazioni effettuate.
20/05/2026 12:08
Quesito #45
Quesito 1:
Si chiede di confermare che, con riferimento all’offerta tecnica relativa al Lotto n. 2, le trattazioni dei criteri di valutazione e le proposte formulate dal Concorrente ai fini del soddisfacimento dei criteri dell’offerta tecnica debbano riguardare esclusivamente le opere ricomprese nel Lotto Costruttivo 1B, con esclusione di quelle afferenti al Lotto Costruttivo 2C.
Quesito 2:
Con riferimento alla figura del Restauratore dei Beni culturali richiesta in fase di progettazione, e in continuità con quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 31 in merito alla figura dell’archeologo, si chiede di confermare che tale professionista possa essere individuato anche tra soggetti esterni, non facenti parte dell’organico del progettista indicato e non inseriti nel RTP di progettazione.
Si chiede altresì di confermare che, ai fini della partecipazione alla gara, sia ammissibile indicare un professionista esterno che si impegni a svolgere l’attività per l’intera durata dell’appalto in caso di aggiudicazione, mediante apposita lettera di impegno sottoscritta dal professionista medesimo.
Si chiede di confermare che, con riferimento all’offerta tecnica relativa al Lotto n. 2, le trattazioni dei criteri di valutazione e le proposte formulate dal Concorrente ai fini del soddisfacimento dei criteri dell’offerta tecnica debbano riguardare esclusivamente le opere ricomprese nel Lotto Costruttivo 1B, con esclusione di quelle afferenti al Lotto Costruttivo 2C.
Quesito 2:
Con riferimento alla figura del Restauratore dei Beni culturali richiesta in fase di progettazione, e in continuità con quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 31 in merito alla figura dell’archeologo, si chiede di confermare che tale professionista possa essere individuato anche tra soggetti esterni, non facenti parte dell’organico del progettista indicato e non inseriti nel RTP di progettazione.
Si chiede altresì di confermare che, ai fini della partecipazione alla gara, sia ammissibile indicare un professionista esterno che si impegni a svolgere l’attività per l’intera durata dell’appalto in caso di aggiudicazione, mediante apposita lettera di impegno sottoscritta dal professionista medesimo.
25/05/2026 14:39
Risposta
1) Con riferimento all'Offerta tecnica, si chiarisce che i criteri di valutazione e le offerte del concorrente devono riguardare tutte le opere oggetto del Lotto 2 (Lotto 1B + Lotto 2C).
2) Il Restauratore dei Beni Culturali, se non presente in organico, può essere indicato in ragione di un impegno vincolante sottoscritto con data certa antecedente al termine di presentazione dell'offerta rilasciato in favore del concorrente.
2) Il Restauratore dei Beni Culturali, se non presente in organico, può essere indicato in ragione di un impegno vincolante sottoscritto con data certa antecedente al termine di presentazione dell'offerta rilasciato in favore del concorrente.
21/05/2026 09:53
Quesito #47
Buongiorno,
si chiede cortesemente una precisazione in merito al chiarimento n. 32 punto 2;
lo stesso appare infatti in contraddizione sia con le previsioni della documentazione di gare sia con altri chiarimenti (Es. Chiarimento n. 22).
A maggior chiarezza si chiede dunque di confermare che il requisito previsto dal punto 8.2.1.c) del Disciplinare consista nell’aver eseguito anche con più contratti, lavori specificatamente riferiti alla OS21 per l’ammontare complessivo pari o superiore ai 100 milioni richiesti dai documenti di gara.
Cordiali saluti.
si chiede cortesemente una precisazione in merito al chiarimento n. 32 punto 2;
lo stesso appare infatti in contraddizione sia con le previsioni della documentazione di gare sia con altri chiarimenti (Es. Chiarimento n. 22).
A maggior chiarezza si chiede dunque di confermare che il requisito previsto dal punto 8.2.1.c) del Disciplinare consista nell’aver eseguito anche con più contratti, lavori specificatamente riferiti alla OS21 per l’ammontare complessivo pari o superiore ai 100 milioni richiesti dai documenti di gara.
Cordiali saluti.
25/05/2026 14:43
Risposta
Non si conferma: il requisito richiesto è di aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni, anche con più contratti e anche nell'ambito di contratti non ancora conclusi, lavori di valore non inferiore a 100 milioni rientranti nella tipologia di intervento richiesta dal Disciplinare a condizione che i lavori eseguiti ricomprendano anche quelli nella categoria OS21.
21/05/2026 11:32
Quesito #48
Buongiorno, gentilemnte si chiede di avere chierimenti su quanto segue:
1) In relazione al requisito di cui al punto 8.2.1, lett. c), del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di chiarire se il riferimento agli “ultimi 10 anni” antecedenti la pubblicazione del bando (2016-2026) debba intendersi riferito agli interventi ultimati nel suddetto arco temporale, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori, oppure se il requisito debba essere soddisfatto esclusivamente mediante lavori il cui inizio ricada all’interno del medesimo intervallo temporale.
2) Premesso che l’appalto in oggetto richiede il possesso dell’esperienza specifica ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. B) del Codice, si chiede cortesemente di chiarire, nel caso di partecipazione in forma di RTI, quale debba essere il criterio di ripartizione della quota di esecuzione della categoria prevalente tra i componenti del raggruppamento. In particolare, si chiede di confermare se la quota di lavori assunta da ciascun componente debba essere determinata in funzione della qualificazione SOA posseduta per la prevalente stessa, o in corrispondenza proporzionale con il requisito di esperienza specifica maturata tramite l’esecuzione di lavori nella categoria prevalente negli ultimi 10 anni.
1) In relazione al requisito di cui al punto 8.2.1, lett. c), del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di chiarire se il riferimento agli “ultimi 10 anni” antecedenti la pubblicazione del bando (2016-2026) debba intendersi riferito agli interventi ultimati nel suddetto arco temporale, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori, oppure se il requisito debba essere soddisfatto esclusivamente mediante lavori il cui inizio ricada all’interno del medesimo intervallo temporale.
2) Premesso che l’appalto in oggetto richiede il possesso dell’esperienza specifica ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. B) del Codice, si chiede cortesemente di chiarire, nel caso di partecipazione in forma di RTI, quale debba essere il criterio di ripartizione della quota di esecuzione della categoria prevalente tra i componenti del raggruppamento. In particolare, si chiede di confermare se la quota di lavori assunta da ciascun componente debba essere determinata in funzione della qualificazione SOA posseduta per la prevalente stessa, o in corrispondenza proporzionale con il requisito di esperienza specifica maturata tramite l’esecuzione di lavori nella categoria prevalente negli ultimi 10 anni.
29/05/2026 11:03
Risposta
1) Saranno considerati ai fini del possesso dei requisiti i lavori eseguiti ancorché non conclusi negli ultimi 10 anni. Laddove iniziati anteriormente sarà presa in considerazione la sola quota eseguita nel periodo di riferimento (12 maggio 2016-12 maggio 2026).
2) Ai sensi dell’art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti di operatori economici sono ammessi alla gara se complessivamente in possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
2) Ai sensi dell’art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti di operatori economici sono ammessi alla gara se complessivamente in possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
21/05/2026 17:11
Quesito #49
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di chiarire le modalità operative con cui il Concorrente debba procedere in merito al controllo delle quantità relative alle singole voci di lavorazione.
In particolare, il Capitolato Speciale di Appalto, cap. 7 “MODALITÀ DI ESECUZIONE”, riporta quanto segue:
“prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti… e pertanto di avere formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti”.
Lo stesso CSA, al cap. 96 “CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO ED A MISURA”, ribadisce che:
“l’Appaltatore, prima della formulazione dell’offerta, ha pertanto l’obbligo di controllare nel dettaglio la documentazione economica a base di gara (le voci e le quantità riportate nelle liste delle categorie di lavori e forniture)”“i prezzi a corpo compensano anche gli eventuali errori di quantità su singole voci delle stime facenti parte del progetto esecutivo che si dovessero riscontrare in sede di esame della documentazione prima della formulazione dell’offerta, prima e/o successivamente alla stipula del contratto e/o durante i lavori;”
Premesso quanto sopra, appare pertanto chiaro che il Concorrente debba verificare voci e quantità al fine di tenerne conto nella formulazione dell’offerta, integrando o riducendo le relative quantità ove ritenute carenti o eccedenti.
Tuttavia, considerato che le liste delle categorie risultano bloccate e non modificabili, se non limitatamente all’inserimento dei prezzi, si chiede di chiarire con quali modalità il Concorrente possa tener conto di eventuali difformità riscontrate tra computi metrici ed elaborati grafici.
Si chiede inoltre di chiarire come debbano essere considerate eventuali variazioni delle quantità o inserimento di nuovi prezzi derivanti dall’introduzione di proposte migliorative formulate dal Concorrente
In particolare, il Capitolato Speciale di Appalto, cap. 7 “MODALITÀ DI ESECUZIONE”, riporta quanto segue:
“prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti… e pertanto di avere formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti”.
Lo stesso CSA, al cap. 96 “CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO ED A MISURA”, ribadisce che:
“l’Appaltatore, prima della formulazione dell’offerta, ha pertanto l’obbligo di controllare nel dettaglio la documentazione economica a base di gara (le voci e le quantità riportate nelle liste delle categorie di lavori e forniture)”“i prezzi a corpo compensano anche gli eventuali errori di quantità su singole voci delle stime facenti parte del progetto esecutivo che si dovessero riscontrare in sede di esame della documentazione prima della formulazione dell’offerta, prima e/o successivamente alla stipula del contratto e/o durante i lavori;”
Premesso quanto sopra, appare pertanto chiaro che il Concorrente debba verificare voci e quantità al fine di tenerne conto nella formulazione dell’offerta, integrando o riducendo le relative quantità ove ritenute carenti o eccedenti.
Tuttavia, considerato che le liste delle categorie risultano bloccate e non modificabili, se non limitatamente all’inserimento dei prezzi, si chiede di chiarire con quali modalità il Concorrente possa tener conto di eventuali difformità riscontrate tra computi metrici ed elaborati grafici.
Si chiede inoltre di chiarire come debbano essere considerate eventuali variazioni delle quantità o inserimento di nuovi prezzi derivanti dall’introduzione di proposte migliorative formulate dal Concorrente
20/07/2026 09:13
Risposta
Chiarimento in fase di verifica.
AGGIORNAMENTO AL 20.07.2026: Si rimanda all'AVVISO N. 9 Pubblicato a Sistema
AGGIORNAMENTO AL 20.07.2026: Si rimanda all'AVVISO N. 9 Pubblicato a Sistema
22/05/2026 17:16
Quesito #50
Con riferimento all’art. 3.1.1 del Documento 5A – Documento di interfaccia OO.CC.–OO.SS., allegato al CSA Parte A, si chiede di voler confermare se la larghezza delle banchine debba restare invariata rispetto a quanto già previsto nel PFTE.
Si chiede altresì di confermare che la larghezza di 3,70 m, richiamata nel medesimo capitolo 3.1.1, sia da intendersi riferita alla sola stazione di Porta Nuova e non applicabile indistintamente a tutte le altre stazioni della linea.
Si chiede altresì di confermare che la larghezza di 3,70 m, richiamata nel medesimo capitolo 3.1.1, sia da intendersi riferita alla sola stazione di Porta Nuova e non applicabile indistintamente a tutte le altre stazioni della linea.
03/06/2026 13:01
Risposta
In conformità a quanto previsto nel PFTE posto a base di gara, si conferma che la larghezza delle banchine dovrà rimanere invariata rispetto a quanto già indicato negli elaborati funzionali di cui alla cartella 7 di ciascuna stazione e che la larghezza di 3,70m (al netto delle porte di banchina) è da intendersi riferita alla sola stazione di Porta Nuova (quindi non applicabile indistintamente a tutte le altre stazioni della linea) come meglio indicato negli elaborati funzionali della cartella 7.3.2.
Relativamente al richiamato Documento 5A – Documento di interfaccia OO.CC.– OO.SS., allegato al CSA Parte A, si osserva che detto documento è "messo a disposizione quale documentazione a supporto e di coordinamento con gli altri operatori economici coinvolti nella realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino", come precisato al par. 3 del CSA – Parte A, fermo restando che le informazioni geometriche sopra riportate sono ricavabili dal complesso delle relazioni e degli elaborati del PFTE OOCC.
Relativamente al richiamato Documento 5A – Documento di interfaccia OO.CC.– OO.SS., allegato al CSA Parte A, si osserva che detto documento è "messo a disposizione quale documentazione a supporto e di coordinamento con gli altri operatori economici coinvolti nella realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino", come precisato al par. 3 del CSA – Parte A, fermo restando che le informazioni geometriche sopra riportate sono ricavabili dal complesso delle relazioni e degli elaborati del PFTE OOCC.
25/05/2026 12:15
Quesito #51
Buongiorno, si chiede cortesemente di mettere a disposizione dei concorrenti l'elenco elaborati aggiornato. Cordiali saluti.
03/06/2026 13:03
Risposta
L'elenco elaborati è disponibile nella cartella 1.1 con il codice 02_MTL2T1A00FZOOGENR002-1 e non necessita di aggiornamenti.
25/05/2026 16:20
Quesito #52
Buon pomeriggio, si richiedono i seguenti chiarimenti.
1) Con riferimento al punto 8.1. LOTTO 1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - 8.1.1. PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AI LAVORI – punto b) relativo a:
“assistenza archeologica all’esecuzione degli scavi (…) con indicazione di un archeologo nel gruppo di lavoro, conformemente alle previsioni di cui all’Allegato II.18 del Codice”,
si chiede di confermare se l’archeologo compreso nel gruppo di lavoro dell’RTP indicato, possa svolgere anche l’attività di assistenza archeologica in fase esecutiva per conto dell’operatore economico concorrente, mediante successiva lettera di impegno/incarico, oppure se tale attività debba necessariamente essere svolta da un professionista o soggetto esterno e autonomo rispetto ai componenti del RTP incaricato della progettazione.
2) Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi di ingegneria e architettura svolti “negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”, la data di riferimento sia quella di pubblicazione del bando di gara del 11/05/2026.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
1) Con riferimento al punto 8.1. LOTTO 1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - 8.1.1. PER LE PRESTAZIONI RIFERITE AI LAVORI – punto b) relativo a:
“assistenza archeologica all’esecuzione degli scavi (…) con indicazione di un archeologo nel gruppo di lavoro, conformemente alle previsioni di cui all’Allegato II.18 del Codice”,
si chiede di confermare se l’archeologo compreso nel gruppo di lavoro dell’RTP indicato, possa svolgere anche l’attività di assistenza archeologica in fase esecutiva per conto dell’operatore economico concorrente, mediante successiva lettera di impegno/incarico, oppure se tale attività debba necessariamente essere svolta da un professionista o soggetto esterno e autonomo rispetto ai componenti del RTP incaricato della progettazione.
2) Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi di ingegneria e architettura svolti “negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”, la data di riferimento sia quella di pubblicazione del bando di gara del 11/05/2026.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
03/06/2026 14:15
Risposta
1) Si rinvia al Chiarimento n. 31.
2) Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi di ingegneria e architettura svolti “negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”, si intende il periodo 12/05/2016 - 12/05/2026.
2) Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi di ingegneria e architettura svolti “negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”, si intende il periodo 12/05/2016 - 12/05/2026.
26/05/2026 09:42
Quesito #53
QUESITO 1: “Spettabile Stazione Appaltante,
Si segnala che i alcuni documenti presenti nell’elenco elaborati, non risultano caricati all’interno delle
cartelle messe a nostra disposizione. Pertanto, si chiede gentilmente, ma quanto prima, il
caricamento dei seguenti file e un controllo per eventuali altre omissioni:
PFTE_LOT1 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.1 – ELABORATI GENERALI:
- 11_MTL2T1A10FZOOGENZ001-1;
- 12_MTL2T1A10FZOOGENZ002-1;
- 24_MTL2T1A00FZOOSPNR001-1;
- 25_MTL2T1A00FZOOMCAZ001-0;
- 32_MTL2T1A10FZOOGENZ003-1;
- 33_MTL2T1A10FZOOGENZ004-1.
PFTE_LOT1 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.2 – BONIFICA ORDIGNI BELLICI:
- 1_MTL2T1A1BFBOBGENT001-0;
- 2_MTL2T1A1BFBOBGENT002-1;
- 3_MTL2T1A1BFBOBGENT003-0
- 4_MTL2T1A1BFBOBGENT004-0
- 5_MTL2T1A1BFBOBGENT005-0
- 1_MTL2T1A2CFBOBGENT001-0.
PFTE_LOT1 > 15_CANTIERIZZAZIONI ED ESPROPRI > 15.0_ELABORATI GENERALI:
- 2_MTL2T1A1BFCANGENR001-1;
- 3_MTL2T1A2CFCANGENR001-1;
PFTE_LOT1 > 15_CANTIERIZZAZIONI ED ESPROPRI > 15.2.1_CANTIERIZZAZIONE – A1A:
- 1_MTL2T1A1BFVIAGENT001-1;
- 2_MTL2T1A1BFVIASPNT001-1;
- 12_MTL2T1A1BFVIASCAT002-1;
- 25_MTL2T1A1BFVIASNOT002-1;
- 26_MTL2T1A1BFVIASNOT003-1;
- 27_MTL2T1A1BFVIASBOT001-1;
- 28_MTL2T1A1BFVIASBOT002-1;
- 29_MTL2T1A1BFVIASBOT003-1;
- 30_MTL2T1A1BFVIAPBOT001-1;
- 31_MTL2T1A1BFVIAPNOT001-1;
- 32_MTL2T1A1BFVIAGT4T001-1;
- 33_MTL2T1A1BFVIAGT5T001-1;
- 34_MTL2T1A1BFVIAPCRT001-1;
- 35_MTL2T1A1BFVIAPCRT002-1;
- 36_MTL2T1A1BFVIAPCRT003-1;
- 37_MTL2T1A1BFVIAPCRT004-1.
PFTE_LOT2 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.1 – ELABORATI GENERALI:
- 11_MTL2T1A10FZOOGENZ001-1;
- 12_MTL2T1A10FZOOGENZ002-1;
- 18_MTL2T1A00FZOOGENZ002.6-1;
- 32_MTL2T1A10FZOOGENZ003-1;
- 33_MTL2T1A10FZOOGENZ004-1.
PFTE_LOT2 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.2 – ORDIGNI BELLICI> 1.2.1 – BONIFICA ORDIGNI
BELLICI – A1B:
- 1_MTL2T1A1AFBOBGENT001-1;
- 2_MTL2T1A1AFBOBGENT002-0.
Si ringrazia in anticipo.”
QUESITO 2: “Spettabile Stazione Appaltante,
Con riferimento alle pagine 79,80,81,82 del Disciplinare di gara, si evidenzia che le istruzioni sulla
composizione e impaginazione della consegna dei Criteri dell’Offerta Tecnica, non comprendono tutti
i criteri che si trovano riportati nei documenti 2.14 e 2.15 “Criteri di valutazione e motivazionali”
rispettivamente di ciascun lotto. Più precisamente per il Lotto 1 manca evidenza del subcriterio B5-
Impianti di ventilazione e per il Lotto 2 il subcriterio B7-Interferenze. Si chiede cortesemente di
specificare le istruzioni per entrambi.”
Si segnala che i alcuni documenti presenti nell’elenco elaborati, non risultano caricati all’interno delle
cartelle messe a nostra disposizione. Pertanto, si chiede gentilmente, ma quanto prima, il
caricamento dei seguenti file e un controllo per eventuali altre omissioni:
PFTE_LOT1 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.1 – ELABORATI GENERALI:
- 11_MTL2T1A10FZOOGENZ001-1;
- 12_MTL2T1A10FZOOGENZ002-1;
- 24_MTL2T1A00FZOOSPNR001-1;
- 25_MTL2T1A00FZOOMCAZ001-0;
- 32_MTL2T1A10FZOOGENZ003-1;
- 33_MTL2T1A10FZOOGENZ004-1.
PFTE_LOT1 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.2 – BONIFICA ORDIGNI BELLICI:
- 1_MTL2T1A1BFBOBGENT001-0;
- 2_MTL2T1A1BFBOBGENT002-1;
- 3_MTL2T1A1BFBOBGENT003-0
- 4_MTL2T1A1BFBOBGENT004-0
- 5_MTL2T1A1BFBOBGENT005-0
- 1_MTL2T1A2CFBOBGENT001-0.
PFTE_LOT1 > 15_CANTIERIZZAZIONI ED ESPROPRI > 15.0_ELABORATI GENERALI:
- 2_MTL2T1A1BFCANGENR001-1;
- 3_MTL2T1A2CFCANGENR001-1;
PFTE_LOT1 > 15_CANTIERIZZAZIONI ED ESPROPRI > 15.2.1_CANTIERIZZAZIONE – A1A:
- 1_MTL2T1A1BFVIAGENT001-1;
- 2_MTL2T1A1BFVIASPNT001-1;
- 12_MTL2T1A1BFVIASCAT002-1;
- 25_MTL2T1A1BFVIASNOT002-1;
- 26_MTL2T1A1BFVIASNOT003-1;
- 27_MTL2T1A1BFVIASBOT001-1;
- 28_MTL2T1A1BFVIASBOT002-1;
- 29_MTL2T1A1BFVIASBOT003-1;
- 30_MTL2T1A1BFVIAPBOT001-1;
- 31_MTL2T1A1BFVIAPNOT001-1;
- 32_MTL2T1A1BFVIAGT4T001-1;
- 33_MTL2T1A1BFVIAGT5T001-1;
- 34_MTL2T1A1BFVIAPCRT001-1;
- 35_MTL2T1A1BFVIAPCRT002-1;
- 36_MTL2T1A1BFVIAPCRT003-1;
- 37_MTL2T1A1BFVIAPCRT004-1.
PFTE_LOT2 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.1 – ELABORATI GENERALI:
- 11_MTL2T1A10FZOOGENZ001-1;
- 12_MTL2T1A10FZOOGENZ002-1;
- 18_MTL2T1A00FZOOGENZ002.6-1;
- 32_MTL2T1A10FZOOGENZ003-1;
- 33_MTL2T1A10FZOOGENZ004-1.
PFTE_LOT2 > 01_ELABORATI GENERALI > 1.2 – ORDIGNI BELLICI> 1.2.1 – BONIFICA ORDIGNI
BELLICI – A1B:
- 1_MTL2T1A1AFBOBGENT001-1;
- 2_MTL2T1A1AFBOBGENT002-0.
Si ringrazia in anticipo.”
QUESITO 2: “Spettabile Stazione Appaltante,
Con riferimento alle pagine 79,80,81,82 del Disciplinare di gara, si evidenzia che le istruzioni sulla
composizione e impaginazione della consegna dei Criteri dell’Offerta Tecnica, non comprendono tutti
i criteri che si trovano riportati nei documenti 2.14 e 2.15 “Criteri di valutazione e motivazionali”
rispettivamente di ciascun lotto. Più precisamente per il Lotto 1 manca evidenza del subcriterio B5-
Impianti di ventilazione e per il Lotto 2 il subcriterio B7-Interferenze. Si chiede cortesemente di
specificare le istruzioni per entrambi.”
03/06/2026 15:05
Risposta
1) Tutti i documenti indicati nell'Elenco Elaborati di progetto o come allegati al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte A sono presenti sul portale di gara o nella Data Room appositamente creata; per maggior chiarezza si allega una tabella con l'indicazione specifica dell'ubicazione di ciascuno degli elaborati riportati in elenco (vedi TABELLA CHIARIMENTO 53 - QUESITO 1).
2) Con riferimento all'Offerta Tecnica del Lotto 1 (Disciplinare di gara, par. 20.1, punto 3) pag. 79), si precisa che la Relazione su "Ingegneria e Costruzione" ricomprende i sub-criteri da B1 a B5 e non sino "a B4". Pertanto, si prega di fare riferimento alle istruzioni ivi indicate per la redazione della Relazione suddetta. Parimenti, con riferimento all'Offerta Tecnica del Lotto 2 (Disciplinare di gara, par. 20.2, punto 3) pag. 81), si precisa che la Relazione su "Ingegneria e Costruzione" ricomprende i sub-criteri da B1 a B7, e non sino "a B6". Pertanto, si prega di fare riferimento alle istruzioni ivi indicate per la redazione della Relazione suddetta.
2) Con riferimento all'Offerta Tecnica del Lotto 1 (Disciplinare di gara, par. 20.1, punto 3) pag. 79), si precisa che la Relazione su "Ingegneria e Costruzione" ricomprende i sub-criteri da B1 a B5 e non sino "a B4". Pertanto, si prega di fare riferimento alle istruzioni ivi indicate per la redazione della Relazione suddetta. Parimenti, con riferimento all'Offerta Tecnica del Lotto 2 (Disciplinare di gara, par. 20.2, punto 3) pag. 81), si precisa che la Relazione su "Ingegneria e Costruzione" ricomprende i sub-criteri da B1 a B7, e non sino "a B6". Pertanto, si prega di fare riferimento alle istruzioni ivi indicate per la redazione della Relazione suddetta.
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tabella-chiarimento-53-quesito-1.pdf SHA-256: 80b8b9e3732c19a282d6a7a69e3c856529eb1387dea8eade0c16b3fdac869f24 03/06/2026 15:05 |
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26/05/2026 09:47
Quesito #54
QUESITO 1
“Con riferimento alla partecipazione dei raggruppamenti e consorzi, si chiede di chiarire:
Se i requisiti di cui ai parr. 8.2.1, lett. c) e 9.2.1, lett. c) del Disciplinare debbano essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare, ammettendosi che gli stessi possano essere posseduti anche da un solo membro del raggruppamento o consorzio, indipendentemente dalle quote di esecuzione di ciascuna impresa raggruppata o consorziata;Ovvero, in caso di risposta negativa al quesito sub a), se i requisiti di cui ai parr. 8.2.1, lett. c) e 9.2.1, lett. c) del Disciplinare debbano essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate secondo le quote di esecuzione di ciascuna sull'importo complessivo dei lavori e indipendentemente dalle quote di esecuzione nella singola categoria prevalente (OG4 e/o OS21), come da risposta al chiarimento 47.
QUESITO 2
Poiché il disciplinare di gara prevede, tra le categorie scorporabili, le categorie specialistiche OS 30, OS 28 e OS 3, si chiede conferma che l’operatore economico in possesso dell'attestazione SOA nella categoria generale OG 11, per una adeguata classifica, possa partecipare alla presente procedura ed eseguire le lavorazioni previste per le suddette categorie SOA specialistiche (OS), ai sensi della normativa vigente (così come previsto dall’ art. 18, c. 21 dell’Allegato II.12, al D.Lgs. 36/2023), intendendo pertanto che la categoria SOA OG 11 è pienamente sostitutiva e assorbente le singole categorie specialistiche richieste dal disciplinare di gara.
QUESITO 3
Il disciplinare di gara prevede che per la partecipazione al lotto 2, costituito dal lotto 1B (base) + Lotto 2c (opzionale), il concorrente debba possedere l’iscrizione alle categorie SOA per classifiche ed importi così come previsti negli Allegati 4b e 4c. Nei suddetti allegati sono riportate però le classifiche SOA di ciascun lotto e non la sommatoria dei due lotti. A puro titolo esemplificativo, per la medesima categoria SOA OS3 , nel Lotto 1B (importo 9.945.819,62) è richiesta l’iscrizione in classifica VI, mentre nel lotto 2c (importo 3.530.066,25) è richiesta l’iscrizione in classifica IV-bis; se sommiamo gli importi della stessa categoria OS3 ne deriva un importo complessivo di euro 13.475.885,87 per cui sarebbe necessario il possesso della categoria SOA OS3 ma in classifica VII.
Alla luce di quanto sopra riportato si chiede:
Di confermare che l’impresa che intende partecipare al Lotto 2 (Lotto 1B (base) + 2c (opzionale)) debba possedere una iscrizione nella categoria SOA pari alla sommatoria degli importi dei due lotti;In caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto 1), di confermare che la classifica richiesta per la cat.OS3, sopra citata come esempio, sia pertanto la class. VII in quanto deve soddisfare la sommatoria dei due lotti che è pari a € 13.475.885,87.di mettere a disposizione dei concorrenti, anche al fine di non ingenerare dubbi interpretativi o far incorrere gli operatori economici in errori in fase di qualificazione, una tabella riepilogativa ufficiale contenentela somma delle categorie SOA indicate nei 2 lotti (1B, base e 2c, opzionale) previsti per il Lotto 2, con l'indicazione delle relative categorie e classifiche minime d'iscrizione SOA rideterminate sulla base del valore complessivo cumulato.
“Con riferimento alla partecipazione dei raggruppamenti e consorzi, si chiede di chiarire:
Se i requisiti di cui ai parr. 8.2.1, lett. c) e 9.2.1, lett. c) del Disciplinare debbano essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare, ammettendosi che gli stessi possano essere posseduti anche da un solo membro del raggruppamento o consorzio, indipendentemente dalle quote di esecuzione di ciascuna impresa raggruppata o consorziata;Ovvero, in caso di risposta negativa al quesito sub a), se i requisiti di cui ai parr. 8.2.1, lett. c) e 9.2.1, lett. c) del Disciplinare debbano essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate secondo le quote di esecuzione di ciascuna sull'importo complessivo dei lavori e indipendentemente dalle quote di esecuzione nella singola categoria prevalente (OG4 e/o OS21), come da risposta al chiarimento 47.
QUESITO 2
Poiché il disciplinare di gara prevede, tra le categorie scorporabili, le categorie specialistiche OS 30, OS 28 e OS 3, si chiede conferma che l’operatore economico in possesso dell'attestazione SOA nella categoria generale OG 11, per una adeguata classifica, possa partecipare alla presente procedura ed eseguire le lavorazioni previste per le suddette categorie SOA specialistiche (OS), ai sensi della normativa vigente (così come previsto dall’ art. 18, c. 21 dell’Allegato II.12, al D.Lgs. 36/2023), intendendo pertanto che la categoria SOA OG 11 è pienamente sostitutiva e assorbente le singole categorie specialistiche richieste dal disciplinare di gara.
QUESITO 3
Il disciplinare di gara prevede che per la partecipazione al lotto 2, costituito dal lotto 1B (base) + Lotto 2c (opzionale), il concorrente debba possedere l’iscrizione alle categorie SOA per classifiche ed importi così come previsti negli Allegati 4b e 4c. Nei suddetti allegati sono riportate però le classifiche SOA di ciascun lotto e non la sommatoria dei due lotti. A puro titolo esemplificativo, per la medesima categoria SOA OS3 , nel Lotto 1B (importo 9.945.819,62) è richiesta l’iscrizione in classifica VI, mentre nel lotto 2c (importo 3.530.066,25) è richiesta l’iscrizione in classifica IV-bis; se sommiamo gli importi della stessa categoria OS3 ne deriva un importo complessivo di euro 13.475.885,87 per cui sarebbe necessario il possesso della categoria SOA OS3 ma in classifica VII.
Alla luce di quanto sopra riportato si chiede:
Di confermare che l’impresa che intende partecipare al Lotto 2 (Lotto 1B (base) + 2c (opzionale)) debba possedere una iscrizione nella categoria SOA pari alla sommatoria degli importi dei due lotti;In caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto 1), di confermare che la classifica richiesta per la cat.OS3, sopra citata come esempio, sia pertanto la class. VII in quanto deve soddisfare la sommatoria dei due lotti che è pari a € 13.475.885,87.di mettere a disposizione dei concorrenti, anche al fine di non ingenerare dubbi interpretativi o far incorrere gli operatori economici in errori in fase di qualificazione, una tabella riepilogativa ufficiale contenentela somma delle categorie SOA indicate nei 2 lotti (1B, base e 2c, opzionale) previsti per il Lotto 2, con l'indicazione delle relative categorie e classifiche minime d'iscrizione SOA rideterminate sulla base del valore complessivo cumulato.
04/06/2026 08:42
Risposta
1) 1.-2. Si conferma che i requisiti di cui ai parr. 8.2.1, lett. c) e 9.2.1, lett. c) del Disciplinare devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate secondo le quote di esecuzione di ciascuna sull'importo complessivo dei lavori e indipendentemente dalle quote di esecuzione nella singola categoria prevalente.
2) Si applica la normativa vigente in materia di qualificazione. Si precisa che la funzione dei Chiarimenti è esclusivamente finalizzata ad ottenere precisazioni in ordine alla documentazione di gara e non per fornire risposte specifiche sulle situazioni proprie dei singoli operatori economici.
3) 1. Si conferma che il concorrente che intende partecipare al Lotto 2 debba possedere attestazione SOA in classe corrispondente all'importo complessivo del lotto costruttivo 1B+Lotto costruttivo 2C.
2.-3. Per chiarezza espositiva, si rinvia all'allegato "Lotto 2 - Tabella esplicativa categorie SOA" pubblicata in data odierna.
2) Si applica la normativa vigente in materia di qualificazione. Si precisa che la funzione dei Chiarimenti è esclusivamente finalizzata ad ottenere precisazioni in ordine alla documentazione di gara e non per fornire risposte specifiche sulle situazioni proprie dei singoli operatori economici.
3) 1. Si conferma che il concorrente che intende partecipare al Lotto 2 debba possedere attestazione SOA in classe corrispondente all'importo complessivo del lotto costruttivo 1B+Lotto costruttivo 2C.
2.-3. Per chiarezza espositiva, si rinvia all'allegato "Lotto 2 - Tabella esplicativa categorie SOA" pubblicata in data odierna.
26/05/2026 10:04
Quesito #55
Chiarimento n. 1:
Con riferimento al criterio E – Gestione del Rischio (allegato 2.14 e 2.15) , che richiede di descrivere le modalità di integrazione con la Struttura di Gestione dei Rischi della Stazione Appaltante, si chiede di specificare l’assetto organizzativo di tale Struttura oppure, in alternativa, di indicare il documento ufficiale in cui essa è descritta.
Chiarimento n. 2:
Si chiede di confermare che copertina ed indice non concorrono al raggiungimento del numero massimo di pagine di ogni relazione dell’offerta tecnica.
Con riferimento al criterio E – Gestione del Rischio (allegato 2.14 e 2.15) , che richiede di descrivere le modalità di integrazione con la Struttura di Gestione dei Rischi della Stazione Appaltante, si chiede di specificare l’assetto organizzativo di tale Struttura oppure, in alternativa, di indicare il documento ufficiale in cui essa è descritta.
Chiarimento n. 2:
Si chiede di confermare che copertina ed indice non concorrono al raggiungimento del numero massimo di pagine di ogni relazione dell’offerta tecnica.
04/06/2026 08:45
Risposta
1) La struttura organizzativa proposta dal concorrente per le attività di Risk Management dovrà essere coerente con lo stato dell’arte e con le migliori pratiche riconosciute in materia, risultando adeguatamente dimensionata e articolata in funzione della complessità dell’intervento. Tale struttura dovrà, inoltre, essere definita sulla base delle competenze e dell’esperienza concretamente maturate dal concorrente nell’ambito di analoghe attività di gestione dei rischi per appalti di complessità similare.
Per quanto riguarda la Stazione Appaltante, la struttura di Risk Management sarà organizzata con un Responsabile dedicato, supportato da un team di specialisti interni afferenti alle diverse aree di rischio individuate nel Registro dei Rischi. Tale organizzazione sarà ulteriormente integrata dal supporto degli specialisti della struttura di Direzione Lavori, al fine di garantire un presidio efficace, multidisciplinare e continuativo del processo di gestione dei rischi.
Il dettaglio della struttura organizzativa della Stazione Appaltante, nonché i relativi ruoli e responsabilità, sarà comunicato all’aggiudicatario successivamente all’affidamento dell’appalto. Analogamente, le modalità operative di interfaccia e coordinamento tra la struttura dell’aggiudicatario, la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori saranno definite dettagliatamente e condivise con l’aggiudicatario nella fase di avvio dell’appalto, al fine di assicurare un’efficace integrazione dei processi e dei flussi informativi, anche in funzione delle proposte offerte in sede di gara dal Concorrente.
2) Si conferma.
Per quanto riguarda la Stazione Appaltante, la struttura di Risk Management sarà organizzata con un Responsabile dedicato, supportato da un team di specialisti interni afferenti alle diverse aree di rischio individuate nel Registro dei Rischi. Tale organizzazione sarà ulteriormente integrata dal supporto degli specialisti della struttura di Direzione Lavori, al fine di garantire un presidio efficace, multidisciplinare e continuativo del processo di gestione dei rischi.
Il dettaglio della struttura organizzativa della Stazione Appaltante, nonché i relativi ruoli e responsabilità, sarà comunicato all’aggiudicatario successivamente all’affidamento dell’appalto. Analogamente, le modalità operative di interfaccia e coordinamento tra la struttura dell’aggiudicatario, la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori saranno definite dettagliatamente e condivise con l’aggiudicatario nella fase di avvio dell’appalto, al fine di assicurare un’efficace integrazione dei processi e dei flussi informativi, anche in funzione delle proposte offerte in sede di gara dal Concorrente.
2) Si conferma.
26/05/2026 10:20
Quesito #56
Buongiorno,
si allega richiesta di chiarimenti.
In attesa si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
QUESITO 1
A pag. 49 del CSA – Parte A, è riportato quanto segue: “Prima della formulazione dell'offerta, infatti, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, messo a disposizione della Stazione Appaltante. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti […], alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire”. Tuttavia, nella scheda “Istruzioni compilazione” dell’allegato “2.6 – Lista categorie Lotto 1” è espressamente vietata la modifica delle quantità riportate; inoltre, le relative celle risultano bloccate nel file Excel messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Pertanto, al fine di consentire ai concorrenti di ottemperare a quanto previsto dal CSA, si chiede di mettere a disposizione una versione aggiornata/editabile della “Lista categorie Lotto 1”, nonché di aggiornare le relative istruzioni di compilazione, consentendo la modifica delle quantità e l’inserimento di eventuali integrazioni derivanti dalla verifica degli elaborati progettuali, in conformità a quanto previsto dal CSA.
QUESITO 2
Con riferimento ai criteri e subcriteri B, C e D dell’allegato “2.14 – Criteri di valutazione e motivazionali Lotto 1”, si rileva che gli stessi prevedono la formulazione di proposte migliorative e/o ottimizzazioni rispetto alle soluzioni progettuali previste nel PbG, mediante l’introduzione di differenti tecniche costruttive, tecnologie e soluzioni progettuali. Tali proposte migliorative comportano inevitabilmente variazioni delle lavorazioni e, conseguentemente, delle quantità riportate nella “Lista delle categorie”. Tuttavia, nelle istruzioni di compilazione della suddetta Lista viene espressamente vietata la modifica delle quantità predisposte dalla Stazione Appaltante; inoltre, nel file editabile messo a disposizione, le celle contenenti le quantità risultano bloccate e non modificabili. Premesso quanto sopra, si chiede di voler mettere a disposizione un file aggiornato della “Lista delle categorie” che consenta ai concorrenti di modificare le quantità delle lavorazioni coerentemente con le migliorie e le ottimizzazioni offerte in sede di gara.
QUESITO 3
I criteri e subcriteri B, C, D dell’allegato “2.14 criteri valutazione e motivazionali lotto 1” richiedono l’introduzione di tecniche, tecnologie e ottimizzazioni rispetto a quanto previsto nel PbG. Tali proposte determineranno inevitabilmente modifiche alle quantità riportate nel computo metrico estimativo. Considerato inoltre quanto riportato a pag. 49 del CSA Parte A, ove è richiesto ai concorrenti di verificare il PbG ed il relativo computo metrico, si chiede di mettere a disposizione il file editabile del computo metrico estimativo, al fine di consentire ai concorrenti di effettuare le eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti alle proposte migliorative formulate in sede di offerta.
QUESITO 4
Si evidenzia che, in riferimento alle seguenti voci di prezzo: AP.ELE.1037, AP.MEC.0046, AP.MEC.0047 e AP.MEC.0048, i prezzi riportati nell’“Elenco Prezzi” e nelle “Analisi Nuovi Prezzi” risultano difformi rispetto a quelli indicati nei CME, nella “Stima Economica” e nelle “Tabelle di Incidenza Percentuale della Manodopera”. Si chiede pertanto di mettere a disposizione un Elenco Prezzi e le relative Analisi Nuovi Prezzi coerenti con gli altri elaborati progettuali, specificando quali siano i prezzi corretti da assumere ai fini della formulazione dell’offerta.
QUESITO 5
A pag. 80 del Disciplinare si legge: “In caso di partecipazione con un Progettista indicato, è richiesta la sottoscrizione dell’Offerta Tecnica anche da parte del Progettista medesimo.” Si chiede di confermare che, ai fini della validità della sottoscrizione dell’Offerta Tecnica da parte del Progettista indicato, sia sufficiente la firma digitale del legale rappresentante/procuratore del soggetto indicato e che non sia necessaria l’apposizione della firma digitale del Direttore Tecnico.
QUESITO 6
A pag. 80 del Disciplinare si legge: “In caso di partecipazione con un Progettista indicato, è richiesta la sottoscrizione dell’Offerta Tecnica anche da parte del Progettista medesimo.” Si chiede di confermare che, ai fini della validità della sottoscrizione dell’Offerta Tecnica da parte del Progettista indicato, qualora fosse indispensabile la firma del Direttore Tecnico, sia necessario apporre la firma digitale con i riferimenti dell’ordine professionale di appartenenza.
si allega richiesta di chiarimenti.
In attesa si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
QUESITO 1
A pag. 49 del CSA – Parte A, è riportato quanto segue: “Prima della formulazione dell'offerta, infatti, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, messo a disposizione della Stazione Appaltante. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti […], alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire”. Tuttavia, nella scheda “Istruzioni compilazione” dell’allegato “2.6 – Lista categorie Lotto 1” è espressamente vietata la modifica delle quantità riportate; inoltre, le relative celle risultano bloccate nel file Excel messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Pertanto, al fine di consentire ai concorrenti di ottemperare a quanto previsto dal CSA, si chiede di mettere a disposizione una versione aggiornata/editabile della “Lista categorie Lotto 1”, nonché di aggiornare le relative istruzioni di compilazione, consentendo la modifica delle quantità e l’inserimento di eventuali integrazioni derivanti dalla verifica degli elaborati progettuali, in conformità a quanto previsto dal CSA.
QUESITO 2
Con riferimento ai criteri e subcriteri B, C e D dell’allegato “2.14 – Criteri di valutazione e motivazionali Lotto 1”, si rileva che gli stessi prevedono la formulazione di proposte migliorative e/o ottimizzazioni rispetto alle soluzioni progettuali previste nel PbG, mediante l’introduzione di differenti tecniche costruttive, tecnologie e soluzioni progettuali. Tali proposte migliorative comportano inevitabilmente variazioni delle lavorazioni e, conseguentemente, delle quantità riportate nella “Lista delle categorie”. Tuttavia, nelle istruzioni di compilazione della suddetta Lista viene espressamente vietata la modifica delle quantità predisposte dalla Stazione Appaltante; inoltre, nel file editabile messo a disposizione, le celle contenenti le quantità risultano bloccate e non modificabili. Premesso quanto sopra, si chiede di voler mettere a disposizione un file aggiornato della “Lista delle categorie” che consenta ai concorrenti di modificare le quantità delle lavorazioni coerentemente con le migliorie e le ottimizzazioni offerte in sede di gara.
QUESITO 3
I criteri e subcriteri B, C, D dell’allegato “2.14 criteri valutazione e motivazionali lotto 1” richiedono l’introduzione di tecniche, tecnologie e ottimizzazioni rispetto a quanto previsto nel PbG. Tali proposte determineranno inevitabilmente modifiche alle quantità riportate nel computo metrico estimativo. Considerato inoltre quanto riportato a pag. 49 del CSA Parte A, ove è richiesto ai concorrenti di verificare il PbG ed il relativo computo metrico, si chiede di mettere a disposizione il file editabile del computo metrico estimativo, al fine di consentire ai concorrenti di effettuare le eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti alle proposte migliorative formulate in sede di offerta.
QUESITO 4
Si evidenzia che, in riferimento alle seguenti voci di prezzo: AP.ELE.1037, AP.MEC.0046, AP.MEC.0047 e AP.MEC.0048, i prezzi riportati nell’“Elenco Prezzi” e nelle “Analisi Nuovi Prezzi” risultano difformi rispetto a quelli indicati nei CME, nella “Stima Economica” e nelle “Tabelle di Incidenza Percentuale della Manodopera”. Si chiede pertanto di mettere a disposizione un Elenco Prezzi e le relative Analisi Nuovi Prezzi coerenti con gli altri elaborati progettuali, specificando quali siano i prezzi corretti da assumere ai fini della formulazione dell’offerta.
QUESITO 5
A pag. 80 del Disciplinare si legge: “In caso di partecipazione con un Progettista indicato, è richiesta la sottoscrizione dell’Offerta Tecnica anche da parte del Progettista medesimo.” Si chiede di confermare che, ai fini della validità della sottoscrizione dell’Offerta Tecnica da parte del Progettista indicato, sia sufficiente la firma digitale del legale rappresentante/procuratore del soggetto indicato e che non sia necessaria l’apposizione della firma digitale del Direttore Tecnico.
QUESITO 6
A pag. 80 del Disciplinare si legge: “In caso di partecipazione con un Progettista indicato, è richiesta la sottoscrizione dell’Offerta Tecnica anche da parte del Progettista medesimo.” Si chiede di confermare che, ai fini della validità della sottoscrizione dell’Offerta Tecnica da parte del Progettista indicato, qualora fosse indispensabile la firma del Direttore Tecnico, sia necessario apporre la firma digitale con i riferimenti dell’ordine professionale di appartenenza.
20/07/2026 09:16
Risposta
Chiarimento in fase di verifica
AGGIORNAMENTO AL 20.07.2026: Si rimanda all'AVVISO . 9 Pubblicato a Sistema
AGGIORNAMENTO AL 20.07.2026: Si rimanda all'AVVISO . 9 Pubblicato a Sistema
26/05/2026 16:11
Quesito #58
Con riferimento alla Polizza RC Professionale Progettista, richiamata nel CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE A che non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo in favore della Stazione Appaltante, essendo sufficiente che il progettista trasmetta una propria polizza a copertura RC che preveda massimali pari a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), si domanda se in caso di RTP indicato il massimale richiesto, possa essere soddisfatto dalla somma dei massimali delle polizze RC Professionale Progettista di ciascun componente l’RTP.
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
04/06/2026 10:11
Risposta
In caso di Progettista indicato riunito in RTP, ciascun componente del raggruppamento potrà presentare una propria polizza con massimale pari a € 20 milioni. Alternativamente, il RTP potrà presentare una polizza intestata al raggruppamento medesimo con massimale pari a € 20 milioni.
27/05/2026 10:14
Quesito #60
Spett.le Stazione Appaltante,
si segnala che nonostante il tentativo di scaricamento dei documenti eseguito in orario notturno, come da Voi consigliato, purtroppo non è andato a buon fine.
Si chiede se possibile di suddividerli in più sezioni.
Distinti saluti.
si segnala che nonostante il tentativo di scaricamento dei documenti eseguito in orario notturno, come da Voi consigliato, purtroppo non è andato a buon fine.
Si chiede se possibile di suddividerli in più sezioni.
Distinti saluti.
04/06/2026 10:15
Risposta
Non risultano problematiche di accesso o scaricamento dei documenti dalla Data Room; si chiede pertanto di effettuare ulteriori verifiche presso i propri apparati e sistemi informatici al fine di accertare la presenza di eventuali limitazioni o blocchi.
28/05/2026 14:54
Quesito #65
Buongiorno,
con riferimento al requisito 8.2.1, lettere b) e c), si chiede cortesemente di confermare se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, le categorie relative a strutture ed edilizia possano essere soddisfatte anche mediante servizi appartenenti a categorie con grado di complessità superiore rispetto a quello richiesto dal bando.
con riferimento al requisito 8.2.1, lettere b) e c), si chiede cortesemente di confermare se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, le categorie relative a strutture ed edilizia possano essere soddisfatte anche mediante servizi appartenenti a categorie con grado di complessità superiore rispetto a quello richiesto dal bando.
04/06/2026 10:20
Risposta
Si conferma
28/05/2026 14:57
Quesito #66
Buongiorno,
con riferimento al requisito 8.2.2, lettera c), che prevede:
“Anche ai sensi dell’Allegato II.12 art. 40, comma 1-bis del Codice, aver svolto negli ultimi 10 anni almeno un servizio di progettazione esecutiva analogo a quello oggetto del presente appalto (…)”
si chiede cortesemente di specificare a quale tabella di riferimento per importi, categorie e classi debba farsi riferimento ai fini della dimostrazione del requisito, con particolare riguardo alla corretta individuazione delle categorie di opere e dei relativi valori da considerare.
con riferimento al requisito 8.2.2, lettera c), che prevede:
“Anche ai sensi dell’Allegato II.12 art. 40, comma 1-bis del Codice, aver svolto negli ultimi 10 anni almeno un servizio di progettazione esecutiva analogo a quello oggetto del presente appalto (…)”
si chiede cortesemente di specificare a quale tabella di riferimento per importi, categorie e classi debba farsi riferimento ai fini della dimostrazione del requisito, con particolare riguardo alla corretta individuazione delle categorie di opere e dei relativi valori da considerare.
10/06/2026 12:04
Risposta
Con riferimento al par. 8.2.2., lett. c) del Disciplinare di Gara, si precisa che il requisito è soddisfatto se è stato eseguito un servizio di progettazione esecutiva di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse in ambito urbano come dimostrato da uno dei documenti indicati a comprova, senza riferirsi alla Tabella - Allegato 4a richiesta invece per il requisito di cui al par. 8.2.2., lett. b).
29/05/2026 11:08
Quesito #67
Con riferimento alle previsioni del Disciplinare di Gara relative alla consistenza dell’Offerta Tecnica (Art. 20.1 e 20.2), si rappresenta che non sembrerebbe concesso allegare elaborati grafici non conteggiati nel numero limite di facciate ivi previsto per ciascun sub-criterio. Si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di voler concedere ai Concorrenti la possibilità di allegare, alle singole Relazioni di Offerta, allegati grafici così da consentire un’efficace rappresentazione delle proposte migliorative rendendone pienamente intellegibili le caratteristiche ed i contenuti. Si rappresenta come, diversamente, possa risultare estremamente difficoltoso poter illustrare, con la sola descrizione discorsiva, le modifiche offerte per molti dei sub-criteri previsti dal Disciplinare di Gara.
10/06/2026 12:08
Risposta
Come indicato nel Disciplinare di Gara ai par. 20.1 e 20.2 nel numero massimo di facciate di ciascuna Relazione da produrre per ciascun criterio di valutazione deve essere ricompreso tutto il contenuto dell'offerta formulata dal concorrente, ad eccezione dei curricula dei componenti dei GdL, della copertina e dell'indice.
29/05/2026 17:22
Quesito #68
1. Nel caso di partecipazione alla gara quale RTI costituendo, ogni componente deve accedere alla data room o è sufficiente il solo accesso da parte della impresa capogruppo mandataria?
2. Con riferimento al CCNL indicato negli atti di gara si chiede conferma che, ( come indicato al comma 2 rt.3 dell’allegato I.01 del correttivi del codice appalti) i CCNL codice F012, F015 e F018 sono considerati equivalenti
3. Tra i requisiti di idoneità professionale chiesti a pag. 34 e 43 del disciplinare di gara è prevista l’indicazione di un archeologo nel gruppo di lavoro. Si chiede se tale figura può essere identificata nel progettista indicato (facente parte del gruppo di lavoro) o deve essere in carico alla impresa partecipante ( dipendente, direttore tecnico);
2. Con riferimento al CCNL indicato negli atti di gara si chiede conferma che, ( come indicato al comma 2 rt.3 dell’allegato I.01 del correttivi del codice appalti) i CCNL codice F012, F015 e F018 sono considerati equivalenti
3. Tra i requisiti di idoneità professionale chiesti a pag. 34 e 43 del disciplinare di gara è prevista l’indicazione di un archeologo nel gruppo di lavoro. Si chiede se tale figura può essere identificata nel progettista indicato (facente parte del gruppo di lavoro) o deve essere in carico alla impresa partecipante ( dipendente, direttore tecnico);
10/06/2026 12:12
Risposta
1. In caso di RTI costituendo è sufficiente che l'accesso alla Data Room venga effettuato da uno solo degli operatori economici raggruppati/raggruppandi.
2. Si conferma.
3. Si rinvia ai Chiarimenti nn. 31 e 52.
2. Si conferma.
3. Si rinvia ai Chiarimenti nn. 31 e 52.
29/05/2026 17:57
Quesito #69
Con riferimento alla figura dell’archeologo richiesta tra i requisiti di idoneità professionale per le prestazioni relativi ai lavori e alla risposta al quesito n.31 si chiede se può essere indicato il direttore tecnico SOA con cui vi è un contratto di collaborazione professionale per l’incarico di direzione tecnica, regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate.
10/06/2026 12:31
Risposta
Si rinvia al Chiarimento n. 31.
29/05/2026 18:05
Quesito #70
Con riferimento alla figura dell’archeologo richiesta tra i requisiti di idoneità professionale per le prestazioni relativi ai lavori si chiede se in caso di RTI costituendo la figura deve essere dimostrate da tutte le componenti del raggruppamento.
10/06/2026 12:50
Risposta
Il raggruppamento costituito o costituendo deve possedere il requisito dell'indicazione di un archeologo nel Gruppo di Lavoro nel suo complesso.
01/06/2026 12:28
Quesito #71
Buongiorno, cn riferimento a
10/06/2026 14:25
Risposta
Testo del chiarimento incompleto; vedasi chiarimento 72.
01/06/2026 12:30
Quesito #72
Buongiorno,
con riferimento ai requisiti per le prestazioni di progettazione di cui ai punti “8.2.2 b) e c)” e “9.2.2 b), c) e d)” del Disciplinare si chiede se, qualora un OE partecipi ad entrambi i lotti, tali requisiti debbano essere posseduti CUMULATIVAMENTE (lotto 1 + Lotto 2).
con riferimento ai requisiti per le prestazioni di progettazione di cui ai punti “8.2.2 b) e c)” e “9.2.2 b), c) e d)” del Disciplinare si chiede se, qualora un OE partecipi ad entrambi i lotti, tali requisiti debbano essere posseduti CUMULATIVAMENTE (lotto 1 + Lotto 2).
10/06/2026 14:28
Risposta
Il concorrente che intende partecipare a entrambi i Lotti dovrà possedere i requisiti di cui al Lotto 1 per presentare offerta per il Lotto 1 e i requisiti di cui al Lotto 2 per presentare offerta per il Lotto 2.
03/06/2026 09:39
Quesito #73
Chiarimento 1
In relazione all’art. 111 del Capitolato Speciale d’Appalto, si osserva che è prevista la presentazione di una polizza specifica a copertura delle attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.
Considerato che, secondo quanto indicato nella documentazione di gara, l’attività di CSP resta in capo alla Stazione Appaltante, si chiede cortesemente di confermare se tale previsione debba intendersi quale mero refuso materiale.
Chiarimento 2
In relazione al Disciplinare di gara, art. 20.2, con riferimento all’offerta tecnica del Lotto 2, punto 3 “Ingegneria e Costruzione”, si rileva che sono espressamente indicati i sub-criteri da B.1 a B.6.
Si rappresenta tuttavia che, nell’ambito del criterio B del Lotto 2, i sub-criteri complessivamente previsti risultano essere sette. Si chiede pertanto di confermare se anche al sub-criterio B.7 si applichi il medesimo limite redazionale previsto per gli altri sub-criteri, pari a 30 facciate in formato A4 ovvero, in alternativa, facciate in formato A3, da computarsi nella misura di 1 facciata A3 = 2 facciate A4.
In relazione all’art. 111 del Capitolato Speciale d’Appalto, si osserva che è prevista la presentazione di una polizza specifica a copertura delle attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.
Considerato che, secondo quanto indicato nella documentazione di gara, l’attività di CSP resta in capo alla Stazione Appaltante, si chiede cortesemente di confermare se tale previsione debba intendersi quale mero refuso materiale.
Chiarimento 2
In relazione al Disciplinare di gara, art. 20.2, con riferimento all’offerta tecnica del Lotto 2, punto 3 “Ingegneria e Costruzione”, si rileva che sono espressamente indicati i sub-criteri da B.1 a B.6.
Si rappresenta tuttavia che, nell’ambito del criterio B del Lotto 2, i sub-criteri complessivamente previsti risultano essere sette. Si chiede pertanto di confermare se anche al sub-criterio B.7 si applichi il medesimo limite redazionale previsto per gli altri sub-criteri, pari a 30 facciate in formato A4 ovvero, in alternativa, facciate in formato A3, da computarsi nella misura di 1 facciata A3 = 2 facciate A4.
10/06/2026 17:37
Risposta
1. Si conferma che l'art. 111 del CSA Parte A vada inteso con esclusivo riferimento alle attività di Modellazione BIM in quanto il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione è stato nominato dalla Stazione Appaltante (si veda anche il CSA Parte A aggiornato il 05/06/2026).
2. Si rinvia al Chiarimento n. 53 (si veda anche il Disciplinare di Gara aggiornato il 05/06/2026).
2. Si rinvia al Chiarimento n. 53 (si veda anche il Disciplinare di Gara aggiornato il 05/06/2026).
03/06/2026 11:30
Quesito #74
“Siamo a chiedere conferma che, in caso di imprese non tenute agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (meno di 15 dipendenti computabili), non sia necessario presentare la “relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte” citata nella domanda di partecipazione.
10/06/2026 17:39
Risposta
In caso di non applicabilità della L. 68/1999 la relativa dichiarazione della domanda di partecipazione potrà essere sbarrata/eliminata.
03/06/2026 15:03
Quesito #75
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla capacità Tecnico-Professionale di cui al punto 8.2.1 c) del disciplinare di gara, si chiede di confermare:
che nel caso i lavori a comprova siano iniziati prima del decennio di riferimento, l’importo spendibile a dimostrazione del requisito sia quello che risulta dalla ripartizione dell’importo dei lavori in modo lineare sull'annualità e quindi dividendo l'importo totale dei lavori per la durata in anni e conteggiando solo gli anni compresi nell’ultimo decennio dalla pubblicazione del bando.
con riferimento alla capacità Tecnico-Professionale di cui al punto 8.2.1 c) del disciplinare di gara, si chiede di confermare:
che nel caso i lavori a comprova siano iniziati prima del decennio di riferimento, l’importo spendibile a dimostrazione del requisito sia quello che risulta dalla ripartizione dell’importo dei lavori in modo lineare sull'annualità e quindi dividendo l'importo totale dei lavori per la durata in anni e conteggiando solo gli anni compresi nell’ultimo decennio dalla pubblicazione del bando.
10/06/2026 17:41
Risposta
Si conferma.
05/06/2026 16:34
Quesito #77
Spett.le Stazione Appaltante
In riferimento al criterio di valutazione B4 – Layout Stazioni, si chiede di chiarire se le soluzioni tecniche migliorative oggetto di valutazione debbano essere riferite esclusivamente ai fabbricati di stazione oppure se possano ricomprendere anche le aree esterne di pertinenza, come rappresentate negli elaborati progettuali posti a base di gara e denominati “Pianta piano strada”.
Tale chiarimento risulta necessario al fine di comprendere se possano essere sviluppate proposte migliorative riguardanti l’organizzazione degli spazi esterni, ai fini dell’accessibilità alle stazioni, e le relative sistemazioni superficiali, nel rispetto delle esigenze operative e degli obiettivi del criterio di valutazione.
In riferimento al criterio di valutazione B4 – Layout Stazioni, si chiede di chiarire se le soluzioni tecniche migliorative oggetto di valutazione debbano essere riferite esclusivamente ai fabbricati di stazione oppure se possano ricomprendere anche le aree esterne di pertinenza, come rappresentate negli elaborati progettuali posti a base di gara e denominati “Pianta piano strada”.
Tale chiarimento risulta necessario al fine di comprendere se possano essere sviluppate proposte migliorative riguardanti l’organizzazione degli spazi esterni, ai fini dell’accessibilità alle stazioni, e le relative sistemazioni superficiali, nel rispetto delle esigenze operative e degli obiettivi del criterio di valutazione.
10/06/2026 17:48
Risposta
Le soluzioni tecniche migliorative possono essere riferite anche alle aree esterne di pertinenza entro i limiti volti a perseguire gli obiettivi indicati nel criterio di valutazione: permeabilità degli spazi, facilità, fluidità e sicurezza della circolazione, accessibilità e adeguato confort, ottimizzazione degli ingombri esterni.
10/06/2026 12:34
Quesito #78
Quesito:
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare agli importi della Progettazione Esecutiva del Lotto 1A aggiornati con l’ultima documentazione resa disponibile, si è riscontrato la seguente incongruenza:
Importo ripostato nel Disciplinare di gara: 4.891.288,62€
Modulo Offerta Economica Progettazione: 5.891.288,62€
Si chiede di chiarire quale sia l’importo corretto da considerare.
Si chiede inoltre conferma che per il lotto 2C non sia prevista remunerazione per l’adeguamento del PFTE posto a base di gara.
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare agli importi della Progettazione Esecutiva del Lotto 1A aggiornati con l’ultima documentazione resa disponibile, si è riscontrato la seguente incongruenza:
Importo ripostato nel Disciplinare di gara: 4.891.288,62€
Modulo Offerta Economica Progettazione: 5.891.288,62€
Si chiede di chiarire quale sia l’importo corretto da considerare.
Si chiede inoltre conferma che per il lotto 2C non sia prevista remunerazione per l’adeguamento del PFTE posto a base di gara.
12/06/2026 09:11
Risposta
Si rinvia all'Avviso n. 6 pubblicato in data odierna e al relativo “2.5 - MODULO OFFERTA ECONOMICA PROGETTAZIONE - LOTTO 1 Vs 3".
Si conferma che per il Lotto 2C non è previsto un importo a base di gara per l'attività di adeguamento del PFTE.
Si conferma che per il Lotto 2C non è previsto un importo a base di gara per l'attività di adeguamento del PFTE.
10/06/2026 18:23
Quesito #79
Buon pomeriggio,
Esaminando l’art. 15. GARANZIA DI PARTECIPAZIONE (PROVVISORIA) del Disciplinare di gara, emerge che si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
Tuttavia, al comma d) a pag. 62 la riduzione per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste dall’allegato II.13 del Codice prevede una riduzione del 10% contro l’aliquota prevista entro il limite massimo del 20%.
Alla luce di quanto su esposto di chiede cortesemente di confermare o meno quanto stabilito al citato comma d).
Esaminando l’art. 15. GARANZIA DI PARTECIPAZIONE (PROVVISORIA) del Disciplinare di gara, emerge che si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
Tuttavia, al comma d) a pag. 62 la riduzione per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste dall’allegato II.13 del Codice prevede una riduzione del 10% contro l’aliquota prevista entro il limite massimo del 20%.
Alla luce di quanto su esposto di chiede cortesemente di confermare o meno quanto stabilito al citato comma d).
27/06/2026 14:28
Risposta
Ai sensi dell'art. 106 comma 8, l'importo della garanzia è ridotto "fino ad un importo massimo del 20% [...] quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'All. II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto".
Pertanto, si conferma quanto indicato nel Disciplinare di Gara pag. 62 lettera d).
Pertanto, si conferma quanto indicato nel Disciplinare di Gara pag. 62 lettera d).
11/06/2026 09:45
Quesito #80
Le sezioni 3.1.1 e 3.1.2 del Documento 5A (Documento di interfaccia OO.CC.–OO.SS., allegato al CSA Parte A) indicano alcune ottimizzazioni proposte dall’Appaltatore delle Opere di Sistema, tra cui banchine da 50 m e gallerie Cut&Cover con larghezza minima pari a 8,6 m. Si chiede se tali misure sostituiscano quelle riportate nelle tavole Funzionali 07 e Strutture 09 del PFTE.
27/06/2026 14:32
Risposta
Relativamente alla valenza contrattuale e al campo di applicazione del Documento 5A – “Documento di interfaccia OO.CC.–OO.SS.”, allegato al CSA Parte A, si rimanda al chiarimento 50.
Le geometrie indicate in questo documento non sostituiscono tout court quelle riportate nelle tavole Funzionali 07 e Strutture 09 del PFTE, che rimangono prevalenti. Tuttavia, questi specifici aspetti potranno essere oggetto di strutturato e coordinato approfondimento progettuale nell’ambito delle fasi di revisione PFTE e redazione del progetto esecutivo, purché venga preservato il soddisfacimento completo degli standard funzionali (capacità di accumulo, larghezza vie d’esodo, layout di stazione ai vari livelli) e impiantistici (ventilazione galleria in condizioni ordinari e di emergenza).
Le geometrie indicate in questo documento non sostituiscono tout court quelle riportate nelle tavole Funzionali 07 e Strutture 09 del PFTE, che rimangono prevalenti. Tuttavia, questi specifici aspetti potranno essere oggetto di strutturato e coordinato approfondimento progettuale nell’ambito delle fasi di revisione PFTE e redazione del progetto esecutivo, purché venga preservato il soddisfacimento completo degli standard funzionali (capacità di accumulo, larghezza vie d’esodo, layout di stazione ai vari livelli) e impiantistici (ventilazione galleria in condizioni ordinari e di emergenza).
11/06/2026 12:01
Quesito #81
Spett.le Stazione Appaltante
“Con riferimento alle richieste contenute nei criteri D1 e D2 per entrambi i lotti, riferite nello specifico alla trasmissione dati e modalità di trasmissione di questi alla piattaforma della Stazione Appaltante, si richiedono le indicazioni dello standard di Interoperabilità di tale piattaforma, ovvero le sue caratteristiche utili a presentare la proposta.”
“Con riferimento alle richieste contenute nei criteri D1 e D2 per entrambi i lotti, riferite nello specifico alla trasmissione dati e modalità di trasmissione di questi alla piattaforma della Stazione Appaltante, si richiedono le indicazioni dello standard di Interoperabilità di tale piattaforma, ovvero le sue caratteristiche utili a presentare la proposta.”
27/06/2026 14:37
Risposta
Le modalità di trasmissione dei dati al Sistema di Monitoraggio (SdM) sono descritte al par. 7 dell’elaborato 14_MTL2T1A20FZOOGENZ002.2-1, Sezione 15 monitoraggi – PT2.
Tutti i dati (acquisiti manualmente o in tempo reale) dovranno essere:
• organizzati in specifici database (in formato tipo excel, csv, testo o similari);
• messi a disposizione anche di soggetti terzi, tramite autenticazione e rilascio di permessi;
• mediante la predisposizione di un webservice REST/http, trasmessi in formato JSON per via telematica al Sistema di Monitoraggio della Stazione Appaltante quest’ultimo basato su architettura di tipo Web (InterNet).
Tutti i dati (acquisiti manualmente o in tempo reale) dovranno essere:
• organizzati in specifici database (in formato tipo excel, csv, testo o similari);
• messi a disposizione anche di soggetti terzi, tramite autenticazione e rilascio di permessi;
• mediante la predisposizione di un webservice REST/http, trasmessi in formato JSON per via telematica al Sistema di Monitoraggio della Stazione Appaltante quest’ultimo basato su architettura di tipo Web (InterNet).
11/06/2026 12:03
Quesito #82
Spett.le Stazione Appaltante
“Con riferimento al “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE A” – Titolo I – Art.9 “DURATA” ed indipendentemente dallo scenario, si legge che, a partire dal completamento di tutte le lavorazioni per ogni lotto costruttivo entro gli specifici g.n.c., decorre un ulteriore periodo temporale afferente all’appalto delle opere di sistema per i test, i collaudi del sistema, le prove, il pre-esercizio, l’acquisizione dei nulla osta tecnico e di esercizio da parte degli enti competenti, e tutte le attività necessarie per la messa in esercizio.
Diversamente, all’interno dei documenti “SCENARIO 1 - LOTTO FUNZIONALE 1 “REBAUDENGO-PORTA NUOVA” CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO – TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT001, rev.2) e “SCENARIO 2 - TRATTA FUNZIONALE 1 "REBAUDENGO-POLITECNICO" CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO – TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT002, rev.2) le lavorazioni relative a “Sistemazioni superficiali” sono indicate oltre il termine del completamento di tutte le lavorazioni, sovrapponendosi al periodo di tempo destinato a prove e collaudi (“Test, collaudi, prove, pre-esercizio, NOT, NOE”).
Si richiede pertanto di indicare a quale documento far fede, in quanto al completamento delle sistemazioni superficiali sono legate delle penali giornaliere secondo l’allegato 5k “TERMINI PARZIALI E TOTALI LAVORI” al CSA – Parte A.”
“Con riferimento al “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE A” – Titolo I – Art.9 “DURATA” ed indipendentemente dallo scenario, si legge che, a partire dal completamento di tutte le lavorazioni per ogni lotto costruttivo entro gli specifici g.n.c., decorre un ulteriore periodo temporale afferente all’appalto delle opere di sistema per i test, i collaudi del sistema, le prove, il pre-esercizio, l’acquisizione dei nulla osta tecnico e di esercizio da parte degli enti competenti, e tutte le attività necessarie per la messa in esercizio.
Diversamente, all’interno dei documenti “SCENARIO 1 - LOTTO FUNZIONALE 1 “REBAUDENGO-PORTA NUOVA” CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO – TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT001, rev.2) e “SCENARIO 2 - TRATTA FUNZIONALE 1 "REBAUDENGO-POLITECNICO" CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO – TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT002, rev.2) le lavorazioni relative a “Sistemazioni superficiali” sono indicate oltre il termine del completamento di tutte le lavorazioni, sovrapponendosi al periodo di tempo destinato a prove e collaudi (“Test, collaudi, prove, pre-esercizio, NOT, NOE”).
Si richiede pertanto di indicare a quale documento far fede, in quanto al completamento delle sistemazioni superficiali sono legate delle penali giornaliere secondo l’allegato 5k “TERMINI PARZIALI E TOTALI LAVORI” al CSA – Parte A.”
27/06/2026 14:44
Risposta
I documenti di riferimento per l’applicazione delle penali sono il CSA – Parte A, art. 87 e il relativo allegato 5k “TERMINI PARZIALI E TOTALI LAVORI”, contenente il Cronoprogramma contrattuale.
Gli elaborati “SCENARIO 1 - LOTTO FUNZIONALE 1 ‘REBAUDENGO-PORTA NUOVA’ CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO–TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT001, rev.2) e “SCENARIO 2 - TRATTA FUNZIONALE 1 ‘REBAUDENGO-POLITECNICO’ CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO–TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT002, rev.2) costituiscono il cronoprogramma generale di cui all’art. 2 del CSA – Definizioni nei diversi scenari; essi hanno lo scopo di rappresentare complessivamente le singole attività (WBS) afferenti agli appalti delle opere civili e la loro correlazione con quelle dell’appalto delle opere di sistema.
Gli elaborati “SCENARIO 1 - LOTTO FUNZIONALE 1 ‘REBAUDENGO-PORTA NUOVA’ CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO–TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT001, rev.2) e “SCENARIO 2 - TRATTA FUNZIONALE 1 ‘REBAUDENGO-POLITECNICO’ CRONOPROGRAMMA LAVORI SPAZIO–TEMPO” (Elaborato MTL2T1A00FCRNGENT002, rev.2) costituiscono il cronoprogramma generale di cui all’art. 2 del CSA – Definizioni nei diversi scenari; essi hanno lo scopo di rappresentare complessivamente le singole attività (WBS) afferenti agli appalti delle opere civili e la loro correlazione con quelle dell’appalto delle opere di sistema.
12/06/2026 13:03
Quesito #83
Buongiorno,
con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia provvisoria, l'art. 15 del Disciplinare di gara (pag. 61-62) richiama espressamente le riduzioni "ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023"; tuttavia al punto d) fissa per le certificazioni di cui all'Allegato II.13 una riduzione del 10%.
Si chiede conferma che, in linea con quanto previsto dal Codice all’art. 106 comma 8, la riduzione applicabile per il possesso delle certificazioni Allegato II.13 sia, in realtà, incrementabile fino al 20%.
con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia provvisoria, l'art. 15 del Disciplinare di gara (pag. 61-62) richiama espressamente le riduzioni "ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023"; tuttavia al punto d) fissa per le certificazioni di cui all'Allegato II.13 una riduzione del 10%.
Si chiede conferma che, in linea con quanto previsto dal Codice all’art. 106 comma 8, la riduzione applicabile per il possesso delle certificazioni Allegato II.13 sia, in realtà, incrementabile fino al 20%.
27/06/2026 14:48
Risposta
Si rinvia la Chiarimento n. 79
15/06/2026 10:23
Quesito #85
1) Con riferimento a quanto riportato nel CSA – Parte B1, pag. 357, si richiede un chiarimento in merito agli obblighi documentali relativi al Piano di Utilizzo Terre (PUT) e ai materiali da riutilizzo in sito. In particolare, si chiede di confermare se rientra tra gli obblighi dell’Appaltatore/Aggiudicatario la trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni competenti degli aggiornamenti del PUT, inclusi quelli relativi ai materiali destinati al riutilizzo in sito, oppure se tali attività restino in capo alla Stazione Appaltante, in qualità di soggetto proponente.
2) Si prega di rendere disponibile la documentazione sotto riportata, menzionata nel PFTE ma non presente fra i documenti di gara:
· Parere Arpa Piemonte Prot. N. 49074/22.04 del 22/06/2020 per gestione dei materiali da scavo contenenti amianto naturale (riferimento documentale “34_MTL2T1A0DAMBGENR014-0-2”
· Deliberazione di Giunta Comunale Torino n. 201403377/04 “Smart Tree” per attuazione delle compensazioni ambientali (riferimento documentale “01.MTL2T1A0DAMBGENR001”).
· DGR 18‑9900 con la quale la Regione Piemonte chiede di valutare la possibilità di reimpiego in cantiere di parte dei materiali da scavo, di destinare preferibilmente i materiali in eccedenza ad interventi di recupero ambientale o rimodellamento morfologico, indicare le aree adibite a deposito temporaneo e definire eventuali conferimenti in discarica.
3) Con riferimento alla documentazione progettuale che richiama il parere ARPA Piemonte Prot. n. 49074/22.04 del 22/06/2020, in merito alla gestione dei materiali da scavo contenenti amianto naturale, si richiede un chiarimento circa la modalità di gestione dei materiali caratterizzati da concentrazione di amianto naturale superiore a 1.000 mg/kg. In particolare, si rileva che dalla documentazione emerge:
· la possibilità di riutilizzo in sito nel perimetro normativo definito dall’art. 24, comma 2 del DPR 120/2017;
· la previsione di gestione come rifiuto fuori sito per materiali con concentrazioni ≥ 1.000 mg/kg.
Alla luce di quanto sopra, si richiede di chiarire in modo esplicito se il riutilizzo in sito sia consentito anche per materiali con concentrazione di amianto ≥ 1.000 mg/kg, oppure se tale opzione debba intendersi esclusa, con conseguente classificazione e gestione obbligatoria come rifiuto per tale tipologia di materiale.
4) Si richiede cortesemente di indicare la superficie dell’Area di deposito intermedio “Pozzo Croce Rossa” per contenimento dello smarino in uscita dalla TBM
2) Si prega di rendere disponibile la documentazione sotto riportata, menzionata nel PFTE ma non presente fra i documenti di gara:
· Parere Arpa Piemonte Prot. N. 49074/22.04 del 22/06/2020 per gestione dei materiali da scavo contenenti amianto naturale (riferimento documentale “34_MTL2T1A0DAMBGENR014-0-2”
· Deliberazione di Giunta Comunale Torino n. 201403377/04 “Smart Tree” per attuazione delle compensazioni ambientali (riferimento documentale “01.MTL2T1A0DAMBGENR001”).
· DGR 18‑9900 con la quale la Regione Piemonte chiede di valutare la possibilità di reimpiego in cantiere di parte dei materiali da scavo, di destinare preferibilmente i materiali in eccedenza ad interventi di recupero ambientale o rimodellamento morfologico, indicare le aree adibite a deposito temporaneo e definire eventuali conferimenti in discarica.
3) Con riferimento alla documentazione progettuale che richiama il parere ARPA Piemonte Prot. n. 49074/22.04 del 22/06/2020, in merito alla gestione dei materiali da scavo contenenti amianto naturale, si richiede un chiarimento circa la modalità di gestione dei materiali caratterizzati da concentrazione di amianto naturale superiore a 1.000 mg/kg. In particolare, si rileva che dalla documentazione emerge:
· la possibilità di riutilizzo in sito nel perimetro normativo definito dall’art. 24, comma 2 del DPR 120/2017;
· la previsione di gestione come rifiuto fuori sito per materiali con concentrazioni ≥ 1.000 mg/kg.
Alla luce di quanto sopra, si richiede di chiarire in modo esplicito se il riutilizzo in sito sia consentito anche per materiali con concentrazione di amianto ≥ 1.000 mg/kg, oppure se tale opzione debba intendersi esclusa, con conseguente classificazione e gestione obbligatoria come rifiuto per tale tipologia di materiale.
4) Si richiede cortesemente di indicare la superficie dell’Area di deposito intermedio “Pozzo Croce Rossa” per contenimento dello smarino in uscita dalla TBM
27/06/2026 14:54
Risposta
1. La trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni competenti degli aggiornamenti del PUT, inclusi quelli relativi ai materiali destinati al riutilizzo in sito, compete alla Stazione Appaltante, in qualità di soggetto proponente (Cfr. CSA-Parte B.1 paragrafo 7.3.2.3). Viceversa, limitatamente al lotto di propria pertinenza, compete all’Appaltatore l’onere per la redazione e l’aggiornamento del PUT, inclusi quelli relativi ai materiali destinati al riutilizzo in sito.
2. I documenti richiesti, che afferiscono a fasi istruttorie e procedimentali pregresse (PFTE ex D.Lgs. 50/2016), sono da ritenersi superati e quindi superflui o non necessari. I riferimenti progettuali, ambientali e autorizzativi della presente procedura sono ora costituiti dal PAUR, dalla documentazione di gara e dai relativi elaborati, che recepiscono anche gli esiti delle fasi istruttorie precedenti.
3. Il riutilizzo in sito dei materiali con concentrazione di amianto ≥ 1.000 mg/kg è escluso. Coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara, questi materiali dovranno obbligatoriamente essere gestiti come rifiuto (rif. D.Lgs. 152/2006 Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
4. In base al PFTE posto a base di gara, il sito di “deposito intermedio” da intendersi ai sensi di legge non è ubicato in corrispondenza del Pozzo Croce Rossa. La superficie dell’area di cantiere del Pozzo Croce Rossa può essere desunta dalle planimetrie di progetto. La porzione di detta area da destinare al temporaneo stazionamento dello smarino immediatamente dopo la sua estrazione e in attesa del suo trasferimento al “deposito intermedio” dipenderà dalle attrezzature impiegate, dalle scelte operative e dall'organizzazione adottata dall'Appaltatore.
2. I documenti richiesti, che afferiscono a fasi istruttorie e procedimentali pregresse (PFTE ex D.Lgs. 50/2016), sono da ritenersi superati e quindi superflui o non necessari. I riferimenti progettuali, ambientali e autorizzativi della presente procedura sono ora costituiti dal PAUR, dalla documentazione di gara e dai relativi elaborati, che recepiscono anche gli esiti delle fasi istruttorie precedenti.
3. Il riutilizzo in sito dei materiali con concentrazione di amianto ≥ 1.000 mg/kg è escluso. Coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara, questi materiali dovranno obbligatoriamente essere gestiti come rifiuto (rif. D.Lgs. 152/2006 Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
4. In base al PFTE posto a base di gara, il sito di “deposito intermedio” da intendersi ai sensi di legge non è ubicato in corrispondenza del Pozzo Croce Rossa. La superficie dell’area di cantiere del Pozzo Croce Rossa può essere desunta dalle planimetrie di progetto. La porzione di detta area da destinare al temporaneo stazionamento dello smarino immediatamente dopo la sua estrazione e in attesa del suo trasferimento al “deposito intermedio” dipenderà dalle attrezzature impiegate, dalle scelte operative e dall'organizzazione adottata dall'Appaltatore.
15/06/2026 11:00
Quesito #86
Buongiorno,
si chiede cortesemente di indicare puntualmente quale documentazione amministrativa debba produrre il Progettista indicato.
si chiede cortesemente di indicare puntualmente quale documentazione amministrativa debba produrre il Progettista indicato.
27/06/2026 14:57
Risposta
Il Concorrente deve attenersi a quanto indicato al par. 19 del Disciplinare di Gara "Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa ("Busta A")". I progettisti indicati, singoli o raggruppati/consorziati, dovranno produrre il DGUE e la domanda di partecipazione dagli stessi sottoscritta in conformità all'All. 2.2 al Disciplinare di Gara, per le parti di propria competenza.
15/06/2026 11:51
Quesito #87
Si chiede di confermare se il professionista specializzato in restauro, indicato nel gruppo di lavoro del progettista, possa essere successivamente inserito anche nel gruppo di lavoro incaricato della fase di realizzazione delle opere.
27/06/2026 14:59
Risposta
Si conferma e si rinvia a quanto indicato nel Chiarimento n. 31 con riferimento alla figura dell'archeologo.
15/06/2026 14:08
Quesito #88
Spett.le Stazione Appaltante
Con riferimento al criterio B5 “Impianti di ventilazione” del lotto 1, si chiede di chiarire:
cosa si intende con “resilienza” e in particolare è richiesto di esaminare altri eventi avversi e altre performance da garantire rispetto a quelle verificate in fase di design ;lo scopo dell’ottimizzazione aeraulica degli elementi singolari di linea come PCR e PT3. Ci si riferisce alla riduzione delle sezioni aerauliche o al ridimensionamento delle performance richieste alla ventilazione meccanica?lo scopo della calibrazione avanzata del sistema. Ci si riferisce alla verifica in campo della rispondenza delle prestazioni ottenute a calcolo (cold flow test), o ad altro?
Con riferimento al criterio B5 “Impianti di ventilazione” del lotto 1, si chiede di chiarire:
cosa si intende con “resilienza” e in particolare è richiesto di esaminare altri eventi avversi e altre performance da garantire rispetto a quelle verificate in fase di design ;lo scopo dell’ottimizzazione aeraulica degli elementi singolari di linea come PCR e PT3. Ci si riferisce alla riduzione delle sezioni aerauliche o al ridimensionamento delle performance richieste alla ventilazione meccanica?lo scopo della calibrazione avanzata del sistema. Ci si riferisce alla verifica in campo della rispondenza delle prestazioni ottenute a calcolo (cold flow test), o ad altro?
27/06/2026 15:05
Risposta
Gli eventi di riferimento per la valutazione della resilienza sono quelli individuati e analizzati nella fase di progettazione in conformità al D.M. 21/10/2015. La resilienza dell'opera sarà pertanto valutata con riferimento alla sua capacità di assorbire gli effetti di tali eventi, volta non solo a limitare eventuali riduzioni delle prestazioni attese e ripristinare, in tempi compatibili con i requisiti di esercizio, le condizioni di funzionalità e sicurezza previste dal progetto, ma anche ad incrementare le prestazioni per avere più margine in caso di incertezza.
Resta in capo all'Operatore Economico la valutazione delle possibili ottimizzazioni progettuali, da sviluppare nell'ambito della propria proposta tecnica e nel rispetto dei vincoli, dei requisiti e delle prestazioni definiti dalla documentazione posta a base di gara. Tali ottimizzazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la configurazione aeraulica degli elementi singolari di linea, la riduzione delle perdite di carico, il miglioramento dell'efficienza del sistema o altri aspetti progettuali ritenuti pertinenti dall'Operatore Economico. Resta fermo che ogni proposta dovrà garantire il rispetto delle prestazioni richieste e dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa applicabile e dalla documentazione di gara.
La calibrazione avanzata è finalizzata alla messa a punto del sistema di ventilazione in funzione delle logiche di attivazione progressiva previste dal progetto sviluppato dall’Appaltatore. Tale attività ha lo scopo di ottimizzare il funzionamento e validare il sistema di gestione della ventilazione, verificandone la corretta risposta nelle diverse condizioni operative e di emergenza. Restano in ogni caso fermi i requisiti prestazionali, funzionali e di sicurezza previsti dal D.M. 21/10/2015 e dalla restante normativa applicabile.
Resta in capo all'Operatore Economico la valutazione delle possibili ottimizzazioni progettuali, da sviluppare nell'ambito della propria proposta tecnica e nel rispetto dei vincoli, dei requisiti e delle prestazioni definiti dalla documentazione posta a base di gara. Tali ottimizzazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la configurazione aeraulica degli elementi singolari di linea, la riduzione delle perdite di carico, il miglioramento dell'efficienza del sistema o altri aspetti progettuali ritenuti pertinenti dall'Operatore Economico. Resta fermo che ogni proposta dovrà garantire il rispetto delle prestazioni richieste e dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa applicabile e dalla documentazione di gara.
La calibrazione avanzata è finalizzata alla messa a punto del sistema di ventilazione in funzione delle logiche di attivazione progressiva previste dal progetto sviluppato dall’Appaltatore. Tale attività ha lo scopo di ottimizzare il funzionamento e validare il sistema di gestione della ventilazione, verificandone la corretta risposta nelle diverse condizioni operative e di emergenza. Restano in ogni caso fermi i requisiti prestazionali, funzionali e di sicurezza previsti dal D.M. 21/10/2015 e dalla restante normativa applicabile.
15/06/2026 14:41
Quesito #89
Buongiorno,
con riferimento alla sezione della Piattaforma Telematica afferente la documentazione Amministrativa, si chiede cortesemente, al fine di agevolare le future fasi di Upload, di abilitare la cartella "eventuale ulteriore documentazione" al caricamento multiplo di cartelle Zip.
In caso contrario, per concorrenti plurisoggettivi il rischio è di avere una cartella unica dal peso eccessivo e impossibile da caricare.
con riferimento alla sezione della Piattaforma Telematica afferente la documentazione Amministrativa, si chiede cortesemente, al fine di agevolare le future fasi di Upload, di abilitare la cartella "eventuale ulteriore documentazione" al caricamento multiplo di cartelle Zip.
In caso contrario, per concorrenti plurisoggettivi il rischio è di avere una cartella unica dal peso eccessivo e impossibile da caricare.
27/06/2026 15:08
Risposta
Con riferimento alla sezione presente nella Busta Amministrativa "eventuale ulteriore documentazione" si precisa che non è possibile il caricamento multiplo, in ogni caso non si registrano limiti tecnici riferibili alle dimensioni dei file caricati dal concorrente. I tempi di upload variano in base alla dimensione del file e dalla velocità della connessione internet.
Pertanto, si consiglia agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sulla Piattaforma, con possibili ripercussioni sul rispetto del termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Pertanto, si consiglia agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sulla Piattaforma, con possibili ripercussioni sul rispetto del termine di scadenza di presentazione delle offerte.
16/06/2026 11:49
Quesito #91
QUESITO 1
In relazione alla pianificazione delle attività di progettazione dei Lotti Costruttivi 1A e 1B, si rilevano difformità tra quanto riportato nei documenti di gara:
Capitolato Speciale d'Appalto – Parte A, paragrafo 43 "Piano Programma di Progettazione";Capitolato Speciale d'Appalto – Parte B1 – Specifiche tecniche di progettazione e prescrizioni, paragrafo 7.3 "Pianificazione e Controllo della Progettazione";elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0 – Piano Programma di Progettazione Esecutiva.
In particolare, con riferimento alle attività di aggiornamento del PFTE e di sviluppo della progettazione esecutiva, si chiede di confermare che le durate corrette siano quelle riportate nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0, e precisamente:
aggiornamento PFTE: 60 giorni naturali e consecutivi a partire dall'ordine di avvio delle attività;sviluppo del Progetto Esecutivo (PE): 120 giorni naturali e consecutivi a partire dall'approvazione del PFTE;sviluppo del Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED): 90 giorni naturali e consecutivi a partire dall'approvazione del PE e dall'ordine di avvio dei lavori;avvio delle attività di costruzione a seguito dell'approvazione del PED.
Si chiede altresì di confermare che le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte A, paragrafo 43 "Piano Programma di Progettazione", ove è previsto che:
la consegna di tutti gli elaborati di aggiornamento del PFTE avvenga entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle attività;la consegna di tutti gli elaborati della progettazione esecutiva avvenga entro 180 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del PFTE;
siano da considerarsi refusi e che le durate contrattualmente valide siano quelle riportate nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0.
Si chiede inoltre di chiarire quale documento debba prevalere in caso di discordanza tra le durate riportate nei documenti sopra richiamati e di uniformare conseguentemente le relative tempistiche.
Inoltre, con riferimento al paragrafo 7.3.2.4 "Sviluppo della Progettazione Esecutiva e Progettazione Esecutiva di Dettaglio" del documento Capitolato Speciale d'Appalto – Parte B1 – Specifiche tecniche di progettazione e prescrizioni, si chiede di specificare da quale evento decorrono i termini relativi alle attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione, aventi durata complessiva pari a:
170 giorni per i Lotti Costruttivi 1A e 1B (parte base);90 giorni per il Lotto Costruttivo 1C (parte opzionale),
e se tali attività siano comprese nelle durate complessive sopra indicate o debbano considerarsi aggiuntive rispetto alle stesse.
Quesito 2:
Considerato che, secondo prassi e in assenza di diversa indicazione, il periodo di approvazione decorre dalla consegna dell'ultimo elaborato previsto per ciascuna fase progettuale, si osserva che nel diagramma di Gantt allegato all'elaborato medesimo le attività di approvazione risultano concluse rispettivamente:
dopo circa 4 giorni dalla consegna dell'ultimo elaborato dell'Aggiornamento del PFTE;dopo circa 5 giorni dalla consegna dell'ultimo elaborato del PE/PED;
Si chiede pertanto di chiarire tale apparente incongruenza e di confermare quale sia il termine effettivo da considerare per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.
Inoltre, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte B1 è riportato che:
"L'approvazione della progettazione esecutiva costituisce condizione necessaria per l'emissione dell'Ordine di Servizio per l'Appalto dei Lavori".
Tuttavia, tale disposizione non specifica se per "progettazione esecutiva" debba intendersi il Progetto Esecutivo (PE) oppure il Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED).
Si osserva inoltre che nel diagramma di Gantt contenuto nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0 l'avvio dei lavori risulta successivo all'approvazione del PE e non del PED.
Si chiede pertanto di chiarire quale livello progettuale costituisca effettivamente il presupposto per l'emissione dell'Ordine di Servizio e per l'avvio delle attività di costruzione.
In relazione alla pianificazione delle attività di progettazione dei Lotti Costruttivi 1A e 1B, si rilevano difformità tra quanto riportato nei documenti di gara:
Capitolato Speciale d'Appalto – Parte A, paragrafo 43 "Piano Programma di Progettazione";Capitolato Speciale d'Appalto – Parte B1 – Specifiche tecniche di progettazione e prescrizioni, paragrafo 7.3 "Pianificazione e Controllo della Progettazione";elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0 – Piano Programma di Progettazione Esecutiva.
In particolare, con riferimento alle attività di aggiornamento del PFTE e di sviluppo della progettazione esecutiva, si chiede di confermare che le durate corrette siano quelle riportate nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0, e precisamente:
aggiornamento PFTE: 60 giorni naturali e consecutivi a partire dall'ordine di avvio delle attività;sviluppo del Progetto Esecutivo (PE): 120 giorni naturali e consecutivi a partire dall'approvazione del PFTE;sviluppo del Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED): 90 giorni naturali e consecutivi a partire dall'approvazione del PE e dall'ordine di avvio dei lavori;avvio delle attività di costruzione a seguito dell'approvazione del PED.
Si chiede altresì di confermare che le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte A, paragrafo 43 "Piano Programma di Progettazione", ove è previsto che:
la consegna di tutti gli elaborati di aggiornamento del PFTE avvenga entro 90 giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle attività;la consegna di tutti gli elaborati della progettazione esecutiva avvenga entro 180 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del PFTE;
siano da considerarsi refusi e che le durate contrattualmente valide siano quelle riportate nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0.
Si chiede inoltre di chiarire quale documento debba prevalere in caso di discordanza tra le durate riportate nei documenti sopra richiamati e di uniformare conseguentemente le relative tempistiche.
Inoltre, con riferimento al paragrafo 7.3.2.4 "Sviluppo della Progettazione Esecutiva e Progettazione Esecutiva di Dettaglio" del documento Capitolato Speciale d'Appalto – Parte B1 – Specifiche tecniche di progettazione e prescrizioni, si chiede di specificare da quale evento decorrono i termini relativi alle attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione, aventi durata complessiva pari a:
170 giorni per i Lotti Costruttivi 1A e 1B (parte base);90 giorni per il Lotto Costruttivo 1C (parte opzionale),
e se tali attività siano comprese nelle durate complessive sopra indicate o debbano considerarsi aggiuntive rispetto alle stesse.
Quesito 2:
Considerato che, secondo prassi e in assenza di diversa indicazione, il periodo di approvazione decorre dalla consegna dell'ultimo elaborato previsto per ciascuna fase progettuale, si osserva che nel diagramma di Gantt allegato all'elaborato medesimo le attività di approvazione risultano concluse rispettivamente:
dopo circa 4 giorni dalla consegna dell'ultimo elaborato dell'Aggiornamento del PFTE;dopo circa 5 giorni dalla consegna dell'ultimo elaborato del PE/PED;
Si chiede pertanto di chiarire tale apparente incongruenza e di confermare quale sia il termine effettivo da considerare per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.
Inoltre, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte B1 è riportato che:
"L'approvazione della progettazione esecutiva costituisce condizione necessaria per l'emissione dell'Ordine di Servizio per l'Appalto dei Lavori".
Tuttavia, tale disposizione non specifica se per "progettazione esecutiva" debba intendersi il Progetto Esecutivo (PE) oppure il Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED).
Si osserva inoltre che nel diagramma di Gantt contenuto nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0 l'avvio dei lavori risulta successivo all'approvazione del PE e non del PED.
Si chiede pertanto di chiarire quale livello progettuale costituisca effettivamente il presupposto per l'emissione dell'Ordine di Servizio e per l'avvio delle attività di costruzione.
27/06/2026 20:10
Risposta
QUESITO 1: Le durate delle attività di aggiornamento del PFTE e di sviluppo della progettazione esecutiva sono rispettivamente di 60gg e di 120gg, come indicato nell’elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0. Nel medesimo documento sono evidenziate e confermate le durate delle scadenze intermedie fissate rispettivamente a 30gg per l’aggiornamento del PFTE e a 30gg e 90gg per lo sviluppo della progettazione esecutiva. I contenuti minimi dei documenti da consegnare in corrispondenza di ciascuna di queste scadenze sono descritti nel CSA Parte B1 par. 7.3.
I tempi per l’aggiornamento del PFTE decorrono dall’ordine di avvio delle attività, mentre i tempi per lo sviluppo della progettazione esecutiva decorrono dall’approvazione dell’aggiornamento del PFTE.
Durata e decorrenza dello sviluppo del progetto esecutivo di dettaglio (PED) come anche le condizioni propedeutiche all’avvio dell’esecuzione dei lavori saranno chiarite nel seguito (seconda parte).
Le diverse durate indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte A, paragrafo 43 "Piano Programma di Progettazione", sono da considerarsi meri refusi.
La durata di 170gg dell’attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione, per i Lotti 1A e 1B, decorre convenzionalmente 15gg dopo l’ordine di avvio delle attività; si evidenzia tuttavia che questa wbs è afferente alle specifiche attività svolte dal Verificatore (con validazione finale del RUP) che esaminerà i documenti progettuali in itinere man mano che saranno consegnati alle scadenze indicate.
La durata di 90gg per l’attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione del progetto esecutivo del Lotto 2C (parte opzionale) decorre dall’avvio della medesima progettazione esecutiva e si svolge in totale sovrapposizione rispetto a questa.
Le durate delle attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione sono in sovrapposizione alle durate complessive delle progettazioni esecutive e quindi non aggiuntive.
QUESITO 2: i termini effettivi da considerare per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante sono:
• per l’aggiornamento del PFTE Lotti 1A e 1B: entro 64gg dall’ordine di avvio delle attività;
• per l’eventuale aggiornamento del PFTE Lotto 2C: entro 45gg dall’esercizio dell’opzione e dal contestuale avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo – Lotti 1A e 1B: entro 189gg dall’ordine di avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo – Lotto 2C: entro 140gg dall’esercizio dell’opzione e dal contestuale avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo di dettaglio – Lotti 1A e 1B: entro 284gg dall’ordine di avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo di dettaglio – Lotto 2C: entro 205gg dall’esercizio dell’opzione e dal contestuale avvio delle attività.
Come da par. 7.3.2.5 del CSA Parte B1, per "progettazione esecutiva" deve intendersi il Progetto Esecutivo (PE) e non il Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED), ragione per cui il diagramma di Gantt contenuto nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0 indica coerentemente l'avvio dei lavori immediatamente dopo l'approvazione del PE e non del PED. Per la valenza del PED si rimanda al par. 7.3.1.1 del CSA Parte B1.
Il livello progettuale propedeutico all'emissione dell'Ordine di Servizio per l'avvio dell’esecuzione dei lavori è il progetto esecutivo.
I tempi per l’aggiornamento del PFTE decorrono dall’ordine di avvio delle attività, mentre i tempi per lo sviluppo della progettazione esecutiva decorrono dall’approvazione dell’aggiornamento del PFTE.
Durata e decorrenza dello sviluppo del progetto esecutivo di dettaglio (PED) come anche le condizioni propedeutiche all’avvio dell’esecuzione dei lavori saranno chiarite nel seguito (seconda parte).
Le diverse durate indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte A, paragrafo 43 "Piano Programma di Progettazione", sono da considerarsi meri refusi.
La durata di 170gg dell’attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione, per i Lotti 1A e 1B, decorre convenzionalmente 15gg dopo l’ordine di avvio delle attività; si evidenzia tuttavia che questa wbs è afferente alle specifiche attività svolte dal Verificatore (con validazione finale del RUP) che esaminerà i documenti progettuali in itinere man mano che saranno consegnati alle scadenze indicate.
La durata di 90gg per l’attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione del progetto esecutivo del Lotto 2C (parte opzionale) decorre dall’avvio della medesima progettazione esecutiva e si svolge in totale sovrapposizione rispetto a questa.
Le durate delle attività di verifica in itinere degli elaborati progettuali e di validazione sono in sovrapposizione alle durate complessive delle progettazioni esecutive e quindi non aggiuntive.
QUESITO 2: i termini effettivi da considerare per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante sono:
• per l’aggiornamento del PFTE Lotti 1A e 1B: entro 64gg dall’ordine di avvio delle attività;
• per l’eventuale aggiornamento del PFTE Lotto 2C: entro 45gg dall’esercizio dell’opzione e dal contestuale avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo – Lotti 1A e 1B: entro 189gg dall’ordine di avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo – Lotto 2C: entro 140gg dall’esercizio dell’opzione e dal contestuale avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo di dettaglio – Lotti 1A e 1B: entro 284gg dall’ordine di avvio delle attività;
• per il progetto esecutivo di dettaglio – Lotto 2C: entro 205gg dall’esercizio dell’opzione e dal contestuale avvio delle attività.
Come da par. 7.3.2.5 del CSA Parte B1, per "progettazione esecutiva" deve intendersi il Progetto Esecutivo (PE) e non il Progetto Esecutivo di Dettaglio (PED), ragione per cui il diagramma di Gantt contenuto nell'elaborato 34_MTL2T1A00FCRNGENR002-0 indica coerentemente l'avvio dei lavori immediatamente dopo l'approvazione del PE e non del PED. Per la valenza del PED si rimanda al par. 7.3.1.1 del CSA Parte B1.
Il livello progettuale propedeutico all'emissione dell'Ordine di Servizio per l'avvio dell’esecuzione dei lavori è il progetto esecutivo.
17/06/2026 09:50
Quesito #93
Si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che tutte le opere di completamento interno delle gallerie naturali, artificiali e di stazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i riempimenti in calcestruzzo di ricarica e le opere di idraulica di piattaforma non siano ricomprese tra le attività oggetto dell’affidamento all’Appaltatore delle opere civili, come desumibile dai contenuti del “Documento di interfaccia OOSS-OOCC (MTL2 T1 A00 F SIS GEN V 002)” (ad esempio al par. 3.5.1 Calcestruzzo di ricarica) e come evidente dalla completa assenza delle lavorazioni e quantità in oggetto all’interno del computo metrico estimativo posto a base di gara.
27/06/2026 20:17
Risposta
Le opere di completamento interno delle gallerie naturali, artificiali e di stazione quali i riempimenti in calcestruzzo di ricarica, le opere di idraulica di piattaforma lungo linea, le polifore non sono ricomprese nelle attività oggetto dell’affidamento all’Appaltatore delle opere civili. Sul punto si confermano tutte le opere così come descritte negli elaborati di progetto a base di gara: a titolo esemplificativo Cartelle 9 “Strutture”, 10 “Subsidenze, presidio e monitoraggi”, 11 “Architettonici”, 12 “Impianti non di Sistema” e 13 “IDRAULICA DI PIATTAFORMA”, nei limiti e secondo il perimetro delle lavorazioni effettivamente attribuite all’Appalto Opere Civili. Nel richiamare la Cartella 13, si chiarisce che afferiscono all’Appalto Opere Civili tutti gli impianti di drenaggio e raccolta delle acque delle stazioni, dei pozzi e del Deposito/Officina Rebaudengo, costituiti dai drenaggi verticali e orizzontali, dalle reti di raccolta a tutti i livelli, dai sistemi di drenaggio di accessi/griglie/botole di calaggio materiali, ecc…, dalle vasche di accumulo e dai relativi impianti elettromeccanici di sollevamento e scarico verso i punti di recapito. Gli elaborati relativi alle opere di idraulica di piattaforma lungo le gallerie di linea sono messi a disposizione dei Concorrenti al solo fine di fornire una descrizione della rete di drenaggio e del suo funzionamento completa, lungo tutto il tracciato; essi non individuano opere ricomprese nell’Appalto Opere Civili, peraltro non computate.
17/06/2026 16:15
Quesito #94
Con riferimento alla sezione del DGUE "Altri requisiti economico-finanziari" , si chiede di confermare che, trattandosi di sezione che prevede risposta obbligatoria, si possa rispondere con Non Applicabile, essendo i Lotti in questione di valore maggiore di € 150.000
27/06/2026 20:20
Risposta
La Sezione "Altri requisiti economici o finanziari rinvia all'art. 28 comma 1 lett. b) dell'Allegato II.12 D. Lgs. n. 36/2023, rubricato "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro". Pertanto può essere indicato indicato "Non applicabile". Si precisa, comunque, che il concorrente dovrà dichiarare in modo puntuale i requisiti economico-finanziari all'interno del DGUE, non costituendo causa di esclusione la dichiarazione in una Sezione errata del Documento.
19/06/2026 15:37
Quesito #95
Spett.le Stazione Appaltante
Con riferimento al punto 8.1.2, lett. c) “Gruppo di Lavoro”, si chiede di confermare che, qualora una o più delle figure professionali richieste non siano presenti nell'organico del progettista indicato, sia possibile ricorrere a professionisti esterni, fornendo il relativo impegno vincolante.
Si chiede inoltre di confermare che con riferimento alle figure minime richieste per l'esecutore nel Criterio A2 “Gruppo Esecuzione” – punto A “Organigramma”, qualora tali figure non siano presenti nell'organico dell'esecutore, sia possibile ricorrere a professionisti esterni fornendo il relativo impegno vincolante.
Con riferimento al punto 8.1.2, lett. c) “Gruppo di Lavoro”, si chiede di confermare che, qualora una o più delle figure professionali richieste non siano presenti nell'organico del progettista indicato, sia possibile ricorrere a professionisti esterni, fornendo il relativo impegno vincolante.
Si chiede inoltre di confermare che con riferimento alle figure minime richieste per l'esecutore nel Criterio A2 “Gruppo Esecuzione” – punto A “Organigramma”, qualora tali figure non siano presenti nell'organico dell'esecutore, sia possibile ricorrere a professionisti esterni fornendo il relativo impegno vincolante.
27/06/2026 20:23
Risposta
Si conferma.
19/06/2026 16:33
Quesito #96
QUESITO 1
In relazione alla comprova del possesso dei requisiti generali e speciali e alla produzione delle certificazioni necessarie per la riduzione della cauzione provvisoria, nonché più in generale alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla legge di gara, si chiede conferma che la previsione del Disciplinare di gara che stabilisce che «Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili» (par. 8, terzo capoverso) sia da interpretarsi nel senso che:
a. gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) privi di una stabile sede in Italia, privi di SPID e/o di autenticazione EIDAS e quindi impossibilitati ad accedere al FVOE, potranno essere verificati senza FVOE;
b. gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) privi di una stabile sede in Italia, privi di SPID e/o di autenticazione EIDAS e quindi impossibilitati ad accedere al FVOE, potranno produrre la documentazione a comprova dei requisitianche in un momento successivo alla scadenza del termine per presentare offerta(fermo che i requisiti di partecipazione, invece, devono essere oggetto di dichiarazione da rendere in sede di offerta e devono sussistere al momento di presentazione dell’offerta e per tutta la durata dell’esecuzione del contratto).
Ciò, conformemente a quanto dichiarato dall'ANAC nel chiarimento “E.2.” che si riporta di seguito: «Se gli operatori esteri (intracomunitari) non hanno sede stabile in Italia, possono essere verificati senza FVOE».
Il riportato chiarimento è reperibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/en/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici.
QUESITO 2
Relativamente all’avvalimento, si chiede conferma che:
a. le previsioni di cui al par. 10 (pag. 56-57) del Disciplinare, che prevedono che «L’ausiliario deve dichiarare …possedere i requisiti di ordine speciale di cui al par. 11 che precede e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti» e che « Nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione di un requisito di partecipazione, l’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione (n.d.r. certificazione rilasciata dalla SOA) » siano da interpretare nel senso che l’ausiliario deve possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione, relativo ai lavori analoghi di cui al par. 8.2.1, lett. c) del Disciplinare, l’impresa ausiliaria non sia tenuta a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti speciali, richiesti per la partecipazione alla gara, al par. 8.2.1, lett. a), b) del Disciplinare.
QUESITO 3
Si chiede conferma che, nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione, relativo ai lavori analoghi di cui al par. 8.2.1, lett. c) del Disciplinare, l’impresa ausiliaria non sia tenuta ad eseguire direttamente i lavori oggetto di contratto, non trovando applicazione l’art. 104, co. 3, dlgs 36/2023 smi.
QUESITO 4
In merito al sopralluogo, si chiede di confermare che la previsione, di cui al par. 2.3, pag. 15 del Disciplinare, che dispone che «In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o costituendi, GEIE, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante le-gale/procuratore/direttore tecnico/tecnico delegato di uno solo degli operatori economici rag-gruppati/raggruppandi, aggregati/aggregandi in rete o consorziati/consorziandi », è da interpretare nel senso che, in caso di costituendo raggruppamento:
- può procedere con il sopralluogo una sola delle imprese componenti il costituendo raggruppamento, a prescindere dal ruolo (mandataria) che la medesima impresa assumerà nella composizione della compagine del raggruppamento;
- non è necessaria la delega delle altre componenti il raggruppamento;
- l’adempimento alla prescrizione posta dal Disciplinare di gara, da parte di un componente del costituendo raggruppamento, ha effetto liberatorio anche per le altre imprese.
In subordine, anche in ragione dei plurimi chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione, intervenuti da ultimo in data 10 giugno us, si chiede la possibilità di posticipare di 15 giorni la data di richiesta del sopralluogo, rispetto alla scadenza del 26/06/2026 ore 12:00 e, pertanto, sino all’11/07/2026; conseguentemente, di posticipare di 15 giorni anche il termine di effettuazione del sopralluogo ovvero dal 07/07/2026 e, pertanto, sino al 22/07/2026.
QUESITO 5
Con riferimento al requisito ex art. 103, co. 1, lett. b) Dlgs n. 36/2023, previsto dall’art.8.2.1.lett. c) del Disciplinare, si chiede di confermare se, in coerenza con i principi di massima partecipazione e accesso al mercato, il requisito richiesto possa ritenersi non rigidamente preclusivo, con riferimento:
1. al periodo di 10 anni e, quindi, sia consentita la valorizzazione di tali interventi effettuati anche in periodo antecedente, quanto meno per i lavori di realizzazione di linee metropolitane sotterranee;
2. alla natura dei lavori eseguiti: sia consentita la valorizzazione di lavori eseguiti, alternativamente afferenti a:
2.1. gallerie e opere civili;
2.2. linee metropolitane sotterranee;
2.3. linee ferroviarie;
2.4. infrastrutture di trasporto che necessitino una gestione della circolazione del traffico;
2.5. lavori comprendenti la categoria OS21, ancorché non afferenti ad interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee oppure di linee ferroviarie oppure di infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano,
purché comprensivi di lavori in OS21, non necessariamente in ambito urbano, e il cui importo complessivo raggiunga la soglia di 100.000.000,00€.
Si chiede infine di confermare che, in caso di interventi non ancora conclusi, il requisito possa essere dimostrato anche mediante la presentazione di adeguata documentazione, da cui dovrà risultare la presenza di lavorazioni in OS21.
Ciò, anche considerato l’autonomia di cui godono i settori speciali nella disciplina dei requisiti di partecipazione (art. 141, co. 3, lett. g-bis), Dlgs n. 36/2023), oltre che il combinato disposto degli art. 100, co. 11 e 103 co. 1, lett. b) Dlgs n. 36/2023, individua una mera facoltà dell’Amministrazione procedente di limitare a dieci anni il periodo di riferimento per l’esecuzione dei lavori.
Fermo quanto sopra, sia consentito aggiungere che il decennio 2016 - 2026 intercetta ripetute e notorie situazioni di contrazione di mercato, dapprima l’emergenza epidemiologica di SARS-CoV-2 e successivamente il conflitto in Ucraina e che i lavori infrastrutturali, a maggior ragione se limitati all’ambito metropolitano e urbano (su cui vedi il pt. 2), in ragione della loro fisiologica complessità progettuale, procedurale e attuativa, spesso scontano ritardi e sospensioni nell’esecuzione del cantiere (che impediscono di arricchire il proprio curriculum professionale, migliorare le qualificazioni tecniche e aumentare la propria competitività sul mercato), ancor più nel contesto di scenari geopolitici mondiali, come quelli che si sono verificati nel decennio considerato dal Disciplinare.
QUESITO 6
Si chiede conferma che la previsione di cui al par. 8. 2.1. lett. a) , pag. 38, del Disciplinare che dispone che « Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 69 del Codice (n.d.r. Paesi terzi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e degli altri accordi internazionali cui l’Unione europea è vincolata) è richiesta la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare (cfr. art. 3 dell’allegato II.12).» sia da interpretare nel senso che:
- per gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) è richiesta la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione;
- gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) sono esonerati da adempimenti e/o dal prestare dichiarazioni che derivano dall’applicazione di norme italiane ad imprese aventi sede nel territorio nazionale, come, per esempio, le trasmissioni di rapporti e relazioni inerenti il personale (di cui all’art. 46, D. Lgs. n. 198/2006), in assenza di accordi internazionali su specifici profili.
In relazione alla comprova del possesso dei requisiti generali e speciali e alla produzione delle certificazioni necessarie per la riduzione della cauzione provvisoria, nonché più in generale alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla legge di gara, si chiede conferma che la previsione del Disciplinare di gara che stabilisce che «Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili» (par. 8, terzo capoverso) sia da interpretarsi nel senso che:
a. gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) privi di una stabile sede in Italia, privi di SPID e/o di autenticazione EIDAS e quindi impossibilitati ad accedere al FVOE, potranno essere verificati senza FVOE;
b. gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) privi di una stabile sede in Italia, privi di SPID e/o di autenticazione EIDAS e quindi impossibilitati ad accedere al FVOE, potranno produrre la documentazione a comprova dei requisitianche in un momento successivo alla scadenza del termine per presentare offerta(fermo che i requisiti di partecipazione, invece, devono essere oggetto di dichiarazione da rendere in sede di offerta e devono sussistere al momento di presentazione dell’offerta e per tutta la durata dell’esecuzione del contratto).
Ciò, conformemente a quanto dichiarato dall'ANAC nel chiarimento “E.2.” che si riporta di seguito: «Se gli operatori esteri (intracomunitari) non hanno sede stabile in Italia, possono essere verificati senza FVOE».
Il riportato chiarimento è reperibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/en/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici.
QUESITO 2
Relativamente all’avvalimento, si chiede conferma che:
a. le previsioni di cui al par. 10 (pag. 56-57) del Disciplinare, che prevedono che «L’ausiliario deve dichiarare …possedere i requisiti di ordine speciale di cui al par. 11 che precede e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti» e che « Nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione di un requisito di partecipazione, l’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione (n.d.r. certificazione rilasciata dalla SOA) » siano da interpretare nel senso che l’ausiliario deve possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione, relativo ai lavori analoghi di cui al par. 8.2.1, lett. c) del Disciplinare, l’impresa ausiliaria non sia tenuta a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti speciali, richiesti per la partecipazione alla gara, al par. 8.2.1, lett. a), b) del Disciplinare.
QUESITO 3
Si chiede conferma che, nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione, relativo ai lavori analoghi di cui al par. 8.2.1, lett. c) del Disciplinare, l’impresa ausiliaria non sia tenuta ad eseguire direttamente i lavori oggetto di contratto, non trovando applicazione l’art. 104, co. 3, dlgs 36/2023 smi.
QUESITO 4
In merito al sopralluogo, si chiede di confermare che la previsione, di cui al par. 2.3, pag. 15 del Disciplinare, che dispone che «In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o costituendi, GEIE, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante le-gale/procuratore/direttore tecnico/tecnico delegato di uno solo degli operatori economici rag-gruppati/raggruppandi, aggregati/aggregandi in rete o consorziati/consorziandi », è da interpretare nel senso che, in caso di costituendo raggruppamento:
- può procedere con il sopralluogo una sola delle imprese componenti il costituendo raggruppamento, a prescindere dal ruolo (mandataria) che la medesima impresa assumerà nella composizione della compagine del raggruppamento;
- non è necessaria la delega delle altre componenti il raggruppamento;
- l’adempimento alla prescrizione posta dal Disciplinare di gara, da parte di un componente del costituendo raggruppamento, ha effetto liberatorio anche per le altre imprese.
In subordine, anche in ragione dei plurimi chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione, intervenuti da ultimo in data 10 giugno us, si chiede la possibilità di posticipare di 15 giorni la data di richiesta del sopralluogo, rispetto alla scadenza del 26/06/2026 ore 12:00 e, pertanto, sino all’11/07/2026; conseguentemente, di posticipare di 15 giorni anche il termine di effettuazione del sopralluogo ovvero dal 07/07/2026 e, pertanto, sino al 22/07/2026.
QUESITO 5
Con riferimento al requisito ex art. 103, co. 1, lett. b) Dlgs n. 36/2023, previsto dall’art.8.2.1.lett. c) del Disciplinare, si chiede di confermare se, in coerenza con i principi di massima partecipazione e accesso al mercato, il requisito richiesto possa ritenersi non rigidamente preclusivo, con riferimento:
1. al periodo di 10 anni e, quindi, sia consentita la valorizzazione di tali interventi effettuati anche in periodo antecedente, quanto meno per i lavori di realizzazione di linee metropolitane sotterranee;
2. alla natura dei lavori eseguiti: sia consentita la valorizzazione di lavori eseguiti, alternativamente afferenti a:
2.1. gallerie e opere civili;
2.2. linee metropolitane sotterranee;
2.3. linee ferroviarie;
2.4. infrastrutture di trasporto che necessitino una gestione della circolazione del traffico;
2.5. lavori comprendenti la categoria OS21, ancorché non afferenti ad interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee oppure di linee ferroviarie oppure di infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano,
purché comprensivi di lavori in OS21, non necessariamente in ambito urbano, e il cui importo complessivo raggiunga la soglia di 100.000.000,00€.
Si chiede infine di confermare che, in caso di interventi non ancora conclusi, il requisito possa essere dimostrato anche mediante la presentazione di adeguata documentazione, da cui dovrà risultare la presenza di lavorazioni in OS21.
Ciò, anche considerato l’autonomia di cui godono i settori speciali nella disciplina dei requisiti di partecipazione (art. 141, co. 3, lett. g-bis), Dlgs n. 36/2023), oltre che il combinato disposto degli art. 100, co. 11 e 103 co. 1, lett. b) Dlgs n. 36/2023, individua una mera facoltà dell’Amministrazione procedente di limitare a dieci anni il periodo di riferimento per l’esecuzione dei lavori.
Fermo quanto sopra, sia consentito aggiungere che il decennio 2016 - 2026 intercetta ripetute e notorie situazioni di contrazione di mercato, dapprima l’emergenza epidemiologica di SARS-CoV-2 e successivamente il conflitto in Ucraina e che i lavori infrastrutturali, a maggior ragione se limitati all’ambito metropolitano e urbano (su cui vedi il pt. 2), in ragione della loro fisiologica complessità progettuale, procedurale e attuativa, spesso scontano ritardi e sospensioni nell’esecuzione del cantiere (che impediscono di arricchire il proprio curriculum professionale, migliorare le qualificazioni tecniche e aumentare la propria competitività sul mercato), ancor più nel contesto di scenari geopolitici mondiali, come quelli che si sono verificati nel decennio considerato dal Disciplinare.
QUESITO 6
Si chiede conferma che la previsione di cui al par. 8. 2.1. lett. a) , pag. 38, del Disciplinare che dispone che « Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 69 del Codice (n.d.r. Paesi terzi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e degli altri accordi internazionali cui l’Unione europea è vincolata) è richiesta la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare (cfr. art. 3 dell’allegato II.12).» sia da interpretare nel senso che:
- per gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) è richiesta la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione;
- gli operatori economici esteri (intracomunitari, stabiliti in altri Stati membri) sono esonerati da adempimenti e/o dal prestare dichiarazioni che derivano dall’applicazione di norme italiane ad imprese aventi sede nel territorio nazionale, come, per esempio, le trasmissioni di rapporti e relazioni inerenti il personale (di cui all’art. 46, D. Lgs. n. 198/2006), in assenza di accordi internazionali su specifici profili.
27/06/2026 21:09
Risposta
QUESITO 1: Dal 1° ottobre 2025, l'ANAC ha introdotto l'obbligo di registrazione e profilazione nel sistema anche per gli operatori economici stranieri. Le imprese con sede all'estero devono registrarsi preventivamente sul portale dell'Autorità Anticorruzione per poter partecipare a gare d'appalto. Gli utenti esteri che non dispongono di un codice fiscale italiano e non possono utilizzare eIDAS, possono utilizzare l’accesso mediante autenticazione a due fattori (2FA), fornendo le proprie Credenziali ANAC (username e password) e l’inserimento di una password temporanea OTP (One time password). Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e profilazione si rinvia al contact center dell'Autorità e al sito https://www.anticorruzione.it/en/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe.
QUESITO 2: Si conferma. In caso di avvalimento di un requisito di partecipazione deve essere dichiarato in modo puntuale all'interno del DGUE oltre che nel contratto di avvalimento quale/i requisito/i di partecipazione l'ausiliario metta a disposizione dell'ausiliata.
QUESITO 3: Si conferma.
QUESITO 4: Si conferma che, in caso di costituendo raggruppamento, può procedere con il sopralluogo una sola delle imprese componenti il costituendo raggruppamento, a prescindere dal ruolo (mandataria) che la medesima impresa assumerà nella composizione della compagine del raggruppamento; che non è necessaria la delega delle altre componenti il raggruppamento; che l’adempimento alla prescrizione posta dal Disciplinare di gara, da parte di un componente del costituendo raggruppamento, ha effetto liberatorio anche per le altre imprese. Pertanto, quanto chiarito non si riscontra la richiesta proposta in via subordinata.
QUESITO 5: Si rinvia ai chiarimenti n. 22 e 32.
In caso di interventi non ancora conclusi, il requisito può essere dimostrato anche mediante la presentazione di adeguata attestazione sottoscritta dal committente, da cui dovrà risultare la presenza di lavorazioni in OS21.
Si conferma che la Stazione appaltante ha compiuto ogni valutazione necessaria ai fini della predisposizione del requisito anche tenendo conto del decennio di riferimento.
QUESITO 6: Si conferma.
QUESITO 2: Si conferma. In caso di avvalimento di un requisito di partecipazione deve essere dichiarato in modo puntuale all'interno del DGUE oltre che nel contratto di avvalimento quale/i requisito/i di partecipazione l'ausiliario metta a disposizione dell'ausiliata.
QUESITO 3: Si conferma.
QUESITO 4: Si conferma che, in caso di costituendo raggruppamento, può procedere con il sopralluogo una sola delle imprese componenti il costituendo raggruppamento, a prescindere dal ruolo (mandataria) che la medesima impresa assumerà nella composizione della compagine del raggruppamento; che non è necessaria la delega delle altre componenti il raggruppamento; che l’adempimento alla prescrizione posta dal Disciplinare di gara, da parte di un componente del costituendo raggruppamento, ha effetto liberatorio anche per le altre imprese. Pertanto, quanto chiarito non si riscontra la richiesta proposta in via subordinata.
QUESITO 5: Si rinvia ai chiarimenti n. 22 e 32.
In caso di interventi non ancora conclusi, il requisito può essere dimostrato anche mediante la presentazione di adeguata attestazione sottoscritta dal committente, da cui dovrà risultare la presenza di lavorazioni in OS21.
Si conferma che la Stazione appaltante ha compiuto ogni valutazione necessaria ai fini della predisposizione del requisito anche tenendo conto del decennio di riferimento.
QUESITO 6: Si conferma.
23/06/2026 10:48
Quesito #97
Buongiorno,
la presente per segnalare che non è stato possibile scaricare dal sito ANAC il modello per il pagamento del contributo per i LOTTI in oggetto.
Si riporta a seguire messaggio che restituisce il sistema.
GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.
Si chiede pertanto di intervenire per risolvere la problematica e consentire di poter procedere con il pagamento
la presente per segnalare che non è stato possibile scaricare dal sito ANAC il modello per il pagamento del contributo per i LOTTI in oggetto.
Si riporta a seguire messaggio che restituisce il sistema.
GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.
Si chiede pertanto di intervenire per risolvere la problematica e consentire di poter procedere con il pagamento
27/06/2026 21:11
Risposta
In merito alla problematica segnalata, si comunica che la stessa è imputabile a un malfunzionamento tecnico del sistema di interoperabilità della piattaforma ANAC, attualmente in corso di risoluzione da parte dell'Autorità. Si suggerisce di attendere qualche giorno prima di effettuare un nuovo tentativo.
23/06/2026 12:34
Quesito #98
Buongiorno,
si chiede conferma che al fine di soddisfare quanto richiesto al punto 8.2.2 b) del Disciplinare possano essere spesi servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
si chiede conferma che al fine di soddisfare quanto richiesto al punto 8.2.2 b) del Disciplinare possano essere spesi servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
27/06/2026 21:13
Risposta
Si conferma.
23/06/2026 15:28
Quesito #99
Con riferimento ai servizi di progettazione di cui agli Allegati 4a, 4b e 4c, si chiede di chiarire se, per le categorie Edilizia / Strutture / Infrastrutture per la mobilità, ai fini della qualificazione nell’ambito della medesima categoria, i requisiti possano essere comprovati mediante servizi analoghi, purché caratterizzati da un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare.
In riferimento al Lotto 2 e all’elenco dei servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, appartenenti a ciascuna delle classi e categorie cui si riferiscono le prestazioni da affidare, individuate negli Allegati 4b e 4c, si chiede di chiarire se i requisiti previsti dai medesimi Allegati 4b e 4c possano essere soddisfatti anche mediante l’indicazione dei medesimi servizi, purché coerenti con le classi e categorie richieste.
In riferimento al Lotto 2 e all’elenco dei servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, appartenenti a ciascuna delle classi e categorie cui si riferiscono le prestazioni da affidare, individuate negli Allegati 4b e 4c, si chiede di chiarire se i requisiti previsti dai medesimi Allegati 4b e 4c possano essere soddisfatti anche mediante l’indicazione dei medesimi servizi, purché coerenti con le classi e categorie richieste.
27/06/2026 21:18
Risposta
Non si conferma. I requisiti sono soddisfatti con il possesso delle sole categorie di progettazione indicate negli allegati 4a, 4b, 4c e per i relativi importi. Resta inteso che nell'ambito della stessa categoria, il possesso dell'ID.OPERE di grado di complessità maggiore assorbe l'ID.OPERE di grado inferiore.
23/06/2026 17:53
Quesito #100
Spett.le Commissario Straordinario,
con riferimento al Paragrafo 8.2. “Lotto 1: Requisiti di capacità Tecnico-Professionale” e precisamente ai punti b) e c) del sottoparagrafo 8.2.2. “per le prestazioni riferite alla progettazione (servizi di ingegneria e architettura)” del Disciplinare di gara, si chiede conferma che i servizi di progettazione svolti nell’ambito di appalti integrati aventi ad oggetto opere pubbliche (ad esempio opere infrastrutturali di trasporto pubblico destinate a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e sottoposte quindi ai procedimenti e controlli propri delle opere pubbliche), sono a tutti gli effetti servizi resi per committenti pubblici, in ragione della natura pubblica dell’opera.
con riferimento al Paragrafo 8.2. “Lotto 1: Requisiti di capacità Tecnico-Professionale” e precisamente ai punti b) e c) del sottoparagrafo 8.2.2. “per le prestazioni riferite alla progettazione (servizi di ingegneria e architettura)” del Disciplinare di gara, si chiede conferma che i servizi di progettazione svolti nell’ambito di appalti integrati aventi ad oggetto opere pubbliche (ad esempio opere infrastrutturali di trasporto pubblico destinate a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e sottoposte quindi ai procedimenti e controlli propri delle opere pubbliche), sono a tutti gli effetti servizi resi per committenti pubblici, in ragione della natura pubblica dell’opera.
27/06/2026 21:21
Risposta
Si conferma.
26/06/2026 09:48
Quesito #101
Buongiorno,
avendo riscontrato alcune incongruenze tra i documenti di Gara e i chiarimenti già pubblicati (es. n.32, n.41, n.47., n. 48, e n.54),al solo fine di predisporre un’offerta perfettamente rispondente ai requisiti richiesti e alla normativa vigente, si chiede un cortese chiarimento rispetto a:
QUESITO A)
8.2.1.C del Disciplinare
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OS21, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 100 milioni.
9.2.1.C del Disciplinare
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OG4, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 200 milioni.
Nello specifico, essendo il requisito in questione riconducibile chiaramente alle previsioni dell’art. 103 comma 1) lett b) del codice, che recita:
“ b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l’operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro”
si chiede di confermare che il concorrente dovrà dichiarare in gara, e successivamente comprovare, di aver realizzato nel periodo di riferimento lavori riconducibili a:
Lotto 1 Categoria OS21 per un importo > di €. 126.086.056
Lotto 2 Categoria OG4 per un importo > di €. 304.882.487 (Lotto base + opzione)
relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano.
QUESITO B)
Si chiede, inoltre, di confermare che, come previsto dall’art. 68 c.11 del D.Lgs e dall’art. 30 All. II.12 del Codice, in caso di concorrente plurisoggettivo i suddetti requisiti (punto 8.2.1.C) e 9.2.1.C), del Disciplinare) andranno soddisfatti in proporzione alle quote per le quali ciascun componente intenderà qualificarsi e, successivamente, eseguire, le attività relative alle rispettive categorie Prevalenti.
avendo riscontrato alcune incongruenze tra i documenti di Gara e i chiarimenti già pubblicati (es. n.32, n.41, n.47., n. 48, e n.54),al solo fine di predisporre un’offerta perfettamente rispondente ai requisiti richiesti e alla normativa vigente, si chiede un cortese chiarimento rispetto a:
QUESITO A)
8.2.1.C del Disciplinare
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OS21, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 100 milioni.
9.2.1.C del Disciplinare
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OG4, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 200 milioni.
Nello specifico, essendo il requisito in questione riconducibile chiaramente alle previsioni dell’art. 103 comma 1) lett b) del codice, che recita:
“ b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l’operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro”
si chiede di confermare che il concorrente dovrà dichiarare in gara, e successivamente comprovare, di aver realizzato nel periodo di riferimento lavori riconducibili a:
Lotto 1 Categoria OS21 per un importo > di €. 126.086.056
Lotto 2 Categoria OG4 per un importo > di €. 304.882.487 (Lotto base + opzione)
relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano.
QUESITO B)
Si chiede, inoltre, di confermare che, come previsto dall’art. 68 c.11 del D.Lgs e dall’art. 30 All. II.12 del Codice, in caso di concorrente plurisoggettivo i suddetti requisiti (punto 8.2.1.C) e 9.2.1.C), del Disciplinare) andranno soddisfatti in proporzione alle quote per le quali ciascun componente intenderà qualificarsi e, successivamente, eseguire, le attività relative alle rispettive categorie Prevalenti.
09/07/2026 10:59
Risposta
Non si conferma e si rinvia all'AVVISO 8. Con riferimento ad entrambi i quesiti proposti, si precisa che l'operatore economico che partecipa in RTI deve aver eseguito, in misura proporzionale alla sua quota di esecuzione, uno o più lavori per contratti aventi ad oggetto anche (ossia non necessariamente come prevalente) la categoria OS21 (Lotto 1) o categoria OG4 (Lotto 2), del valore complessivo di 100 milioni (Lotto 1) oppure 200 milioni (Lotto 2). Il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui l'operatore non abbia direttamente eseguito i lavori in una delle suddette categorie, purché sia stato Parte di un contratto che le ricomprendesse all'interno dell'oggetto.
29/06/2026 08:55
Quesito #103
Con riferimento al documento “5a - DOCUMENTO INTERFACCIA OO.CC. - OO.SS.” paragrafo 4.5.1. “RFAC – Disponibilità aree di cantiere ed impianti provvisori di cantiere per APOS”, si sono rilevate diverse incongruenze tra la parte descrittiva e la tabella riepilogativa presente alla pagina 130 del suddetto documento, nonché una diversa organizzazione dei lotti rispetto a quanto previsto nella procedura di gara d’appalto delle OO.CC.:
· “Sono di seguito definiti i requisiti minimi di accesso per consentire l’inizio dei montaggi nella tratta di linea Lotto Costruttivo 1”:
- “Area di cantiere di Monteverdi per uffici di cantiere dei subappaltatori (circa 4.500 mq)” (pag. 126)
Tale area non è indicata nella suddetta tabella riepilogativa, peraltro per l’Appaltatore OO.CC. la documentazione di PFTE indica la disponibilità di un’area denominata “area stoccaggio Cimarosa” di ca. 2.700 mq (se con cantiere Monteverdi si intende cantiere in Via Monteverdi). Si evidenzia che tale area si trova nell’ambito di quello che oggi risulta essere il Lotto 1B;
- “Disponibilità di un’area per stoccaggio materiali di 2.000 mq nell’ambito dell’area di cantiere di via Corelli di AP-OC” (pag. 127)
Nella suddetta tabella viene indicata una superficie di 1.000 mq;
- “Disponibilità di un’area di per stoccaggio materiali di 1.500 mq nell’ambito dell’area di cantiere di pozzo Croce Rossa di AP-OC” (pag. 127)
Tale area non è indicata nella suddetta tabella riepilogativa;
· “Sono di seguito definiti i requisiti minimi di accesso per consentire l’inizio dei montaggi nella tratta di linea Lotto Costruttivo 2”:
- “… pozzo PT2 …con area esterna di cantiere di circa 4.000 mq per intera durata del progetto (incluso lotto secondo costruttivo)” (pag. 128)
Tale area non è indicata nella suddetta tabella riepilogativa;
- “Disponibilità di un’area di per stoccaggio materiali di 1.500 mq nell’ambito dell’area di cantiere di pozzo Croce Rossa di AP-OC” (pag. 128)
Nella suddetta tabella viene indicata una superficie di 3.000 mq.
Inoltre, in merito a quanto riportato a pagina 131 relativamente alle aree per uffici e servizi,
“Le aree di cantiere per uffici e servizi si assume saranno disponibili all’interno delle seguenti aree di cantiere di AP-OC:
…
· Campo parco Sempione 600 mq
…
· Campo Via Monteverdi 4.000 mq”
Per l’Appaltatore OO.CC. la documentazione di PFTE non indica la disponibilità di aree all’interno del Parco Sempione.
In merito al campo Via Monteverdi vale quanto già riportato sopra, inoltre si rileva una discrepanza tra le superfici indicate (4.000 mq e 4.500 mq).
Si richiede pertanto a codesta Stazione Appaltante di fornire chiarimenti in merito alle suddette discrepanze al fine di una corretta valutazione delle attività di cantierizzazione in capo all’Appaltatore OO.CC. e, se del caso, di procedere alla riemissione del documento nell’ambito dell’attuale divisione dei lotti 1A – 1B – 2C.
· “Sono di seguito definiti i requisiti minimi di accesso per consentire l’inizio dei montaggi nella tratta di linea Lotto Costruttivo 1”:
- “Area di cantiere di Monteverdi per uffici di cantiere dei subappaltatori (circa 4.500 mq)” (pag. 126)
Tale area non è indicata nella suddetta tabella riepilogativa, peraltro per l’Appaltatore OO.CC. la documentazione di PFTE indica la disponibilità di un’area denominata “area stoccaggio Cimarosa” di ca. 2.700 mq (se con cantiere Monteverdi si intende cantiere in Via Monteverdi). Si evidenzia che tale area si trova nell’ambito di quello che oggi risulta essere il Lotto 1B;
- “Disponibilità di un’area per stoccaggio materiali di 2.000 mq nell’ambito dell’area di cantiere di via Corelli di AP-OC” (pag. 127)
Nella suddetta tabella viene indicata una superficie di 1.000 mq;
- “Disponibilità di un’area di per stoccaggio materiali di 1.500 mq nell’ambito dell’area di cantiere di pozzo Croce Rossa di AP-OC” (pag. 127)
Tale area non è indicata nella suddetta tabella riepilogativa;
· “Sono di seguito definiti i requisiti minimi di accesso per consentire l’inizio dei montaggi nella tratta di linea Lotto Costruttivo 2”:
- “… pozzo PT2 …con area esterna di cantiere di circa 4.000 mq per intera durata del progetto (incluso lotto secondo costruttivo)” (pag. 128)
Tale area non è indicata nella suddetta tabella riepilogativa;
- “Disponibilità di un’area di per stoccaggio materiali di 1.500 mq nell’ambito dell’area di cantiere di pozzo Croce Rossa di AP-OC” (pag. 128)
Nella suddetta tabella viene indicata una superficie di 3.000 mq.
Inoltre, in merito a quanto riportato a pagina 131 relativamente alle aree per uffici e servizi,
“Le aree di cantiere per uffici e servizi si assume saranno disponibili all’interno delle seguenti aree di cantiere di AP-OC:
…
· Campo parco Sempione 600 mq
…
· Campo Via Monteverdi 4.000 mq”
Per l’Appaltatore OO.CC. la documentazione di PFTE non indica la disponibilità di aree all’interno del Parco Sempione.
In merito al campo Via Monteverdi vale quanto già riportato sopra, inoltre si rileva una discrepanza tra le superfici indicate (4.000 mq e 4.500 mq).
Si richiede pertanto a codesta Stazione Appaltante di fornire chiarimenti in merito alle suddette discrepanze al fine di una corretta valutazione delle attività di cantierizzazione in capo all’Appaltatore OO.CC. e, se del caso, di procedere alla riemissione del documento nell’ambito dell’attuale divisione dei lotti 1A – 1B – 2C.
09/07/2026 11:10
Risposta
Area di cantiere Monteverdi e area di stoccaggio Cimarosa
L’area di cantiere Monteverdi non compare nella tabella riepilogativa di pag. 130 del Documento di Interfaccia OO.SS. - OO.CC. perché detta area rappresenta una nuova superficie che la Stazione Appaltante prevede di rendere disponibile all’Appaltatore OO.SS. ad uso esclusivo, senza interferenze con i cantieri delle OO.CC.. L’area potrà essere utilizzata dall’Appaltatore OO.SS. indifferentemente per i lotti costruttivi 1A, 1B o 2C.
Viceversa, si conferma che l’area di stoccaggio Cimarosa (cartella 15.2.2 elaborato 39_MTL2T1A1BFCANACIT001) è destinata all’Appaltatore OO.CC. ed è associata al lotto costruttivo 1B "Croce Rossa - Porta Nuova".
Area di stoccaggio di v. Corelli
L’area di stoccaggio di v. Corelli (cartella 15.2.2 elaborato 3_MTL2T1A1AFCANACOT 001) ricompresa nell'area di cantiere dell'Appaltatore OO.CC.; 2000 mq di tale area sono destinati all’Appaltatore OO.SS. (pag. 127).
Area di cantiere pozzo Croce Rossa
Tale area è collocata nel lotto costruttivo 1B dell'Appalto OO.CC.; 1500 mq di quest’area (pag. 127) del sono destinati all’Appaltatore delle OO.SS.. Nella tabella riepilogativa di pag. 130 del Documento di Interfaccia OO.SS – OO.CC. è erroneamente indicata un’area di 3000 mq.
Pozzo PT2
La tabella riepilogativa di pag. 130 del Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC. riporta correttamente la superficie di 4000 mq in prossimità del pozzo PT2 da destinare all'Appaltatore OO.SS..
Area di cantiere pozzo Croce Rossa
Per l’area di stoccaggio di pozzo Croce Rossa da destinare all’ Appaltatore OO.SS. si conferma l’estensione di 1500 mq (pag. 128) e si rimanda a quanto sopra descritto.
Aree di cantiere per uffici e servizi (Parco Sempione e via Monteverdi)
Si conferma che nel PFTE posto a base di gara, all'interno del Parco Sempione, non sono indicate aree disponibili per l’Appaltatore OO.SS.; quanto indicato nel Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC. a pag. 131 è un mero refuso. In merito all'area di Cantiere di Via Monte Verdi, si rimanda a quanto sopra indicato.
Si riepiloga di seguito la nomenclatura utilizzata per i vari lotti costruttivi:
• Lotto costruttivo 1 del Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC.: corrisponde al Lotto costruttivo 1A “Rebaudengo-Croce Rossa”, incluso il deposito/officina Rebaudengo;
• Lotto costruttivo 2 + OPZIONE del Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC.: corrispondono al Lotto Costruttivo 1B “Croce Rossa-Porta Nuova” ed al Lotto Costruttivo 2C “Porta Nuova-Politecnico”, quest’ultimo opzionale.
L’area di cantiere Monteverdi non compare nella tabella riepilogativa di pag. 130 del Documento di Interfaccia OO.SS. - OO.CC. perché detta area rappresenta una nuova superficie che la Stazione Appaltante prevede di rendere disponibile all’Appaltatore OO.SS. ad uso esclusivo, senza interferenze con i cantieri delle OO.CC.. L’area potrà essere utilizzata dall’Appaltatore OO.SS. indifferentemente per i lotti costruttivi 1A, 1B o 2C.
Viceversa, si conferma che l’area di stoccaggio Cimarosa (cartella 15.2.2 elaborato 39_MTL2T1A1BFCANACIT001) è destinata all’Appaltatore OO.CC. ed è associata al lotto costruttivo 1B "Croce Rossa - Porta Nuova".
Area di stoccaggio di v. Corelli
L’area di stoccaggio di v. Corelli (cartella 15.2.2 elaborato 3_MTL2T1A1AFCANACOT 001) ricompresa nell'area di cantiere dell'Appaltatore OO.CC.; 2000 mq di tale area sono destinati all’Appaltatore OO.SS. (pag. 127).
Area di cantiere pozzo Croce Rossa
Tale area è collocata nel lotto costruttivo 1B dell'Appalto OO.CC.; 1500 mq di quest’area (pag. 127) del sono destinati all’Appaltatore delle OO.SS.. Nella tabella riepilogativa di pag. 130 del Documento di Interfaccia OO.SS – OO.CC. è erroneamente indicata un’area di 3000 mq.
Pozzo PT2
La tabella riepilogativa di pag. 130 del Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC. riporta correttamente la superficie di 4000 mq in prossimità del pozzo PT2 da destinare all'Appaltatore OO.SS..
Area di cantiere pozzo Croce Rossa
Per l’area di stoccaggio di pozzo Croce Rossa da destinare all’ Appaltatore OO.SS. si conferma l’estensione di 1500 mq (pag. 128) e si rimanda a quanto sopra descritto.
Aree di cantiere per uffici e servizi (Parco Sempione e via Monteverdi)
Si conferma che nel PFTE posto a base di gara, all'interno del Parco Sempione, non sono indicate aree disponibili per l’Appaltatore OO.SS.; quanto indicato nel Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC. a pag. 131 è un mero refuso. In merito all'area di Cantiere di Via Monte Verdi, si rimanda a quanto sopra indicato.
Si riepiloga di seguito la nomenclatura utilizzata per i vari lotti costruttivi:
• Lotto costruttivo 1 del Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC.: corrisponde al Lotto costruttivo 1A “Rebaudengo-Croce Rossa”, incluso il deposito/officina Rebaudengo;
• Lotto costruttivo 2 + OPZIONE del Documento di Interfaccia OO.SS. – OO.CC.: corrispondono al Lotto Costruttivo 1B “Croce Rossa-Porta Nuova” ed al Lotto Costruttivo 2C “Porta Nuova-Politecnico”, quest’ultimo opzionale.
29/06/2026 10:20
Quesito #104
Spett.le Stazione Appaltante
Si chiede conferma che i dati di traffico da utilizzarsi per il dimensionamento delle stazioni siano quelli contenuti nella "Figura 30 - Passeggeri saliti e discesi anno 2050" dell'elaborato "Relazione Tecnica Trasportistica".
Si chiede inoltre conferma del dato da utilizzare per la stazione Porta Nuova dal momento che si rileva una difformità dei dati di traffico tra quanto contenuto nell'elaborato "Relazione Generale" capitolo 2.4.3-Dati di Traffico e quanto contenuto nella Figura 30 dell'elaborato "Relazione Tecnica Trasportistica”.
Si chiede conferma che i dati di traffico da utilizzarsi per il dimensionamento delle stazioni siano quelli contenuti nella "Figura 30 - Passeggeri saliti e discesi anno 2050" dell'elaborato "Relazione Tecnica Trasportistica".
Si chiede inoltre conferma del dato da utilizzare per la stazione Porta Nuova dal momento che si rileva una difformità dei dati di traffico tra quanto contenuto nell'elaborato "Relazione Generale" capitolo 2.4.3-Dati di Traffico e quanto contenuto nella Figura 30 dell'elaborato "Relazione Tecnica Trasportistica”.
09/07/2026 11:13
Risposta
Dal contenuto del quesito si evince che il Concorrente sta riferendosi a documenti (01_MTL2T1A0DTRAGENR001_01 e 03_MTL2T1A0DZOOGENR003-0-2) che non attengono alla presente procedura di gara, ma pertinenti al precedente livello di progettazione definitiva ormai superato.
I dati di traffico (validi anche per la st. Porta Nuova) da assumere come riferimento oggi sono indicati nell'elaborato 01_MTL2T1A00FTRAGENR001-0 “Relazione Tecnica Trasportistica” della cartella 3 del PFTE OOCC posto a base di gara, ripresi in forma sintetica anche nell’elaborato 03_MTL2T1A00FZOOGENR003-2 par. 6.4 della cartella 1.1; essi si riferiscono agli orizzonti temporali 2033, 2043 e 2053
I dati di traffico (validi anche per la st. Porta Nuova) da assumere come riferimento oggi sono indicati nell'elaborato 01_MTL2T1A00FTRAGENR001-0 “Relazione Tecnica Trasportistica” della cartella 3 del PFTE OOCC posto a base di gara, ripresi in forma sintetica anche nell’elaborato 03_MTL2T1A00FZOOGENR003-2 par. 6.4 della cartella 1.1; essi si riferiscono agli orizzonti temporali 2033, 2043 e 2053
29/06/2026 11:03
Quesito #105
In sede di chiarimento reso da Codesta spettabile stazione appaltante il 4 giugno 2026 al quesito identificato al n. 54/1, l’Amministrazione ha affermato che “i requisiti di cui al parr. 8.2.1, lett. c) … del Disciplinare devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate secondo le quote di esecuzione di ciascuna sull’importo complessivo dei lavori E indipendentemente dalle quote di esecuzione nella singola categoria prevalente”.
Lo scrivente operatore economico intende con la presente formulare le osservazioni e considerazioni di seguito esposte:
Come noto, l’art. 68 c. 4 D.lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”) attribuisce alla Stazione appaltante la facoltà di specificare nei documenti di gara le “modalità con cui i raggruppamenti … ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali”.
Muovendo dalla citata disposizione, nel disciplinare di gara la Stazione appaltante, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed in particolare al requisito di partecipazione sub paragrafo 8.2.1 lett. c) ha riprodotto fedelmente la norma di cui all’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, la quale onera l’operatore economico di fornire prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto.
La norma, come si vede, fa riferimento all’operatore economico e, ai sensi dell’art. 65 lett. e), tale nozione comprende anche il raggruppamento temporaneo.
Tale accezione pervade anche la semantica dello stesso disciplinare di gara, il quale, laddove una specifica previsione si riferisce invece al singolo operatore raggruppato e non al raggruppamento, ha cura di precisare che “si applica con riferimento a ciascuna impresa consorziata o raggruppata”, da ciò desumendo che, laddove il requisito deve essere posseduto dall’impresa raggruppata, questa particolare modalità di partecipazione alla gara è stabilita espressamente, in accordo con l’art. 68 c. 4 del Codice.
Da quanto sopra esposto consegue che il chiarimento introduce una modalità di soddisfacimento del requisito aggiuntivo di cui al paragrafo 8.2.1 non prevista dal dettato dei documenti di gara. Infatti, mentre il disciplinare pone l’onere di provare la pregressa esperienza nell’ambito della specifica categoria di lavorazioni prevalente a carico dell’operatore economico e quindi del raggruppamento nel suo complesso, il chiarimento pretenderebbe il possesso del requisito in discorso da parte di ogni singola impresa raggruppata, secondo le quote di esecuzione di ciascuna sull’importo complessivo dei lavori.
Si ritiene che tale impostazione contravvenga alla disposizione ex art. art. 68 comma 11 del Codice, a mente del quale i raggruppamenti temporanei sono ammessi alla gara laddove abbiano “complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali”, a significare che la regola generale è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme – fermo restando che poi ogni singolo raggruppato deve possedere i requisiti prescritti per la prestazione che andrà a eseguire –, regola che, come si è detto sopra, appare confermata nella disposizione sub 8.2.1 del disciplinare.
In ogni caso, essendo chiaro il significato desumibile dal tenore della disposizione di cui all’art. 8.2.1 lett. c) del disciplinare, e considerato che il chiarimento non si limita a illustrare una regola già formata ma introduce un elemento che modifica ovvero integra la disciplina dettata dalla lex specialis, si ritiene che l’indirizzo espresso nel chiarimento faccia sorgere un conflitto tra il medesimo ed il tenore della clausola.
Orbene, in caso di contrasto, secondo l’unanime giurisprudenza, deve darsi prevalenza alle clausole cristallizzate nella lex specialis e nel disciplinare di gara.
Laddove si aderisse alla tesi esposta nel chiarimento ora oggetto di osservazioni, si perverrebbe alla conclusione che anche le imprese raggruppate che si sono impegnate a realizzare prestazioni afferenti categorie scorporabili specialistiche dovrebbero contribuire a soddisfare il requisito di categoria prevalente, con il risultato deformante – nonché contrario ai principi di accesso al mercato e massima partecipazione sanciti dagli artt. 3 e 10 del D.lgs. 36/2026 - di ammettere alla procedura le sole imprese che abbiano esperienze professionali e qualificazione nella categoria indicata come prevalente, anche se questa è già presidiata dal raggruppamento nel suo complesso, vulnerando il comma 11 dell’art. 68 del Codice, il cui principio è richiamato nello stesso disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler rettificare la risposta al quesito n. 54/1 e di voler confermare che il requisito di cui al paragrafo 8.2.1, lett. c), del Disciplinare debba essere posseduto e dimostrato dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, quale operatore economico concorrente, ai sensi degli artt. 65, comma 2, lett. e), 68, comma 11, e 103, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.
In particolare, si chiede di confermare che, nell'ambito di un RTI, il predetto requisito debba essere soddisfatto esclusivamente dalle imprese che assumono la qualificazione e l'esecuzione della categoria prevalente, in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione nella medesima categoria prevalente e indipendentemente dalle quote di esecuzione di ciascuna sull’importo complessivo dei lavori.
Lo scrivente operatore economico intende con la presente formulare le osservazioni e considerazioni di seguito esposte:
Come noto, l’art. 68 c. 4 D.lgs. 36/2023 (di seguito il “Codice”) attribuisce alla Stazione appaltante la facoltà di specificare nei documenti di gara le “modalità con cui i raggruppamenti … ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali”.
Muovendo dalla citata disposizione, nel disciplinare di gara la Stazione appaltante, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed in particolare al requisito di partecipazione sub paragrafo 8.2.1 lett. c) ha riprodotto fedelmente la norma di cui all’art. 103, comma 1, lett. b), del Codice, la quale onera l’operatore economico di fornire prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto.
La norma, come si vede, fa riferimento all’operatore economico e, ai sensi dell’art. 65 lett. e), tale nozione comprende anche il raggruppamento temporaneo.
Tale accezione pervade anche la semantica dello stesso disciplinare di gara, il quale, laddove una specifica previsione si riferisce invece al singolo operatore raggruppato e non al raggruppamento, ha cura di precisare che “si applica con riferimento a ciascuna impresa consorziata o raggruppata”, da ciò desumendo che, laddove il requisito deve essere posseduto dall’impresa raggruppata, questa particolare modalità di partecipazione alla gara è stabilita espressamente, in accordo con l’art. 68 c. 4 del Codice.
Da quanto sopra esposto consegue che il chiarimento introduce una modalità di soddisfacimento del requisito aggiuntivo di cui al paragrafo 8.2.1 non prevista dal dettato dei documenti di gara. Infatti, mentre il disciplinare pone l’onere di provare la pregressa esperienza nell’ambito della specifica categoria di lavorazioni prevalente a carico dell’operatore economico e quindi del raggruppamento nel suo complesso, il chiarimento pretenderebbe il possesso del requisito in discorso da parte di ogni singola impresa raggruppata, secondo le quote di esecuzione di ciascuna sull’importo complessivo dei lavori.
Si ritiene che tale impostazione contravvenga alla disposizione ex art. art. 68 comma 11 del Codice, a mente del quale i raggruppamenti temporanei sono ammessi alla gara laddove abbiano “complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali”, a significare che la regola generale è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme – fermo restando che poi ogni singolo raggruppato deve possedere i requisiti prescritti per la prestazione che andrà a eseguire –, regola che, come si è detto sopra, appare confermata nella disposizione sub 8.2.1 del disciplinare.
In ogni caso, essendo chiaro il significato desumibile dal tenore della disposizione di cui all’art. 8.2.1 lett. c) del disciplinare, e considerato che il chiarimento non si limita a illustrare una regola già formata ma introduce un elemento che modifica ovvero integra la disciplina dettata dalla lex specialis, si ritiene che l’indirizzo espresso nel chiarimento faccia sorgere un conflitto tra il medesimo ed il tenore della clausola.
Orbene, in caso di contrasto, secondo l’unanime giurisprudenza, deve darsi prevalenza alle clausole cristallizzate nella lex specialis e nel disciplinare di gara.
Laddove si aderisse alla tesi esposta nel chiarimento ora oggetto di osservazioni, si perverrebbe alla conclusione che anche le imprese raggruppate che si sono impegnate a realizzare prestazioni afferenti categorie scorporabili specialistiche dovrebbero contribuire a soddisfare il requisito di categoria prevalente, con il risultato deformante – nonché contrario ai principi di accesso al mercato e massima partecipazione sanciti dagli artt. 3 e 10 del D.lgs. 36/2026 - di ammettere alla procedura le sole imprese che abbiano esperienze professionali e qualificazione nella categoria indicata come prevalente, anche se questa è già presidiata dal raggruppamento nel suo complesso, vulnerando il comma 11 dell’art. 68 del Codice, il cui principio è richiamato nello stesso disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler rettificare la risposta al quesito n. 54/1 e di voler confermare che il requisito di cui al paragrafo 8.2.1, lett. c), del Disciplinare debba essere posseduto e dimostrato dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, quale operatore economico concorrente, ai sensi degli artt. 65, comma 2, lett. e), 68, comma 11, e 103, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.
In particolare, si chiede di confermare che, nell'ambito di un RTI, il predetto requisito debba essere soddisfatto esclusivamente dalle imprese che assumono la qualificazione e l'esecuzione della categoria prevalente, in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione nella medesima categoria prevalente e indipendentemente dalle quote di esecuzione di ciascuna sull’importo complessivo dei lavori.
09/07/2026 11:31
Risposta
Si rinvia ai Chiarimenti nn. 22, 32, 48, 54, 96, 101 e all'AVVISO 8 pubblicato a Sistema.
29/06/2026 14:26
Quesito #106
Spettabile Commissario Straordinario,
con riferimento al requisito 8.2.2, lettera b), si chiede conferma che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti (e come previsto dal bando Tipo ANAC n.2,) per le categorie relative a Edilizia, Strutture e Infrastrutture per la mobilità, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
con riferimento al requisito 8.2.2, lettera b), si chiede conferma che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti (e come previsto dal bando Tipo ANAC n.2,) per le categorie relative a Edilizia, Strutture e Infrastrutture per la mobilità, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
09/07/2026 11:34
Risposta
Si rinvia al Chiarimento n. 99
29/06/2026 14:38
Quesito #107
In riferimento alla risposta al quesito n. 99, si chiede di fornire un ulteriore chiarimento, in quanto la formulazione “non si conferma” non risulta chiara con riferimento all’ambito cui si intende applicarla.
In particolare, sembrerebbe evincersi che, con riferimento alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare – nell’ambito della medesima categoria, seppur non necessariamente della stessa destinazione funzionale – possano ritenersi idonee a comprovare i requisiti, qualora il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (ad esempio, per la categoria E.04 potrebbero essere utilizzati servizi in E.16).
Non risulta tuttavia chiaro, con riferimento al Lotto 2 e ai requisiti previsti dagli Allegati 4b e 4c, se i servizi dichiarati per il Lotto 1B (di cui all’Allegato 4b) e per il Lotto 2C (di cui all’Allegato 4c) possano essere comprovati mediante i medesimi servizi, nel rispetto delle classi e categorie indicate negli allegati (ad esempio, se un servizio svolto in categoria E.04 possa essere indicato/spendibile sia per il Lotto 1B sia per il Lotto 2C).
In particolare, sembrerebbe evincersi che, con riferimento alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare – nell’ambito della medesima categoria, seppur non necessariamente della stessa destinazione funzionale – possano ritenersi idonee a comprovare i requisiti, qualora il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (ad esempio, per la categoria E.04 potrebbero essere utilizzati servizi in E.16).
Non risulta tuttavia chiaro, con riferimento al Lotto 2 e ai requisiti previsti dagli Allegati 4b e 4c, se i servizi dichiarati per il Lotto 1B (di cui all’Allegato 4b) e per il Lotto 2C (di cui all’Allegato 4c) possano essere comprovati mediante i medesimi servizi, nel rispetto delle classi e categorie indicate negli allegati (ad esempio, se un servizio svolto in categoria E.04 possa essere indicato/spendibile sia per il Lotto 1B sia per il Lotto 2C).
09/07/2026 11:39
Risposta
Per il servizio di progettazione è richiesto il possesso delle categorie di progettazione indicate negli allegati 4a, 4b, 4c e per i relativi importi. Non è richiesta la medesima "DESTINAZIONE FUNZIONALE" e, nell'ambito della stessa categoria, il possesso dell'ID.OPERE di grado di complessità maggiore assorbe l'ID.OPERE di grado inferiore. I servizi dichiarati per il Lotto 1B (di cui all’Allegato 4b) e per il Lotto 2C (di cui all’Allegato 4c) possono essere comprovati mediante i medesimi servizi.
29/06/2026 15:55
Quesito #108
Spett.le Commissario Straordinario,
sottoponiamo la seguente richiesta di chiarimento:
è possibile allegare al sub-criterio F1 (Offerta di Gestione Informativa), relazione tecnica da 40 facciate A 4 (o 20 facciate A3) degli allegati esplicativi aggiuntivi rispetto alle 40 facciate?
sottoponiamo la seguente richiesta di chiarimento:
è possibile allegare al sub-criterio F1 (Offerta di Gestione Informativa), relazione tecnica da 40 facciate A 4 (o 20 facciate A3) degli allegati esplicativi aggiuntivi rispetto alle 40 facciate?
09/07/2026 11:46
Risposta
Si rinvia al Chiarimento n. 67 precisando che non è possibile allegare ulteriori documenti esplicativi.
29/06/2026 16:30
Quesito #109
Buon pomeriggio,
Con riferimento ai requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla validità dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) richiesti ai fini della comprova dei requisiti.
In particolare, alcuni dei CEL in possesso dei progettisti sono stati rilasciati da un operatore economico di natura privata che ha operato per conto della Stazione Appaltante nell'ambito dell'esecuzione dell'intervento. Pertanto, pur essendo riferiti a prestazioni svolte nell'ambito di un appalto pubblico, il soggetto formalmente emittente del certificato non coincide con la Stazione Appaltante.
Si chiede pertanto di confermare se tali certificati possano essere ritenuti idonei ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura di gara oppure se, ai fini della loro ammissibilità, sia necessario che i CEL siano rilasciati direttamente dalla Stazione Appaltante.
Con riferimento ai requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alla validità dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) richiesti ai fini della comprova dei requisiti.
In particolare, alcuni dei CEL in possesso dei progettisti sono stati rilasciati da un operatore economico di natura privata che ha operato per conto della Stazione Appaltante nell'ambito dell'esecuzione dell'intervento. Pertanto, pur essendo riferiti a prestazioni svolte nell'ambito di un appalto pubblico, il soggetto formalmente emittente del certificato non coincide con la Stazione Appaltante.
Si chiede pertanto di confermare se tali certificati possano essere ritenuti idonei ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura di gara oppure se, ai fini della loro ammissibilità, sia necessario che i CEL siano rilasciati direttamente dalla Stazione Appaltante.
09/07/2026 11:49
Risposta
Si conferma
29/06/2026 18:05
Quesito #110
Spettabile Commissario Straordinario,
si richiede un ulteriore chiarimento.
Con riferimento al Criterio E del documento “CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE” e al contenuto della relazione, di cui al Disciplinare par. 20.1 n.6, si rileva che la proposta migliorativa deve illustrare:
soluzioni tecniche adottate per la mitigazione dei rischi indicati nel Registro dei Rischi a base di garasoluzioni tecniche adottate per la gestione della correlazione rischio - misura di mitigazione - responsabilità operativamodalità di tracciabilità dei rischi nel crono programmaazioni organizzative finalizzate alla gestione dei rischiprocedure interne di escalation per la gestione del rischiotempistiche di aggiornamento del Registro dei Rischi e modalità di integrazione con la Struttura di Gestione dei Rischi della Stazione Appaltante
Si segnala tuttavia che tale richiesta risulta incompatibile con il numero di pagine previste nel Disciplinare di gara (Massimo 20 facciate A4 o 10 facciate A3), come illustrato in calce:
La descrizione delle soluzioni tecniche adottate per la mitigazione dei rischi indicati nel Registro dei Rischi a base di gara (punto a dell’elenco precedente) richiederebbe infatti di integrare il Registro dei Rischi a base di gara nella Relazione sulla Gestione del Rischio di cui al Criterio E.Ciò non consentirebbe tuttavia di rispondere agli altri elementi richiesti nella relazione (punti da b a f dell’elenco precedente).
Si chiede pertanto di poter inserire il Registro dei Rischi a base di gara come allegato della Relazione “Gestione del Rischio”.
si richiede un ulteriore chiarimento.
Con riferimento al Criterio E del documento “CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE” e al contenuto della relazione, di cui al Disciplinare par. 20.1 n.6, si rileva che la proposta migliorativa deve illustrare:
soluzioni tecniche adottate per la mitigazione dei rischi indicati nel Registro dei Rischi a base di garasoluzioni tecniche adottate per la gestione della correlazione rischio - misura di mitigazione - responsabilità operativamodalità di tracciabilità dei rischi nel crono programmaazioni organizzative finalizzate alla gestione dei rischiprocedure interne di escalation per la gestione del rischiotempistiche di aggiornamento del Registro dei Rischi e modalità di integrazione con la Struttura di Gestione dei Rischi della Stazione Appaltante
Si segnala tuttavia che tale richiesta risulta incompatibile con il numero di pagine previste nel Disciplinare di gara (Massimo 20 facciate A4 o 10 facciate A3), come illustrato in calce:
La descrizione delle soluzioni tecniche adottate per la mitigazione dei rischi indicati nel Registro dei Rischi a base di gara (punto a dell’elenco precedente) richiederebbe infatti di integrare il Registro dei Rischi a base di gara nella Relazione sulla Gestione del Rischio di cui al Criterio E.Ciò non consentirebbe tuttavia di rispondere agli altri elementi richiesti nella relazione (punti da b a f dell’elenco precedente).
Si chiede pertanto di poter inserire il Registro dei Rischi a base di gara come allegato della Relazione “Gestione del Rischio”.
09/07/2026 11:58
Risposta
Non si conferma. La trattazione richiesta nella Relazione richiesta per il Criterio Gestione del Rischio non richiede la modifica / integrazione specifica e puntuale dei singoli rischi indicati nel Registro dei Rischi.
01/07/2026 11:26
Quesito #111
Spettabile Commissario Straordinario,
- Con riferimento al criterio di valutazione B.1: “Ottimizzazione delle fasi costruttive e riduzione dei tempi di copertura del Deposito officina e delle Gallerie Artificiali", si chiede conferma che nella dizione Gallerie Artificiali siano ricompresi anche i tratti delle Stazioni e specificatamente le Galleria Artificiali delle stazioni Rebaudengo, Giulio Cesare, San Giovanni e Corelli Tabacchi.
- Con riferimento al criterio di valutazione B.1: “Ottimizzazione delle fasi costruttive e riduzione dei tempi di copertura del Deposito officina e delle Gallerie Artificiali", si chiede conferma che nella dizione Gallerie Artificiali siano ricompresi anche i tratti delle Stazioni e specificatamente le Galleria Artificiali delle stazioni Rebaudengo, Giulio Cesare, San Giovanni e Corelli Tabacchi.
09/07/2026 12:00
Risposta
Si conferma che nella dizione gallerie artificiali, da realizzarsi secondo progetto PFTE con metodologia cut and cover, devono intendersi ricompresi tratti delle stazioni Rebaudengo (SRB), Giulio Cesare (SGC), San Giovanni Bosco (SSG) e Corelli Tabacchi (SCO), oltre che dei pozzi Giulio Cesare (PGC), San Giovanni Bosco (PSG) e Corelli (PCO).
02/07/2026 09:03
Quesito #112
Nel paragrafo 3.9 del Capitolato Informativo (pag. 66) viene riportato un richiamo a una cartella definita al punto 5.7. Tuttavia, il Capitolato Informativo messo a disposizione si arresta alla Sezione 3 e non contiene alcun punto 5.7.
Si chiede pertanto di confermare se il riferimento al punto 5.7 sia un refuso oppure se esista una versione del documento contenente ulteriori sezioni non incluse nella documentazione di gara.
Si chiede pertanto di confermare se il riferimento al punto 5.7 sia un refuso oppure se esista una versione del documento contenente ulteriori sezioni non incluse nella documentazione di gara.
09/07/2026 12:02
Risposta
Si conferma che il riferimento al punto 5.7 è un refuso.
02/07/2026 17:23
Quesito #113
Spettabile Commissario,
Si chiede conferma che, per il prestatore del servizio di progettazione (in qualità di progettista indicato o associato), trattandosi di prestazione di natura intellettuale, ai sensi degli artt. 57 e 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta in sede di offerta, l'indicazione del CCNL applicato.
Si chiede conferma che, per il prestatore del servizio di progettazione (in qualità di progettista indicato o associato), trattandosi di prestazione di natura intellettuale, ai sensi degli artt. 57 e 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta in sede di offerta, l'indicazione del CCNL applicato.
09/07/2026 12:04
Risposta
Si conferma
07/07/2026 08:55
Quesito #115
Spett. Stazione Appaltante,
Quesito 1.
Secondo il Capitolato speciale d’appalto - Parte A, sezione 13 "obblighi generali e rappresentanza dell’appaltatore", sono a carico dell’Appaltatore e compensati con il corrispettivo contrattuale, tra l’altro, a titolo esemplificativo e non tassativo, i seguenti oneri e obblighi: Fornitura dei seguenti pacchetti software con relative licenze d’uso intestate alla Infra.To srl, ed in particolare: PRIMUS ultima versione per Contabilità lavori (n. 3 licenze); Teamsystem CPM compresi moduli BIM, Preventivazione e Pianificazione, contabilità e direzione lavori, gestione Pianificazione e Controllo (n. 3 licenze); Autodesk Architecture Engineering & Construction AEC Collection (n. 3 licenze – abbonamento annuale/triennale – pacchetto software Autodesk di strumenti BIM per la progettazione architettonica, le infrastrutture civili e le costruzioni con software desktop e servizi cloud quali Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360, Vehicle Tracking, Navisworks, 3ds Max, ecc.);Autodesk DOCS (n. 5 licenze – abbonamento annuale).
Si chiede cortesemente di confermare se sia effettivamente necessario disporre di software di authoring e se i software indicati possano essere sostituiti con quelli già in uso dall'Appaltatore.
Quesito 2.
Stante il protocollo di campionamento esplicitato nel PUT (documento “28_MTL2T1A0DAMBGENR010-0-4”) si chiede un cortese chiarimento in merito al numero ed alle modalità di campionamento dei terreni derivanti dallo scavo di gallerie tramite TBM (GT).
In particolare, il conteggio dei campioni da prelevare per la caratterizzazione dello smarino (Tab. 44 - pag. 144/188) è stato ottenuto considerando il prelievo degli stessi in avanzamento ogni 100 m lineari di scavo, in contrapposizione con quanto indicato nel medesimo documento a pag. 136/188 ed a pag. 145/88 dove si riporta che per il materiale prodotto dallo scavo della galleria realizzata con scavo mediante TBM è prevista la caratterizzazione della totalità del materiale presso il sito di deposito intermedio dedicato.
Per tal motivo si chiede conferma in merito a quanto riportato nel testo e la possibilità di considerare un numero di campioni superiore rispetto a quanto indicato nel PUT (ovvero 60 campioni, di cui 8 derivanti da scotico e 52 per la caratterizzazione delle GT) applicando altresì il relativo coefficiente di rigonfiamento in cumulo.
Quesito 3.
Si chiede cortesemente di chiarire se, nell’ambito delle 40 facciate previste per l’Offerta di Gestione Informativa, debbano essere ricomprese anche le esperienze pregresse relative ai metodi di gestione informativa (cfr. paragrafo 2.14 del Capitolato Informativo) oppure se tale documentazione possa essere presentata separatamente, in allegato al documento oGI.
Quesito 1.
Secondo il Capitolato speciale d’appalto - Parte A, sezione 13 "obblighi generali e rappresentanza dell’appaltatore", sono a carico dell’Appaltatore e compensati con il corrispettivo contrattuale, tra l’altro, a titolo esemplificativo e non tassativo, i seguenti oneri e obblighi: Fornitura dei seguenti pacchetti software con relative licenze d’uso intestate alla Infra.To srl, ed in particolare: PRIMUS ultima versione per Contabilità lavori (n. 3 licenze); Teamsystem CPM compresi moduli BIM, Preventivazione e Pianificazione, contabilità e direzione lavori, gestione Pianificazione e Controllo (n. 3 licenze); Autodesk Architecture Engineering & Construction AEC Collection (n. 3 licenze – abbonamento annuale/triennale – pacchetto software Autodesk di strumenti BIM per la progettazione architettonica, le infrastrutture civili e le costruzioni con software desktop e servizi cloud quali Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360, Vehicle Tracking, Navisworks, 3ds Max, ecc.);Autodesk DOCS (n. 5 licenze – abbonamento annuale).
Si chiede cortesemente di confermare se sia effettivamente necessario disporre di software di authoring e se i software indicati possano essere sostituiti con quelli già in uso dall'Appaltatore.
Quesito 2.
Stante il protocollo di campionamento esplicitato nel PUT (documento “28_MTL2T1A0DAMBGENR010-0-4”) si chiede un cortese chiarimento in merito al numero ed alle modalità di campionamento dei terreni derivanti dallo scavo di gallerie tramite TBM (GT).
In particolare, il conteggio dei campioni da prelevare per la caratterizzazione dello smarino (Tab. 44 - pag. 144/188) è stato ottenuto considerando il prelievo degli stessi in avanzamento ogni 100 m lineari di scavo, in contrapposizione con quanto indicato nel medesimo documento a pag. 136/188 ed a pag. 145/88 dove si riporta che per il materiale prodotto dallo scavo della galleria realizzata con scavo mediante TBM è prevista la caratterizzazione della totalità del materiale presso il sito di deposito intermedio dedicato.
Per tal motivo si chiede conferma in merito a quanto riportato nel testo e la possibilità di considerare un numero di campioni superiore rispetto a quanto indicato nel PUT (ovvero 60 campioni, di cui 8 derivanti da scotico e 52 per la caratterizzazione delle GT) applicando altresì il relativo coefficiente di rigonfiamento in cumulo.
Quesito 3.
Si chiede cortesemente di chiarire se, nell’ambito delle 40 facciate previste per l’Offerta di Gestione Informativa, debbano essere ricomprese anche le esperienze pregresse relative ai metodi di gestione informativa (cfr. paragrafo 2.14 del Capitolato Informativo) oppure se tale documentazione possa essere presentata separatamente, in allegato al documento oGI.
20/07/2026 09:30
Risposta
QUESITO 1
Il software indicato, che si conferma, è da destinare a InfraTo e non può essere sostituito con quello già in uso all’Appaltatore.
QUESITO 2
Il quantitativo di campioni da prelevare per la caratterizzazione dello smarino afferente allo scavo meccanizzato con TBM è indicato nella tabella 8 di pag. 14 dell’elaborato del PFTE OOCC avente codice 28_MTL2T1A00FAMBGENR010-1 e corrisponde a 70 campioni in totale, di cui 60 campioni relativi allo smarino della TBM e 10 campioni relativi allo scotico.
In base alle ipotesi contenute nel PFTE posto a base di gara, la caratterizzazione del materiale di scavo è previsto che avvenga attraverso l’analisi di un campione ogni 100 m di galleria con TBM (in totale 60), da prelevarsi "in cumulo" presso il sito di deposito intermedio.
Limitatamente al lotto di propria pertinenza, nell’ambito dell’aggiornamento del PUT previsto dal CSA – Parte B.1 (cod. 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2, paragrafo 7.3.2.3 “Aggiornamento del PUT”), l’Appaltatore ha la facoltà di stabilire il numero di prelievi effettivamente necessari, anche in funzione delle proprie tecnologie di scavo e di modalità di gestione dello smarino.
QUESITO 3
Si rinvia al chiarimento n.108.
Il software indicato, che si conferma, è da destinare a InfraTo e non può essere sostituito con quello già in uso all’Appaltatore.
QUESITO 2
Il quantitativo di campioni da prelevare per la caratterizzazione dello smarino afferente allo scavo meccanizzato con TBM è indicato nella tabella 8 di pag. 14 dell’elaborato del PFTE OOCC avente codice 28_MTL2T1A00FAMBGENR010-1 e corrisponde a 70 campioni in totale, di cui 60 campioni relativi allo smarino della TBM e 10 campioni relativi allo scotico.
In base alle ipotesi contenute nel PFTE posto a base di gara, la caratterizzazione del materiale di scavo è previsto che avvenga attraverso l’analisi di un campione ogni 100 m di galleria con TBM (in totale 60), da prelevarsi "in cumulo" presso il sito di deposito intermedio.
Limitatamente al lotto di propria pertinenza, nell’ambito dell’aggiornamento del PUT previsto dal CSA – Parte B.1 (cod. 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2, paragrafo 7.3.2.3 “Aggiornamento del PUT”), l’Appaltatore ha la facoltà di stabilire il numero di prelievi effettivamente necessari, anche in funzione delle proprie tecnologie di scavo e di modalità di gestione dello smarino.
QUESITO 3
Si rinvia al chiarimento n.108.
07/07/2026 10:33
Quesito #116
Gent.mi,
a seguito degli elementi emersi durante il sopralluogo effettuato e dei chiarimenti ad oggi pubblicati, anche con riferimento ai requisiti di qualificazione, in considerazione della rilevante complessità e articolazione dell’intervento, della necessità di effettuare approfonditi studi tecnico-economici e di procedere ad alcune verifiche e valutazioni di dettaglio che richiedono un confronto approfondito con i principali fornitori qualificati, si chiede cortesemente, tenuto conto del prossimo periodo di chiusure estive programmate dai predetti fornitori, la concessione di una proroga di n. 90 (novanta) giorni rispetto all’attuale termine di presentazione delle offerte.
La presente richiesta è motivata dall’esigenza di strutturare un’offerta tecnica ed economica quanto più puntuale e concorrenziale nell’interesse della Stazione Appaltante e del buon esito della procedura.
Auspicando in un favorevole accoglimento della presente, restiamo in attesa di Vostro gentile riscontro.
a seguito degli elementi emersi durante il sopralluogo effettuato e dei chiarimenti ad oggi pubblicati, anche con riferimento ai requisiti di qualificazione, in considerazione della rilevante complessità e articolazione dell’intervento, della necessità di effettuare approfonditi studi tecnico-economici e di procedere ad alcune verifiche e valutazioni di dettaglio che richiedono un confronto approfondito con i principali fornitori qualificati, si chiede cortesemente, tenuto conto del prossimo periodo di chiusure estive programmate dai predetti fornitori, la concessione di una proroga di n. 90 (novanta) giorni rispetto all’attuale termine di presentazione delle offerte.
La presente richiesta è motivata dall’esigenza di strutturare un’offerta tecnica ed economica quanto più puntuale e concorrenziale nell’interesse della Stazione Appaltante e del buon esito della procedura.
Auspicando in un favorevole accoglimento della presente, restiamo in attesa di Vostro gentile riscontro.
20/07/2026 09:34
Risposta
SI RIMANDA ALL'AVVISO N. 9 PUBBLICATO A SISTEMA
07/07/2026 10:56
Quesito #117
Spett.le Ente,
- Si richiede se il Computo Metrico Estimativo a base gara recepisce le modifiche al progetto conseguenza delle migliorie dell’offerta vincitrice del concorso di idee;
- Si richiede il Computo Metrico Estimativo inerente la stima economica degli interventi presente nella relazione migliorativa vincitrice del concorso di idee.
- Si richiede se il Computo Metrico Estimativo a base gara recepisce le modifiche al progetto conseguenza delle migliorie dell’offerta vincitrice del concorso di idee;
- Si richiede il Computo Metrico Estimativo inerente la stima economica degli interventi presente nella relazione migliorativa vincitrice del concorso di idee.
20/07/2026 09:46
Risposta
Il Computo Metrico Estimativo a base gara non recepisce le modifiche conseguenti alle proposte indicate nell’offerta vincitrice del concorso di idee.
Il Computo Metrico Estimativo delle proposte progettuali indicate nell’offerta vincitrice del concorso di idee non è disponibile. Infatti, come previsto dal CSA - Parte B.1 "Specifiche tecniche di progettazione e prescrizioni" (cod. 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2), paragrafo 7.3.2.2 "Adeguamento del PFTE", secondo le indicazioni progettuali derivanti dall'offerta vincitrice del concorso indicate nell'Allegato 5c al CSA - Parte A "Linee Guida Architettoniche Preliminari" (che definisce gli indirizzi progettuali da recepire nei successivi livelli di progettazione), compete all'Appaltatore, limitatamente al lotto di propria pertinenza, sviluppare l'adeguamento progettuale conseguente al recepimento delle suddette Linee Guida e predisporre la relativa documentazione progettuale ed economica, inclusi i computi metrici estimativi (si veda la milestone contrattuale “Consegna entro 60 giorni n.c. dall’ordine di avvio delle attività”).
Il Computo Metrico Estimativo delle proposte progettuali indicate nell’offerta vincitrice del concorso di idee non è disponibile. Infatti, come previsto dal CSA - Parte B.1 "Specifiche tecniche di progettazione e prescrizioni" (cod. 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2), paragrafo 7.3.2.2 "Adeguamento del PFTE", secondo le indicazioni progettuali derivanti dall'offerta vincitrice del concorso indicate nell'Allegato 5c al CSA - Parte A "Linee Guida Architettoniche Preliminari" (che definisce gli indirizzi progettuali da recepire nei successivi livelli di progettazione), compete all'Appaltatore, limitatamente al lotto di propria pertinenza, sviluppare l'adeguamento progettuale conseguente al recepimento delle suddette Linee Guida e predisporre la relativa documentazione progettuale ed economica, inclusi i computi metrici estimativi (si veda la milestone contrattuale “Consegna entro 60 giorni n.c. dall’ordine di avvio delle attività”).
07/07/2026 15:58
Quesito #118
Spett. Stazione Appaltante, si richiede:
1)Il Disciplinare (par. 19.4) prevede espressamente le dichiarazioni che il soggetto/i incaricato/i della progettazione deve rendere in relazione ai requisiti speciali di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario, ma non specifica se anche il/i componente/i del RTP progettisti, non qualificandosi come concorrente, debba/no altresì compilare il DGUE ai fini della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
Si chiede conferma se il DGUE debba essere reso:
da ciascuna società componente il RTP progettisti indicato;oppure se tale adempimento non sia richiesto, trattandosi di soggetto non concorrente, e sia sufficiente la dichiarazione di cui al par. 19.4 del Disciplinare.
2) Si chiede di confermare, con puntuale indicazione, l'elenco completo degli Allegati pubblicati dalla Stazione Appaltante (di cui al par. 2.1 del Disciplinare) che devono essere compilati e sottoscritti anche dal/i componente/i del RTP progettisti indicato
1)Il Disciplinare (par. 19.4) prevede espressamente le dichiarazioni che il soggetto/i incaricato/i della progettazione deve rendere in relazione ai requisiti speciali di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario, ma non specifica se anche il/i componente/i del RTP progettisti, non qualificandosi come concorrente, debba/no altresì compilare il DGUE ai fini della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
Si chiede conferma se il DGUE debba essere reso:
da ciascuna società componente il RTP progettisti indicato;oppure se tale adempimento non sia richiesto, trattandosi di soggetto non concorrente, e sia sufficiente la dichiarazione di cui al par. 19.4 del Disciplinare.
2) Si chiede di confermare, con puntuale indicazione, l'elenco completo degli Allegati pubblicati dalla Stazione Appaltante (di cui al par. 2.1 del Disciplinare) che devono essere compilati e sottoscritti anche dal/i componente/i del RTP progettisti indicato
20/07/2026 10:10
Risposta
1) Come indicato al Chiarimento n. 86, si conferma che è richiesta la compilazione del DGUE anche da parte del Progettista Indicato, sia in forma singola sia in forma associata da parte di ciascun soggetto raggruppato.
2) Si rinvia al chiarimento n. 86.
2) Si rinvia al chiarimento n. 86.
08/07/2026 12:20
Quesito #119
Con la presente si chiede di confermare che, nel caso in cui non sia ancora stato depositato il bilancio 2025, è possibile utilizzare il quinquennio 2020/2024 ai fini del raggiungimento del requisito relativo alla cifra d'affari.
20/07/2026 10:16
Risposta
Ai fini del possesso del requisito il Concorrente dovrà aver maturato la cifra d'affari richiesta nell'ultimo quinquennio antecedente al bando. Pertanto, in caso di mancato deposito del bilancio 2025, il requisito risulta acquisito con l'approvazione del bilancio 2025 nel termine di legge (120 o 180 giorni dalla data di chiusura d'esercizio).
08/07/2026 12:26
Quesito #120
Si chiede di confermare che la sezione 3 Dichiarazioni relative alla Progettazione - Servizi di ingegneria e architettura del disciplinare di gara
punti i - ii - iii- vi - v- vi -vii - va compilata esclusivamente dal progettista anche se INDICATO.
punti i - ii - iii- vi - v- vi -vii - va compilata esclusivamente dal progettista anche se INDICATO.
20/07/2026 10:20
Risposta
Laddove il quesito faccia riferimento alla Sezione 3 del Modello di cui all'Allegato 2.2. (Modello domanda di partecipazione) si rinvia al Chiarimento n. 30.
08/07/2026 12:29
Quesito #121
Si chiede di confermare che la sezione 3 Dichiarazioni relative alla Progettazione - Servizi di ingegneria e architettura della domanda di partecipazione va compilata esclusivamente dal progettista anche se INDICATO e che quindi l'operatore economico che INDICA un progettista non è tenuto a compilarla.
20/07/2026 10:22
Risposta
Laddove il quesito faccia riferimento alla Sezione 3 del Modello di cui all'Allegato 2.2. (Modello domanda di partecipazione) si rinvia al Chiarimento n. 30.
08/07/2026 15:27
Quesito #122
LOTTO 1
Per un maggior approfondimento tecnico ed economico dell'appalto si richiede una proroga al 10/09.
Per un maggior approfondimento tecnico ed economico dell'appalto si richiede una proroga al 10/09.
20/07/2026 10:24
Risposta
SI RIMANDA ALL'AVVISO N. 9 PUBBLICATO A SISTEMA
08/07/2026 17:02
Quesito #123
Con riferimento al chiarimento n. 54/1 del 4 giugno 2026, si chiede di voler riesaminare l'interpretazione secondo cui il requisito di cui al par. 8.2.1, lett. c), del Disciplinare debba essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento in proporzione alle rispettive quote di esecuzione sull'importo complessivo dei lavori.
Si osserva che il Disciplinare richiama integralmente l'art. 103, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, il quale riferisce il requisito all'operatore economico, nozione che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e), comprende anche il raggruppamento temporaneo. Inoltre, l'art. 68, comma 11, del Codice stabilisce che i raggruppamenti sono ammessi qualora siano complessivamente in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, fermo restando il possesso, da parte di ciascun componente, dei requisiti necessari per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
L'interpretazione resa nel chiarimento sembrerebbe introdurre una modalità di soddisfacimento del requisito non espressamente prevista dalla lex specialis, imponendo il possesso dell'esperienza nella categoria prevalente anche alle imprese che eseguono esclusivamente categorie scorporabili, con possibili effetti restrittivi della concorrenza e della partecipazione.
Si chiede pertanto di confermare che il requisito di cui al par. 8.2.1, lett. c), debba essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e, nell'ambito dello stesso, soddisfatto dalle sole imprese che assumono l'esecuzione della categoria prevalente, in misura proporzionale alle rispettive quote nella medesima categoria, indipendentemente dalle quote di esecuzione sull'importo complessivo dei lavori.
Si osserva che il Disciplinare richiama integralmente l'art. 103, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, il quale riferisce il requisito all'operatore economico, nozione che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e), comprende anche il raggruppamento temporaneo. Inoltre, l'art. 68, comma 11, del Codice stabilisce che i raggruppamenti sono ammessi qualora siano complessivamente in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, fermo restando il possesso, da parte di ciascun componente, dei requisiti necessari per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire.
L'interpretazione resa nel chiarimento sembrerebbe introdurre una modalità di soddisfacimento del requisito non espressamente prevista dalla lex specialis, imponendo il possesso dell'esperienza nella categoria prevalente anche alle imprese che eseguono esclusivamente categorie scorporabili, con possibili effetti restrittivi della concorrenza e della partecipazione.
Si chiede pertanto di confermare che il requisito di cui al par. 8.2.1, lett. c), debba essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e, nell'ambito dello stesso, soddisfatto dalle sole imprese che assumono l'esecuzione della categoria prevalente, in misura proporzionale alle rispettive quote nella medesima categoria, indipendentemente dalle quote di esecuzione sull'importo complessivo dei lavori.
20/07/2026 10:34
Risposta
Si rinvia all'Avviso n. 8 pubblicato a Sistema
09/07/2026 17:53
Quesito #124
“Spett.le Stazione Appaltante,
si chiedono alcuni chiarimenti in merito all’art. 87 del CSA, par. “penali per ritardo”, terzo capoverso, ai sensi del quale “Ulteriori attività poste sul cammino critico e pertanto soggette ad applicazione della penale, saranno individuate e concordate in sede di sviluppo del programma esecutivo dell’Appaltatore e del conseguente aggiornamento del cronoprogramma dell’opera (incluse le penali per ritardo sulla realizzazione di tutte le migliorie previste nell’offerta di gara da parte dell’Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante). L’importo di tali penali sarà commisurato al 0,3‰/g dell’importo da contratto corrispondente”.
Nello specifico, si chiede di meglio esplicitare le modalità con cui saranno calcolate le suddette penali, tenuto conto che i termini “commisurato” e “importo da contratto corrispondente” si prestano a più interpretazioni.
Pertanto, si chiede di chiarire:
se la misura del 0,3‰/g rappresenta l’importo applicabile per ogni giorno di ritardo, ovvero se sia il limite massimo applicabile, nell'ambito della discrezionalità della Stazione Appaltante;cosa debba intendersi con “importo da contratto corrispondente”, chiarendo se tale locuzione si riferisce al valore del contratto per singolo lotto, oppure al valore della singola prestazione per cui è stato maturato il ritardo.
si chiedono alcuni chiarimenti in merito all’art. 87 del CSA, par. “penali per ritardo”, terzo capoverso, ai sensi del quale “Ulteriori attività poste sul cammino critico e pertanto soggette ad applicazione della penale, saranno individuate e concordate in sede di sviluppo del programma esecutivo dell’Appaltatore e del conseguente aggiornamento del cronoprogramma dell’opera (incluse le penali per ritardo sulla realizzazione di tutte le migliorie previste nell’offerta di gara da parte dell’Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante). L’importo di tali penali sarà commisurato al 0,3‰/g dell’importo da contratto corrispondente”.
Nello specifico, si chiede di meglio esplicitare le modalità con cui saranno calcolate le suddette penali, tenuto conto che i termini “commisurato” e “importo da contratto corrispondente” si prestano a più interpretazioni.
Pertanto, si chiede di chiarire:
se la misura del 0,3‰/g rappresenta l’importo applicabile per ogni giorno di ritardo, ovvero se sia il limite massimo applicabile, nell'ambito della discrezionalità della Stazione Appaltante;cosa debba intendersi con “importo da contratto corrispondente”, chiarendo se tale locuzione si riferisce al valore del contratto per singolo lotto, oppure al valore della singola prestazione per cui è stato maturato il ritardo.
20/07/2026 10:38
Risposta
La penale pari allo 0,3‰/g indicata all'art. 87 del CSA verrà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto all'ultimazione prevista per l'attività in questione e l'importo giornaliero sarà calcolato come 0,3‰ dell'importo contrattuale dell'appalto.
10/07/2026 11:36
Quesito #125
Spettabile Stazione Appaltante, in relazione al criterio B4 si richiede di chiarire quanto segue:
Dall’analisi della documentazione di gara risulta che il piano atrio della stazione San Giovanni è stato oggetto di una riduzione della volumetria che ha interessato le aree destinate agli impianti tecnologici.
Si richiede pertanto se la proposizione di soluzione tecniche migliorative in fase di gara, debba tenere conto della ricollocazione degli impianti in accordo con le linee guida architettoniche preliminari, perché nell’ipotesi contraria si chiede dove gli stessi impianti vengano collocati in quanto al momento negli elaborati di progetto non risulta una destinazione per gli stessi.
Dall’analisi della documentazione di gara risulta che il piano atrio della stazione San Giovanni è stato oggetto di una riduzione della volumetria che ha interessato le aree destinate agli impianti tecnologici.
Si richiede pertanto se la proposizione di soluzione tecniche migliorative in fase di gara, debba tenere conto della ricollocazione degli impianti in accordo con le linee guida architettoniche preliminari, perché nell’ipotesi contraria si chiede dove gli stessi impianti vengano collocati in quanto al momento negli elaborati di progetto non risulta una destinazione per gli stessi.
20/07/2026 10:41
Risposta
Ai fini dell’applicazione del criterio B.4, la proposizione di soluzioni tecniche migliorative da attuare in fase di progettazione per l'ottimizzazione degli spazi e dei percorsi e la valorizzazione del design architettonico dovrà risultare coerente con le Linee Guida Architettoniche Preliminari incluse nella documentazione di gara. Detta proposizione sarà rivolta principalmente al concept architettonico dell'atrio e degli spazi pubblici, posto che la definizione del nuovo assetto degli altri livelli di stazione e dei locali tecnici, inclusa la ricollocazione degli impianti, sarà oggetto di studio e definizione durante la fase di Adeguamento del PFTE, coerentemente con quanto indicato nel CSA – Parte B.1 (cod. 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2, paragrafo 7.3.2.2 “Adeguamento del PFTE”).
10/07/2026 13:02
Quesito #126
Considerato che il bando di gara prevede quale durata di validità dell’offerta 360 giorni, si chiede di chiarire quale sia la data di riferimento dell'indice sintetico utilizzata come baseline per l'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 103 del CSA: data di presentazione dell'offerta, data di aggiudicazione, data di stipula del contratto ovvero altra data prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis.
20/07/2026 10:43
Risposta
Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II-2-bis del Codice l'importo di riferimento rispetto cui verificare l'applicazione della revisione prezzi è l'importo contrattuale derivante dal provvedimento di aggiudicazione
10/07/2026 14:30
Quesito #127
In riferimento alle risposte ai quesiti n. 31 e n. 45 e, in particolare, alle figure dell’Archeologo e del Restauratore di Beni Culturali, qualora vengano indicati i medesimi professionisti come consulenti esterni sia per le attività di progettazione sia per quelle di esecuzione dei lavori, si chiede di chiarire se l’impegno vincolante, sottoscritto con data certa antecedente al termine di presentazione dell’offerta, possa essere unico oppure se debbano essere prodotti due distinti impegni, uno in favore del concorrente (Impresa) e l’altro in favore del Progettista indicato dall’Impresa.
20/07/2026 10:48
Risposta
In caso di medesimo Archeologo e Restauratore dei Beni culturali sia per la fase di progettazione sia per la fase di esecuzione dei lavori, l'impegno vincolante potrà essere unico purché venga dato atto di tutti gli obblighi assunti, sia con riferimento alla progettazione sia con riferimento ai lavori e lo stesso sia sottoscritto da tutti i soggetti con cui l'impegno viene assunto, dunque sia l'Impresa sia il Progettista. Diversamente, è necessaria la produzione di distinti impegni ciascuno per la specifica attività e nei confronti del soggetto a cui detta attività si riferisce.
10/07/2026 14:36
Quesito #128
Si chiede di chiarire se, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sia consentito inserire nel gruppo di progettazione professionisti iscritti ai rispettivi albi o ordini professionali dello Stato estero di appartenenza, sia appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea sia a Stati non appartenenti all'Unione Europea.
In particolare, si chiede di precisare se tali professionisti possano essere indicati quali componenti del gruppo di progettazione, fermo restando il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e delle eventuali condizioni di riconoscimento o equipollenza richieste e dalla normativa applicabile.
In particolare, si chiede di precisare se tali professionisti possano essere indicati quali componenti del gruppo di progettazione, fermo restando il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e delle eventuali condizioni di riconoscimento o equipollenza richieste e dalla normativa applicabile.
20/07/2026 10:52
Risposta
Si conferma e si rinvia al par. 8.1.2. (Lotto 1) e 9.1.2 (Lotto 2) ai sensi dei quali l'operatore appartenente ad altri stati dovrà essere in possesso dell'iscrizione a registri, albi elenchi corrispondenti dalla legislazione nazionale di appartenenza.
Resta fermo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e delle eventuali condizioni di riconoscimento o equipollenza richieste e dalla normativa applicabile.
Resta fermo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e delle eventuali condizioni di riconoscimento o equipollenza richieste e dalla normativa applicabile.
13/07/2026 12:08
Quesito #129
Buongiorno,
Con riferimento ai criteri A1 “Gruppo Progettazione” e A2 "Gruppo Esecuzione, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che debbano essere allegati solo i CV delle seguenti figure:
- figure minime espressamente indicate al paragrafo A “Organigramma” di entrambi i criteri;
- eventuali ulteriori figure alle quali il Concorrente attribuisca uno specifico ruolo di responsabilità nell’ambito del Gruppo di Lavoro Progettazione/Esecuzione.
Con riferimento ai criteri A1 “Gruppo Progettazione” e A2 "Gruppo Esecuzione, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che debbano essere allegati solo i CV delle seguenti figure:
- figure minime espressamente indicate al paragrafo A “Organigramma” di entrambi i criteri;
- eventuali ulteriori figure alle quali il Concorrente attribuisca uno specifico ruolo di responsabilità nell’ambito del Gruppo di Lavoro Progettazione/Esecuzione.
20/07/2026 14:57
Risposta
Si conferma.
13/07/2026 12:23
Quesito #130
Spettabile Commissario,
si sottopone la seguente richiesta di chiarimenti:
L’analisi n.808 del nuovo prezzo AP.PRC.009 (estensimetro incrementale) sembra contenere un refuso nella descrizione finale e nel prezzo che è identico a quello dell’analisi n.805 del nuovo prezzo AP.PRC.006 (vibrometro).
N. 808
Analisi AP.PRC.009 (Costo+SG16+UI)
INSTALLAZIONE (COMPRESO NOLEGGIO) E MOVIMENTAZIONE DI UN ... 14 PER LA LUNGHEZZA DI INSTALLAZIONE CHE PASSA DA 7m A 15m
INSTALLAZIONE (COMPRESO NOLEGGIO) E MOVIMENTAZIONE DI UN ESTENSIMETRO INCREMENTALE AUTOMATICO (ESCLUSA LA PERFORAZIONE) E LA SUA RELATIVE UNITA' DI ACQUISIZIONE DATI. IL PREZZO COMPRENDE FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TUBAZIONE ALL'INTERNO DEL FORO. TALE STRUMENTAZIONE E' PREVISTA SIA RIUTILIZZABILE PER UN NUMERO DI VOLTE NON SUPERIORE A 12. IL PREZZO COMPRENDE ANCHE LA RIMOZIONE FINALE. IL PREZZO NON COMPRENDE LA PERFORAZIONE E LA LETTURA DEI DATI DA PARTE DI TECNICI SPECIALIZZATI, CHE DOVRANNO ESSERE COMPUTATI A PARTE. TALE VOCE SI DIFFERENZIA DALLA NPLB014 PER LA LUNGHEZZA DI INSTALLAZIONE CHE PASSA DA 7m A 15m
Prezzo di applicazione Euro/cadauno 11.101‚20
N.805
Analisi AP.PRC.006 (Costo+SG16+UI)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIBROMETRO TRIASSIALE CON AC ... PERFETTAMENTE FUNZIONANTE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIBROMETRO TRIASSIALE CON ACQUISIZIONE DATI IN CONTINUO. LO STRUMENTO SARA' COMPOSTO DA UN'UNITA' DI AMPLIFICAZIONE PER FREQUENZE DA 1 Hz AD ALMENO 250 Hz E DA UN REGISTRATORE DI TIPO DIGITALE DOTATO DI ATTIVAZIONE AUTOMATICA E DI CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE A 10 BITS. IN PARTICOLARE: - CAPACITA' DI REGISTRAZIONE DI EVENTI VIBRATORI IN AMPIEZZA E FREQUENZA, VELOCITA' DI PICCO DELLE PARTICELLE DA 0,16 MM/S A 254 MM/S IN "AUTORANGING" CON "SDUMPLING RATE" A 1024 CAMPIONI/S; - RISOLUZIONE DI 1/10 DELLA MINIMA VELOCITA' PARTICELLARE (0,016 MM/S); - CAPACITA' DI REGISTRAZIONE IN MODALITA' MANUALE, DISCRETA (SINGOLO EVENTO) O CONTINUO, AUTOMATICA PER LIVELLI DI SOGLIA DI "TRIGGER" DA 0,15 MM/S A 254 MM/S IN STEP DA 0,1 MM/S E CAPACITA' DI REGISTRAZIONE MINIMA DA 1 A 60 S, POSSIBILMENTE FINO A 300S, E START/STOP PROGRAMMABILI GIORNALMENTE E PER INTERVALLI DI TEMPO DEFINITI; - GEOFONO TRIASSIALE CON SENSIBILITA' DI ALMENO 10 MMV/MM/S SU OGNI COMPONENTE CON ACCURATEZZA DELL'1% (RISPETTO ALLA CALIBRAZIONE ESEGUITA CON ACCELEROMETRO A 10 Hz); - CAPACITA' DI ANALISI IN FREQUENZA CON DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DI PICCO DI CIASCUN EVENTO E ANALISI E VISUALIZZAZIONE DELLE VELOCITA' PARTICELLARI IN FUNZIONE DELLE FREQUENZE ALMENO SECONDO GLI STANDARDS DIN 4150, CON POSSIBILITA' DI FORNIRE IL VETTORE SOMMA DI VELOCITA' DI VIBRAZIONE SINCRONA. COMPRESA FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE DATI, ACCESSORI PER ACQUISIZIONE E SCARICAMENTO DATI, INSTALLAZIONE SU PUNTI DI MISURA, TARATURA, RIMOZIONE DELLO STRUMENTO ED OGNI ALTRO ONERE E MANUTENZIONE NECESSARI PER DARE LO STRUMENTO IN OPERA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.
PREV.PRC.006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIBROMETRO TRIASSIALE CON ACQUISIZIONE DATI IN CONTINUO
Prezzo di applicazione Euro/cadauno 11.101‚20
Si chiede qual è la descrizione e il prezzo di riferimento dell’analisi AP.PRC.009 ?
si sottopone la seguente richiesta di chiarimenti:
L’analisi n.808 del nuovo prezzo AP.PRC.009 (estensimetro incrementale) sembra contenere un refuso nella descrizione finale e nel prezzo che è identico a quello dell’analisi n.805 del nuovo prezzo AP.PRC.006 (vibrometro).
N. 808
Analisi AP.PRC.009 (Costo+SG16+UI)
INSTALLAZIONE (COMPRESO NOLEGGIO) E MOVIMENTAZIONE DI UN ... 14 PER LA LUNGHEZZA DI INSTALLAZIONE CHE PASSA DA 7m A 15m
INSTALLAZIONE (COMPRESO NOLEGGIO) E MOVIMENTAZIONE DI UN ESTENSIMETRO INCREMENTALE AUTOMATICO (ESCLUSA LA PERFORAZIONE) E LA SUA RELATIVE UNITA' DI ACQUISIZIONE DATI. IL PREZZO COMPRENDE FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TUBAZIONE ALL'INTERNO DEL FORO. TALE STRUMENTAZIONE E' PREVISTA SIA RIUTILIZZABILE PER UN NUMERO DI VOLTE NON SUPERIORE A 12. IL PREZZO COMPRENDE ANCHE LA RIMOZIONE FINALE. IL PREZZO NON COMPRENDE LA PERFORAZIONE E LA LETTURA DEI DATI DA PARTE DI TECNICI SPECIALIZZATI, CHE DOVRANNO ESSERE COMPUTATI A PARTE. TALE VOCE SI DIFFERENZIA DALLA NPLB014 PER LA LUNGHEZZA DI INSTALLAZIONE CHE PASSA DA 7m A 15m
Prezzo di applicazione Euro/cadauno 11.101‚20
N.805
Analisi AP.PRC.006 (Costo+SG16+UI)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIBROMETRO TRIASSIALE CON AC ... PERFETTAMENTE FUNZIONANTE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIBROMETRO TRIASSIALE CON ACQUISIZIONE DATI IN CONTINUO. LO STRUMENTO SARA' COMPOSTO DA UN'UNITA' DI AMPLIFICAZIONE PER FREQUENZE DA 1 Hz AD ALMENO 250 Hz E DA UN REGISTRATORE DI TIPO DIGITALE DOTATO DI ATTIVAZIONE AUTOMATICA E DI CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE A 10 BITS. IN PARTICOLARE: - CAPACITA' DI REGISTRAZIONE DI EVENTI VIBRATORI IN AMPIEZZA E FREQUENZA, VELOCITA' DI PICCO DELLE PARTICELLE DA 0,16 MM/S A 254 MM/S IN "AUTORANGING" CON "SDUMPLING RATE" A 1024 CAMPIONI/S; - RISOLUZIONE DI 1/10 DELLA MINIMA VELOCITA' PARTICELLARE (0,016 MM/S); - CAPACITA' DI REGISTRAZIONE IN MODALITA' MANUALE, DISCRETA (SINGOLO EVENTO) O CONTINUO, AUTOMATICA PER LIVELLI DI SOGLIA DI "TRIGGER" DA 0,15 MM/S A 254 MM/S IN STEP DA 0,1 MM/S E CAPACITA' DI REGISTRAZIONE MINIMA DA 1 A 60 S, POSSIBILMENTE FINO A 300S, E START/STOP PROGRAMMABILI GIORNALMENTE E PER INTERVALLI DI TEMPO DEFINITI; - GEOFONO TRIASSIALE CON SENSIBILITA' DI ALMENO 10 MMV/MM/S SU OGNI COMPONENTE CON ACCURATEZZA DELL'1% (RISPETTO ALLA CALIBRAZIONE ESEGUITA CON ACCELEROMETRO A 10 Hz); - CAPACITA' DI ANALISI IN FREQUENZA CON DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DI PICCO DI CIASCUN EVENTO E ANALISI E VISUALIZZAZIONE DELLE VELOCITA' PARTICELLARI IN FUNZIONE DELLE FREQUENZE ALMENO SECONDO GLI STANDARDS DIN 4150, CON POSSIBILITA' DI FORNIRE IL VETTORE SOMMA DI VELOCITA' DI VIBRAZIONE SINCRONA. COMPRESA FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE DATI, ACCESSORI PER ACQUISIZIONE E SCARICAMENTO DATI, INSTALLAZIONE SU PUNTI DI MISURA, TARATURA, RIMOZIONE DELLO STRUMENTO ED OGNI ALTRO ONERE E MANUTENZIONE NECESSARI PER DARE LO STRUMENTO IN OPERA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.
PREV.PRC.006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIBROMETRO TRIASSIALE CON ACQUISIZIONE DATI IN CONTINUO
Prezzo di applicazione Euro/cadauno 11.101‚20
Si chiede qual è la descrizione e il prezzo di riferimento dell’analisi AP.PRC.009 ?
20/07/2026 15:07
Risposta
La descrizione dell’analisi 808 relativa al nuovo prezzo AP.PRC.009 è affetta da un refuso. La descrizione corretta è:
INSTALLAZIONE (COMPRESO NOLEGGIO) E MOVIMENTAZIONE DI UN ESTENSIMETRO INCREMENTALE AUTOMATICO (ESCLUSA LA PERFORAZIONE) E LA RELATIVA UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI. IL PREZZO COMPRENDE FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TUBAZIONE ALL'INTERNO DEL FORO PER UNA LUNGHEZZA FINO A 25 m. TALE STRUMENTAZIONE È RIUTILIZZABILE PER UN NUMERO DI VOLTE NON SUPERIORE A 12. IL PREZZO COMPRENDE ANCHE LA RIMOZIONE FINALE. IL PREZZO NON COMPRENDE LA PERFORAZIONE E LA LETTURA DEI DATI DA PARTE DI TECNICI SPECIALIZZATI, CHE DOVRANNO ESSERE COMPUTATI A PARTE.
Il prezzo di riferimento (progetto a base di gara) è confermato in € 11.101,20/cad.
INSTALLAZIONE (COMPRESO NOLEGGIO) E MOVIMENTAZIONE DI UN ESTENSIMETRO INCREMENTALE AUTOMATICO (ESCLUSA LA PERFORAZIONE) E LA RELATIVA UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI. IL PREZZO COMPRENDE FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TUBAZIONE ALL'INTERNO DEL FORO PER UNA LUNGHEZZA FINO A 25 m. TALE STRUMENTAZIONE È RIUTILIZZABILE PER UN NUMERO DI VOLTE NON SUPERIORE A 12. IL PREZZO COMPRENDE ANCHE LA RIMOZIONE FINALE. IL PREZZO NON COMPRENDE LA PERFORAZIONE E LA LETTURA DEI DATI DA PARTE DI TECNICI SPECIALIZZATI, CHE DOVRANNO ESSERE COMPUTATI A PARTE.
Il prezzo di riferimento (progetto a base di gara) è confermato in € 11.101,20/cad.
14/07/2026 14:13
Quesito #131
Alla luce della documentazione di gara, si evidenzia che l’elenco prezzi prevede, per ciascuna lavorazione, quantità derivate dal PFTE che risultano bloccate, consentendo ai concorrenti la sola indicazione del prezzo unitario offerto.
Considerato che in sede di offerta tecnica sono richieste proposte migliorative e interventi di ottimizzazione che possono comportare modifiche delle lavorazioni e delle relative quantità rispetto a quelle assunte nel PFTE, si chiede di chiarire come debbano essere gestite, ai fini dell’offerta economica, le eventuali variazioni quantitative e/o le nuove lavorazioni derivanti dalle migliorie proposte, stante l’impossibilità di intervenire sulle quantità riportate nell’elenco prezzi.
Al fine di garantire la par condicio tra gli offerenti e la piena comparabilità delle offerte, si chiede alla spett.le Stazione Appaltante di voler:
mettere a disposizione appositi strumenti o file editabili che consentano di indicare le diverse quantità e le eventuali nuove voci connesse alle migliorie; oppure
specificare espressamente in quale diversa sede e con quali modalità tali variazioni debbano essere riportate e saranno considerate ai fini della valutazione dell’offerta e della successiva contabilizzazione dei lavori.
In caso contrario, si chiede di specificare espressamente se tali variazioni debbano essere integralmente assorbite nei prezzi unitari offerti sulle quantità fisse dell’elenco prezzi.
Considerato che in sede di offerta tecnica sono richieste proposte migliorative e interventi di ottimizzazione che possono comportare modifiche delle lavorazioni e delle relative quantità rispetto a quelle assunte nel PFTE, si chiede di chiarire come debbano essere gestite, ai fini dell’offerta economica, le eventuali variazioni quantitative e/o le nuove lavorazioni derivanti dalle migliorie proposte, stante l’impossibilità di intervenire sulle quantità riportate nell’elenco prezzi.
Al fine di garantire la par condicio tra gli offerenti e la piena comparabilità delle offerte, si chiede alla spett.le Stazione Appaltante di voler:
mettere a disposizione appositi strumenti o file editabili che consentano di indicare le diverse quantità e le eventuali nuove voci connesse alle migliorie; oppure
specificare espressamente in quale diversa sede e con quali modalità tali variazioni debbano essere riportate e saranno considerate ai fini della valutazione dell’offerta e della successiva contabilizzazione dei lavori.
In caso contrario, si chiede di specificare espressamente se tali variazioni debbano essere integralmente assorbite nei prezzi unitari offerti sulle quantità fisse dell’elenco prezzi.
20/07/2026 15:13
Risposta
Si rimanda all'AVVISO N. 9 Pubblicato a Sistema.
14/07/2026 14:14
Quesito #132
Negli elaborati progettuali posti a base di gara risultano individuati i “siti di destinazione finale” dei materiali gestiti come sottoprodotto (Colonna A e B) , mentre negli elaborati economici non risultano espressamente indicati né valorizzati gli oneri necessari per il conferimento presso gli stessi siti di recupero ambientale/rimodellamento morfologico individuati nel PUT di PFTE.
Si chiede pertanto di confermare se tali oneri debbano intendersi a carico della stazione appaltante in quanto esclusi dalle singole tariffe movimentate nel progetto.
Si chiede infine di specificare in quale elaborato e con quali modalità la Stazione Appaltante intenda disciplinare il regime dei suddetti oneri, al fine di garantire uniformità tra i concorrenti in sede di formulazione dell’offerta.
Si chiede pertanto di confermare se tali oneri debbano intendersi a carico della stazione appaltante in quanto esclusi dalle singole tariffe movimentate nel progetto.
Si chiede infine di specificare in quale elaborato e con quali modalità la Stazione Appaltante intenda disciplinare il regime dei suddetti oneri, al fine di garantire uniformità tra i concorrenti in sede di formulazione dell’offerta.
23/07/2026 17:45
Risposta
Come indicato nel CSA – Parte A, art. 68, pag. 170, sezione “Terre e rocce da scavo e rifiuti”, all’atto dello scavo il materiale diventa di proprietà dell'Appaltatore e conseguentemente gli oneri connessi al conferimento presso i siti di recupero ambientale/rimodellamento morfologico indicati nel PUT di PFTE (pag. 170 di 188) o, più genericamente, per il conferimento ai siti di destinazione finale dei materiali gestiti come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017, sono inclusi nel prezzo totale offerto.
L’Appaltatore, come soggetto esecutore, è responsabile della corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre a base di gara, inclusi gli aggiornamenti e le integrazioni che prevedibilmente interverranno nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera (rif. Cartella 16 elab. 28_MTL2T1A00FAMBGENR010-1, pag. 189 par. 13.2.2., CSA – Parte B.1, cod. 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2, paragrafo 7.3.2.3 “Aggiornamento del PUT”), dipendenti dall’organizzazione, dalle scelte operative, dalle tecnologie e dalle procedure costruttive proprie appunto di ciascun appaltatore, nonché dagli accordi commerciali da impostare con operatori e soggetti terzi.
L’Appaltatore, come soggetto esecutore, è responsabile della corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre a base di gara, inclusi gli aggiornamenti e le integrazioni che prevedibilmente interverranno nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera (rif. Cartella 16 elab. 28_MTL2T1A00FAMBGENR010-1, pag. 189 par. 13.2.2., CSA – Parte B.1, cod. 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2, paragrafo 7.3.2.3 “Aggiornamento del PUT”), dipendenti dall’organizzazione, dalle scelte operative, dalle tecnologie e dalle procedure costruttive proprie appunto di ciascun appaltatore, nonché dagli accordi commerciali da impostare con operatori e soggetti terzi.
14/07/2026 19:19
Quesito #133
Gent.mi,
facendo riferimento a quanto comunicato nell’avviso n. 8 in merito al requisito di capacità tecnico-professionale di cui ai par. 8.2.1 lett. c) (Lotto 1): “Aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OS21, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 100 milioni” si chiede quanto segue:
conferma che un’impresa facente parte di un costituendo RTI, in possesso di iscrizione SOA nella categoria OS21 e cat. OG4, possa partecipare alla gara seppur non apportando lavori per il raggiungimento del requisito richiesto sub par. 8.2.1 c) del Disciplinare (pari ad € 100.000.000,00 di lavori svolti), requisito che comunque è raggiunto nel suo complesso dalle altre imprese facenti parte del RTI;
conferma che, in caso di risposta negativa al quesito n. 1, l’impresa possa invece partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento per il requisito richiesto sub par. 8.2.1 c) del Disciplinare (pari ad € 100.000.000,00 di lavori svolti), servendosi dei requisiti di altra impresa interna al raggruppamento, a condizione che l’ausiliaria ne sia provvista in misura sovrabbondante e sufficiente alla sua soddisfazione in capo ad entrambi gli operatori ;
conferma che, fermi restando i requisiti posseduti ai punti 8.2.1 a) b) e al punto 8.3.1. a) e b) del disciplinare di gara, alla quota percentuale di lavori apportati da un’impresa per il raggiungimento del requisito richiesto sub par. 8.2.1 c) del Disciplinare (pari ad € 100.000.000,00 di lavori svolti), non debba corrispondere la medesima quota percentuale di partecipazione per l’esecuzione lavori (in categoria prevalente e nelle categorie scorporabili), all’interno del R.T.I.
facendo riferimento a quanto comunicato nell’avviso n. 8 in merito al requisito di capacità tecnico-professionale di cui ai par. 8.2.1 lett. c) (Lotto 1): “Aver eseguito con buon esito negli ultimi 10 anni lavori relativi a interventi di costruzione di gallerie ed opere civili per linee metropolitane sotterranee, di linee ferroviarie ed infrastrutture complesse di trasporto in ambito urbano, comprensivi di lavori in OS21, ancorché nell’ambito di un contratto non ancora concluso, di valore complessivo non inferiore a € 100 milioni” si chiede quanto segue:
conferma che un’impresa facente parte di un costituendo RTI, in possesso di iscrizione SOA nella categoria OS21 e cat. OG4, possa partecipare alla gara seppur non apportando lavori per il raggiungimento del requisito richiesto sub par. 8.2.1 c) del Disciplinare (pari ad € 100.000.000,00 di lavori svolti), requisito che comunque è raggiunto nel suo complesso dalle altre imprese facenti parte del RTI;
conferma che, in caso di risposta negativa al quesito n. 1, l’impresa possa invece partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento per il requisito richiesto sub par. 8.2.1 c) del Disciplinare (pari ad € 100.000.000,00 di lavori svolti), servendosi dei requisiti di altra impresa interna al raggruppamento, a condizione che l’ausiliaria ne sia provvista in misura sovrabbondante e sufficiente alla sua soddisfazione in capo ad entrambi gli operatori ;
conferma che, fermi restando i requisiti posseduti ai punti 8.2.1 a) b) e al punto 8.3.1. a) e b) del disciplinare di gara, alla quota percentuale di lavori apportati da un’impresa per il raggiungimento del requisito richiesto sub par. 8.2.1 c) del Disciplinare (pari ad € 100.000.000,00 di lavori svolti), non debba corrispondere la medesima quota percentuale di partecipazione per l’esecuzione lavori (in categoria prevalente e nelle categorie scorporabili), all’interno del R.T.I.
23/07/2026 17:51
Risposta
Si precisa che la funzione dei Chiarimenti è esclusivamente finalizzata ad ottenere precisazioni in ordine alla documentazione di gara e non per fornire risposte specifiche sulle situazioni proprie dei singoli operatori economici. Il requsiti è stato ampiamente chiarito all'interno dell'Avviso n. 8. Il ricorso all'istituto dell'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.
15/07/2026 10:47
Quesito #134
Spett.le Stazione Appaltante
La scrivente società, in relazione alla procedura in oggetto, formula con la presente istanza di proroga del termine previsto per la presentazione dell’offerta.
In data 9 luglio 2026 codesta Spettabile Stazione Appaltante ha pubblicato l’Avviso n. 8, recante precisazioni in ordine al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2.1, lett. c) del Disciplinare di gara per il Lotto 1.
Pur prendendo atto della natura di chiarimento attribuita all’Avviso, si evidenzia che il relativo contenuto incide in modo sostanziale sulle modalità operative di dimostrazione del requisito, imponendo ai concorrenti ulteriori verifiche e approfondimenti rispetto all’impostazione originariamente assunta sulla base della documentazione di gara.
In particolare, le precisazioni contenute nell’Avviso n. 8 richiedono ai concorrenti di procedere, in tempi estremamente ridotti, a una rivalutazione complessiva:
delle referenze tecniche utilizzabili ai fini della dimostrazione del requisito;della corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e le categorie richieste dalla gara;dell’eventuale necessità di ricorrere a strumenti di avvalimento;della composizione e delle quote del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese;della documentazione amministrativa correlata;delle garanzie provvisorie, che devono risultare coerenti con la definitiva configurazione del concorrente;dell’offerta tecnica, nella misura in cui l’assetto del concorrente e le referenze utilizzate incidano sulla rappresentazione delle capacità tecnico-organizzative del gruppo offerente.
Tali attività risultano particolarmente complesse nel caso di un appalto integrato di rilevante importo e contenuto tecnico, quale quello in oggetto, caratterizzato da opere in sotterraneo, gallerie, stazioni, manufatti speciali, opere di fondazione speciale, impianti non di sistema, attività di progettazione esecutiva e rilevanti interferenze urbane.
La necessità di effettuare ulteriori verifiche non riguarda, quindi, un mero adempimento formale, ma incide direttamente sulla costruzione dell’assetto di partecipazione alla gara e sulla corretta predisposizione dell’offerta nel suo complesso.
Si osserva inoltre che l’Avviso n. 8 è intervenuto a distanza ravvicinata rispetto al termine di presentazione delle offerte, lasciando ai concorrenti un tempo non proporzionato rispetto alla complessità delle attività da svolgere e alla necessità di garantire una partecipazione consapevole, completa e conforme alle prescrizioni di gara.
Alla luce di quanto sopra, anche in coerenza con i principi di massima partecipazione, par condicio, proporzionalità e adeguatezza dei termini di gara, nonché con quanto previsto dall’art. 92, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, la scrivente chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler concedere una proroga congrua e proporzionata del termine per la presentazione delle offerte.
Tale proroga consentirebbe agli operatori economici interessati di recepire correttamente le precisazioni intervenute, completare le verifiche tecniche e amministrative necessarie e predisporre un’offerta pienamente coerente con il quadro di gara aggiornato.
Confidando nell’accoglimento della presente istanza, si porgono distinti saluti.
La scrivente società, in relazione alla procedura in oggetto, formula con la presente istanza di proroga del termine previsto per la presentazione dell’offerta.
In data 9 luglio 2026 codesta Spettabile Stazione Appaltante ha pubblicato l’Avviso n. 8, recante precisazioni in ordine al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2.1, lett. c) del Disciplinare di gara per il Lotto 1.
Pur prendendo atto della natura di chiarimento attribuita all’Avviso, si evidenzia che il relativo contenuto incide in modo sostanziale sulle modalità operative di dimostrazione del requisito, imponendo ai concorrenti ulteriori verifiche e approfondimenti rispetto all’impostazione originariamente assunta sulla base della documentazione di gara.
In particolare, le precisazioni contenute nell’Avviso n. 8 richiedono ai concorrenti di procedere, in tempi estremamente ridotti, a una rivalutazione complessiva:
delle referenze tecniche utilizzabili ai fini della dimostrazione del requisito;della corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e le categorie richieste dalla gara;dell’eventuale necessità di ricorrere a strumenti di avvalimento;della composizione e delle quote del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese;della documentazione amministrativa correlata;delle garanzie provvisorie, che devono risultare coerenti con la definitiva configurazione del concorrente;dell’offerta tecnica, nella misura in cui l’assetto del concorrente e le referenze utilizzate incidano sulla rappresentazione delle capacità tecnico-organizzative del gruppo offerente.
Tali attività risultano particolarmente complesse nel caso di un appalto integrato di rilevante importo e contenuto tecnico, quale quello in oggetto, caratterizzato da opere in sotterraneo, gallerie, stazioni, manufatti speciali, opere di fondazione speciale, impianti non di sistema, attività di progettazione esecutiva e rilevanti interferenze urbane.
La necessità di effettuare ulteriori verifiche non riguarda, quindi, un mero adempimento formale, ma incide direttamente sulla costruzione dell’assetto di partecipazione alla gara e sulla corretta predisposizione dell’offerta nel suo complesso.
Si osserva inoltre che l’Avviso n. 8 è intervenuto a distanza ravvicinata rispetto al termine di presentazione delle offerte, lasciando ai concorrenti un tempo non proporzionato rispetto alla complessità delle attività da svolgere e alla necessità di garantire una partecipazione consapevole, completa e conforme alle prescrizioni di gara.
Alla luce di quanto sopra, anche in coerenza con i principi di massima partecipazione, par condicio, proporzionalità e adeguatezza dei termini di gara, nonché con quanto previsto dall’art. 92, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, la scrivente chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler concedere una proroga congrua e proporzionata del termine per la presentazione delle offerte.
Tale proroga consentirebbe agli operatori economici interessati di recepire correttamente le precisazioni intervenute, completare le verifiche tecniche e amministrative necessarie e predisporre un’offerta pienamente coerente con il quadro di gara aggiornato.
Confidando nell’accoglimento della presente istanza, si porgono distinti saluti.
23/07/2026 18:14
Risposta
Si rimanda all'AVVISO N. 9 pubblicato a Sistema.
15/07/2026 12:03
Quesito #135
Spett.le Stazione Appaltante,
siamo a porre i seguenti quesiti:
“Relativamente alla risposta al quesito 111, si chiede di chiarire se anche per il criterio B.3 la dicitura “gallerie artificiali” ricomprenda anche le stazioni di Rebaudengo, Giulio Cesare, San Giovanni e Corelli Tabacchi, e che pertanto le ottimizzazioni alle impermeabilizzazioni possano essere estese anche alle suddette stazioni.
“In riferimento al criterio B.2 e alla risposta al quesito 111, si chiede se nel miglioramento delle tecnologie esecutive per i tamponi di fondo (deposito officina) debba intendersi esteso anche alla stazione di Rebaudengo e alla GA04, ove sono previsti i tamponi.
Inoltre, in riferimento al quesito 111, si chiede se il miglioramento alle tecnologie per i diaframmi si possa intendere esteso a tutti i diaframmi previsti, non solo al deposito officina.”
Restiamo in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti
siamo a porre i seguenti quesiti:
“Relativamente alla risposta al quesito 111, si chiede di chiarire se anche per il criterio B.3 la dicitura “gallerie artificiali” ricomprenda anche le stazioni di Rebaudengo, Giulio Cesare, San Giovanni e Corelli Tabacchi, e che pertanto le ottimizzazioni alle impermeabilizzazioni possano essere estese anche alle suddette stazioni.
“In riferimento al criterio B.2 e alla risposta al quesito 111, si chiede se nel miglioramento delle tecnologie esecutive per i tamponi di fondo (deposito officina) debba intendersi esteso anche alla stazione di Rebaudengo e alla GA04, ove sono previsti i tamponi.
Inoltre, in riferimento al quesito 111, si chiede se il miglioramento alle tecnologie per i diaframmi si possa intendere esteso a tutti i diaframmi previsti, non solo al deposito officina.”
Restiamo in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti
29/07/2026 10:56
Risposta
In coerenza con la risposta al quesito n. 111, il criterio B.3, riferito espressamente a deposito officina e gallerie artificiali, può essere esteso a tutte le opere realizzate con metodologia cut and cover, incluse stazioni e pozzi del Lotto 1A.
Viceversa, il criterio B.2 - specificatamente riferito al Deposito-Officina Rebaudengo – sarà valutato solamente rispetto a questa parte d’opera.
Viceversa, il criterio B.2 - specificatamente riferito al Deposito-Officina Rebaudengo – sarà valutato solamente rispetto a questa parte d’opera.
16/07/2026 11:06
Quesito #136
Con la presente si chiede di confermare che le eventuali cartelle da allegare, contenenti più files firmati, non devono a loro volta essere firmate.
29/07/2026 10:58
Risposta
Si conferma
16/07/2026 11:08
Quesito #137
Con riferimento alla sezione presente nella Busta Amministrativa "eventuale ulteriore documentazione", si chiede di confermare che la cartella contenente i vari files non va anch'essa firmata.
29/07/2026 10:59
Risposta
Si conferma
16/07/2026 13:07
Quesito #138
Si richiede cortesemente adi voler chiarire il seguente aspetto: compilando il documento di offerta "LISTA CATEGORIE – LOTTO 1" con i prezzi unitari posti a base di gara, si ottiene un importo complessivo delle opere a corpo pari a € 319.005.568,42.Tale importo risulta tuttavia non coincidente con quello riportato nel Disciplinare di gara e negli elaborati economici messi a disposizione della Stazione Appaltante, nei quali l'importo delle opere a corpo è indicato pari a € 318.723.284,63, con uno scostamento di € 282.283,79.Si chiede pertanto di confermare quale sia l'importo corretto da assumere quale riferimento ai fini della formulazione dell'offerta e, ove necessario, di mettere a disposizione una versione aggiornata della documentazione di gara.
grazie
grazie
29/07/2026 11:03
Risposta
Si rimanda all'AVVISO 5 pubblicato a sistema
17/07/2026 12:24
Quesito #140
Spettabile Commissario,
si richiede il seguente chiarimento:
“Si chiede conferma che per le figure professionali (da indicare per il “Criterio A1 – organigramma” come indicato nel Capitolato speciale d’appalto) sia possibile indicare Progettisti facenti parte di uno stato UE che non prevede un Ordine Professionale Nazionale, senza riportare quindi, nell'offerta Tecnica, alcun estremo di iscrizione.”
In attesa si porgono i più distinti saluti.
si richiede il seguente chiarimento:
“Si chiede conferma che per le figure professionali (da indicare per il “Criterio A1 – organigramma” come indicato nel Capitolato speciale d’appalto) sia possibile indicare Progettisti facenti parte di uno stato UE che non prevede un Ordine Professionale Nazionale, senza riportare quindi, nell'offerta Tecnica, alcun estremo di iscrizione.”
In attesa si porgono i più distinti saluti.
29/07/2026 11:04
Risposta
Si rinvia al Chiarimento n. 128.
17/07/2026 12:53
Quesito #141
Con riferimento al quesito n.31 (Archeologo richiesto per l'assistenza alle attività di scavo) si chiede di confermare che l'eventuale lettera di disponibilità (nel caso di soggetto non in organico)con impegno vincolante e data certa debba essere sottoscritta dal concorrente e dal medesimo archeologo e allegata comunque all'interno della Busta Tecnica.
29/07/2026 11:09
Risposta
L'indicazione di un archeologo nel gruppo di lavoro per l'assistenza archeologica all'esecuzione agli scavi è richiesta quale requisito di partecipazione, ai sensi dei par. 8.1.1 lett b) (Lotto 1) e 9.1.1 lett. b) (Lotto 2). Pertanto, il possesso del requisito dovrà essere puntualmente dichiarato nei documenti parte della Busta A "Documentazione amministrativa", completo di DGUE. L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito. E' facoltà dell'operatore inserirne ulteriore copia all'interno della Busta A.
20/07/2026 09:23
Quesito #142
Si chiede cortesemente di chiarire l'interpretazione del seguente requisito riportato nel CSA al capitolo 39:
FASE PROGETTAZIONE
Per l’espletamento delle attività di Progetto, dovrà essere costituito un apposito Gruppo di Lavoro composto da professionalità adeguate e personale tecnico idoneo, nel rispetto del D.lgs 36/2023. Le figure professionali di seguito indicate, ed in particolare i Progettisti incaricati della progettazione esecutiva, dovranno essere iscritti agli Ordini professionali nazionali di competenza o iscrizioni equivalenti per la UE.
Si evidenzia che, nei chiarimenti già pubblicati (n.42), con riferimento al medesimo articolo del CSA, è stato confermato che alcune figure professionali espressamente richieste per l'esecuzione dell'appalto (quali ACDat Manager, Computisti BIM e Responsabile Cyber Security) non necessitano di iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale nazionale competente (o ad organismo equivalente per professionisti UE) debba intendersi riferito oltre ai professionisti incaricati delle attività di progettazione e della sottoscrizione degli elaborati progettuali, anche alle ulteriori figure specialistiche ed "Esperti" componenti il Gruppo di Lavoro, quali:
- Risk manager per la progettazione e gestione di opere sotterranee.
- Esperto Tecnologo per interfaccia Opere civili-Opere di Sistema.
- Esperto specialista per i problemi generali di illuminazione, smaltimento fumi, qualità dell’aria, vivibilità di Stazioni, etc.
- Esperto in cantierizzazioni.
- Esperto per la risoluzione delle interferenze con le reti di pubblici servizi.
- Esperto Tecnologo per progettazione RAMS.
- Esperto in progettazione di beni culturali nella fattispecie di “monitoraggio, manutenzione, restauro di beni culturali immobili” di cui al D.M. 22 agosto 2017 n. 154 art. 1, o equivalenti.
- Responsabile computazione.
cordiali saluti
FASE PROGETTAZIONE
Per l’espletamento delle attività di Progetto, dovrà essere costituito un apposito Gruppo di Lavoro composto da professionalità adeguate e personale tecnico idoneo, nel rispetto del D.lgs 36/2023. Le figure professionali di seguito indicate, ed in particolare i Progettisti incaricati della progettazione esecutiva, dovranno essere iscritti agli Ordini professionali nazionali di competenza o iscrizioni equivalenti per la UE.
Si evidenzia che, nei chiarimenti già pubblicati (n.42), con riferimento al medesimo articolo del CSA, è stato confermato che alcune figure professionali espressamente richieste per l'esecuzione dell'appalto (quali ACDat Manager, Computisti BIM e Responsabile Cyber Security) non necessitano di iscrizione ai rispettivi Ordini professionali.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale nazionale competente (o ad organismo equivalente per professionisti UE) debba intendersi riferito oltre ai professionisti incaricati delle attività di progettazione e della sottoscrizione degli elaborati progettuali, anche alle ulteriori figure specialistiche ed "Esperti" componenti il Gruppo di Lavoro, quali:
- Risk manager per la progettazione e gestione di opere sotterranee.
- Esperto Tecnologo per interfaccia Opere civili-Opere di Sistema.
- Esperto specialista per i problemi generali di illuminazione, smaltimento fumi, qualità dell’aria, vivibilità di Stazioni, etc.
- Esperto in cantierizzazioni.
- Esperto per la risoluzione delle interferenze con le reti di pubblici servizi.
- Esperto Tecnologo per progettazione RAMS.
- Esperto in progettazione di beni culturali nella fattispecie di “monitoraggio, manutenzione, restauro di beni culturali immobili” di cui al D.M. 22 agosto 2017 n. 154 art. 1, o equivalenti.
- Responsabile computazione.
cordiali saluti
29/07/2026 11:10
Risposta
L'obbligo di iscrizione agli Ordini Professionali nazionali di competenza o di iscrizione equivalente per la UE riguarda tutte le figure professionali elencate all'art. 39 del CSA ed i professionisti incaricati della redazione del progetto esecutivo.
20/07/2026 10:29
Quesito #143
Spett.le Stazione Appaltante:
Con riferimento all’art. 39 del CSA – Parte A, “Piano della qualità”, e in particolare al sottocapitolo “Fase Progettazione”, si chiede cortesemente di confermare che, per le seguenti figure professionali relative ad ingegneri esperti delle discipline antincendio, non sia richiesta espressamente la laurea in Ingegneria Meccanica:
- Progettista Ingegnere Meccanico Esperto nella ventilazione antincendio.
- Progettista Ingegnere Meccanico Esperto negli impianti idrici e antincendio.
Con riferimento all’art. 39 del CSA – Parte A, “Piano della qualità”, e in particolare al sottocapitolo “Fase Progettazione”, si chiede cortesemente di confermare che, per le seguenti figure professionali relative ad ingegneri esperti delle discipline antincendio, non sia richiesta espressamente la laurea in Ingegneria Meccanica:
- Progettista Ingegnere Meccanico Esperto nella ventilazione antincendio.
- Progettista Ingegnere Meccanico Esperto negli impianti idrici e antincendio.
29/07/2026 11:11
Risposta
Si conferma
20/07/2026 11:48
Quesito #144
Spett.le Stazione Appaltante
Si chiede di confermare che la dicitura: " e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale”
della dichiarazione di cui al punto 4 dell’ALLEGATO 2.2. - MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
“DICHIARA di avvalersi dell’impresa ……………… al fine di migliorare l’offerta (i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento), inserisce nella Busta B contenente l’Offerta tecnica il contratto di avvalimento e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale”,
riguardi solo l’ipotesi in cui l’ausiliaria del “concorrente X” partecipi alla medesima gara come “concorrente Y”.
Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro.
cordiali saluti
Si chiede di confermare che la dicitura: " e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale”
della dichiarazione di cui al punto 4 dell’ALLEGATO 2.2. - MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
“DICHIARA di avvalersi dell’impresa ……………… al fine di migliorare l’offerta (i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento), inserisce nella Busta B contenente l’Offerta tecnica il contratto di avvalimento e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale”,
riguardi solo l’ipotesi in cui l’ausiliaria del “concorrente X” partecipi alla medesima gara come “concorrente Y”.
Restiamo in attesa di vostro cortese riscontro.
cordiali saluti
29/07/2026 11:12
Risposta
Si conferma
20/07/2026 17:20
Quesito #145
Con riferimento alle azioni di mitigazione del rischio “Rimostranze da parte della cittadinanza”, si chiede di confermare che l’URP/sportello indicato per il monitoraggio delle segnalazioni è da intendersi come struttura in capo al Comune e/o alla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui tale presidio sia gestito dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante, si chiede di confermare che i dati relativi a segnalazioni, reclami, temi ricorrenti e tempi di risposta/chiusura saranno messi a disposizione del Contraente con modalità e periodicità definite, affinché possano essere utilizzati per aggiornare e calibrare le azioni del piano di comunicazione e stakeholder engagement finalizzate alla mitigazione del rischio.
Nel caso in cui tale presidio sia gestito dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante, si chiede di confermare che i dati relativi a segnalazioni, reclami, temi ricorrenti e tempi di risposta/chiusura saranno messi a disposizione del Contraente con modalità e periodicità definite, affinché possano essere utilizzati per aggiornare e calibrare le azioni del piano di comunicazione e stakeholder engagement finalizzate alla mitigazione del rischio.
29/07/2026 11:13
Risposta
Si conferma che l’URP sarà in capo alla Stazione Appaltante e che con cadenza stabilita dalla stessa Stazione Appaltante (fatti salvi i casi tali da richiedere interventi mitigatori urgenti), il registro delle segnalazioni sarà trasmesso all’Appaltatore per la presa in carico delle dovute azioni
21/07/2026 10:07
Quesito #146
Spett.le Ente,
si chiede cortese riscontro in merito ai quesiti di seguito elencati:
QUESITO 1
Con riferimento alle aree interessate dal sito EX SCALO MERCI VANCHIGLIA già oggetto di procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e al relativo Piano Operativo di Bonifica (POB), si chiede di confermare:
che eventuali materiali contenenti amianto (ivi compreso il ballast contaminato o contenente amianto) presenti nell'ambito del sito siano già ricompresi nelle attività di bonifica e, pertanto, esclusi dall'oggetto dell'appalto della Linea 2;
che il suddetto POB includa o meno il trincerone che corre tra Via Gottardo e Via Sempione e sede della galleria Artificiale del progetto in oggetto.
QUESITO 2
Con riferimento al sito di bonifica Metallurgica Piemontese Gondrand, già oggetto di procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, e a quanto riportato nella documentazione di gara circa il completamento delle attività di bonifica prima dell'avvio dei lavori della Linea 2 e l'assenza di ulteriori passività ambientali, si chiede di specificare:
se nell’area della Stazione Rebaudengo siano presenti elementi contenenti amianto;
se il sito, considerata la due diligence in iter, debba essere considerato come sito da bonificare (ai senti del Dlgs 152/2006) visto anche che Infrastrutture a Rebaudengo prevede il nodo di interscambio con il passante ferroviario, il deposito interrato e l'officina;
se la due diligence comprenda specifici piani di gestione per l'amianto naturale.
QUESITO 3
In riferimento ai due quesiti di cui sopra, si chiede di specificare:
se gli eventuali materiali contenenti amianto cui fanno riferimento i documenti di gara ed in particolare il CME, siano riferiti esclusivamente al sito di bonifica EX SCALO MERCI VANCHIGLIA;
se tale riferimento debba intendersi esteso anche all'eventuale ballast della linea metrotranviaria dismessa presente nelle aree di intervento (area sondaggio SD16) e/o ad ulteriori eventuali siti (tra cui il sito Metallurgica Piemontese Gondrand) di cui, però, non esistono rilievi nelle indagini di caratterizzazione già effettuate nel PFTE.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti
si chiede cortese riscontro in merito ai quesiti di seguito elencati:
QUESITO 1
Con riferimento alle aree interessate dal sito EX SCALO MERCI VANCHIGLIA già oggetto di procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e al relativo Piano Operativo di Bonifica (POB), si chiede di confermare:
che eventuali materiali contenenti amianto (ivi compreso il ballast contaminato o contenente amianto) presenti nell'ambito del sito siano già ricompresi nelle attività di bonifica e, pertanto, esclusi dall'oggetto dell'appalto della Linea 2;
che il suddetto POB includa o meno il trincerone che corre tra Via Gottardo e Via Sempione e sede della galleria Artificiale del progetto in oggetto.
QUESITO 2
Con riferimento al sito di bonifica Metallurgica Piemontese Gondrand, già oggetto di procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, e a quanto riportato nella documentazione di gara circa il completamento delle attività di bonifica prima dell'avvio dei lavori della Linea 2 e l'assenza di ulteriori passività ambientali, si chiede di specificare:
se nell’area della Stazione Rebaudengo siano presenti elementi contenenti amianto;
se il sito, considerata la due diligence in iter, debba essere considerato come sito da bonificare (ai senti del Dlgs 152/2006) visto anche che Infrastrutture a Rebaudengo prevede il nodo di interscambio con il passante ferroviario, il deposito interrato e l'officina;
se la due diligence comprenda specifici piani di gestione per l'amianto naturale.
QUESITO 3
In riferimento ai due quesiti di cui sopra, si chiede di specificare:
se gli eventuali materiali contenenti amianto cui fanno riferimento i documenti di gara ed in particolare il CME, siano riferiti esclusivamente al sito di bonifica EX SCALO MERCI VANCHIGLIA;
se tale riferimento debba intendersi esteso anche all'eventuale ballast della linea metrotranviaria dismessa presente nelle aree di intervento (area sondaggio SD16) e/o ad ulteriori eventuali siti (tra cui il sito Metallurgica Piemontese Gondrand) di cui, però, non esistono rilievi nelle indagini di caratterizzazione già effettuate nel PFTE.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti
07/08/2026 16:42
Risposta
QUESITO 1)
Punto 1. La bonifica ambientale del sito ex scalo merci Vanchiglia non fa parte dell’Appalto.
Punto 2. Il POB (Piano operativo di Bonifica) del sito ex scalo merci Vanchiglia ricomprende anche il cosiddetto “Trincerone” di Via Gottardo/Via Sempione.
QUESITO 2)
Punto 1. La Due Diligence Ambientale richiamata nel PFTE OOCC ha evidenziato la presenza di amianto (MCA) nei terreni di riporto superficiale del Deposito-Officina Rebaudengo (DRB), della galleria naturale GN1 e della galleria naturale GN2, a confine con la St. Rebaudengo (SRB); i costi per la loro rimozione e gestione sono inclusi nel PFTE OOCC e indicati nel relativo Computo Metrico Estimativo. Come riportato al paragrafo 31.1.1.2.1 e nell'Allegato 1 del CSA – Parte B.1 (cod. elaborato 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2), i documenti di gara prevedono per l'area della St. Rebaudengo (SRB) l'esecuzione di indagini ambientali integrative ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, i cui esiti saranno recepiti nella redazione dell’aggiornamento del PFTE e/o del progetto esecutivo e quindi dei piani PUT/PRGML/PGR come meglio specificato di seguito (si veda il punto 3).
Punto 2. Il sito “Ex Gondrand – Metallurgica Piemontese – Area Carlini” è assoggettato a procedimento a sé stante di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e non rientra nella Due Diligence Ambientale richiamata nella documentazione posta a base di gara.
Punto 3. Come specificato nel paragrafo 7.3.2.3 CSA - Parte B.1 (cod. elaborato 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2), la predisposizione di specifici piani di gestione dell’amianto naturale è da ritenersi ricompresa nell’aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT), del piano di Reperimento e gestione materiali litoidi (PRGML) e piano di gestione rifiuti (PGR).
In esito alla Due Diligence Ambientale richiamata nel PFTE OOCC, il Computo Metrico Estimativo posto a base di gara ricomprende specifici capitoli di spesa relativi alle previste attività di rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e di bonifica, afferenti agli ambiti del Deposito-Officina Rebaudengo (DRB), della st. Rebaudengo e delle gallerie naturali GN1 e GN2.
QUESITO 3)
Punto 1. I documenti di gara e in particolare il CME sono stati predisposti sulla base delle passività emerse dalla Due Diligence Ambientale citata nei documenti di gara, che come già indicato ha evidenziato la presenza di materiali contenenti amianto nelle aree interessate dalla realizzazione del Deposito-Officina Rebaudengo (DRB), della st. Rebaudengo e delle gallerie naturali GN1 e GN2; gli oneri connessi a dette attività di gestione del rifiuto sono stati quantificati e inseriti nel CME di cui al documento ”Lotto costruttivo 1A - Opere civili al rustico – CME Tomo 7: Gestione terre, rocce da scavo e rifiuti cod. 08_MTL2T1A1AFEECOCIC001.7-1 della cartella 2.1.2. Non è possibile, a priori, escludere che possano verificarsi ulteriori e diversi rinvenimenti quali ad esempio quelli riconducibili, per quanto riguarda i lotti 1B/2C, alle coibentazioni delle tubazioni esistenti rinvenute nella sottostazione elettrica interrata posta in corrispondenza della futura Stazione Porta Nuova per i quali sono state stanziate le relative somme nel CME Tomo 7 – Demolizione e smaltimento del manufatto di st. Porta Nuova – art. 01.A02.E00.005 (cod. 07_MTL2T1A1BFEECOCIC001.7-1 della cartella 2.2.2).
Punto 2. I documenti di gara e il CME non ricomprendono il ballast della linea tramviaria dismessa posta in corrispondenza dell'area SA-D16, esterna alle aree oggetto di scavo, né ai siti oggetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 gestiti da soggetti terzi.
Punto 1. La bonifica ambientale del sito ex scalo merci Vanchiglia non fa parte dell’Appalto.
Punto 2. Il POB (Piano operativo di Bonifica) del sito ex scalo merci Vanchiglia ricomprende anche il cosiddetto “Trincerone” di Via Gottardo/Via Sempione.
QUESITO 2)
Punto 1. La Due Diligence Ambientale richiamata nel PFTE OOCC ha evidenziato la presenza di amianto (MCA) nei terreni di riporto superficiale del Deposito-Officina Rebaudengo (DRB), della galleria naturale GN1 e della galleria naturale GN2, a confine con la St. Rebaudengo (SRB); i costi per la loro rimozione e gestione sono inclusi nel PFTE OOCC e indicati nel relativo Computo Metrico Estimativo. Come riportato al paragrafo 31.1.1.2.1 e nell'Allegato 1 del CSA – Parte B.1 (cod. elaborato 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2), i documenti di gara prevedono per l'area della St. Rebaudengo (SRB) l'esecuzione di indagini ambientali integrative ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, i cui esiti saranno recepiti nella redazione dell’aggiornamento del PFTE e/o del progetto esecutivo e quindi dei piani PUT/PRGML/PGR come meglio specificato di seguito (si veda il punto 3).
Punto 2. Il sito “Ex Gondrand – Metallurgica Piemontese – Area Carlini” è assoggettato a procedimento a sé stante di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e non rientra nella Due Diligence Ambientale richiamata nella documentazione posta a base di gara.
Punto 3. Come specificato nel paragrafo 7.3.2.3 CSA - Parte B.1 (cod. elaborato 13_MTL2T1A00FZOOGENZ002.1-2), la predisposizione di specifici piani di gestione dell’amianto naturale è da ritenersi ricompresa nell’aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT), del piano di Reperimento e gestione materiali litoidi (PRGML) e piano di gestione rifiuti (PGR).
In esito alla Due Diligence Ambientale richiamata nel PFTE OOCC, il Computo Metrico Estimativo posto a base di gara ricomprende specifici capitoli di spesa relativi alle previste attività di rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e di bonifica, afferenti agli ambiti del Deposito-Officina Rebaudengo (DRB), della st. Rebaudengo e delle gallerie naturali GN1 e GN2.
QUESITO 3)
Punto 1. I documenti di gara e in particolare il CME sono stati predisposti sulla base delle passività emerse dalla Due Diligence Ambientale citata nei documenti di gara, che come già indicato ha evidenziato la presenza di materiali contenenti amianto nelle aree interessate dalla realizzazione del Deposito-Officina Rebaudengo (DRB), della st. Rebaudengo e delle gallerie naturali GN1 e GN2; gli oneri connessi a dette attività di gestione del rifiuto sono stati quantificati e inseriti nel CME di cui al documento ”Lotto costruttivo 1A - Opere civili al rustico – CME Tomo 7: Gestione terre, rocce da scavo e rifiuti cod. 08_MTL2T1A1AFEECOCIC001.7-1 della cartella 2.1.2. Non è possibile, a priori, escludere che possano verificarsi ulteriori e diversi rinvenimenti quali ad esempio quelli riconducibili, per quanto riguarda i lotti 1B/2C, alle coibentazioni delle tubazioni esistenti rinvenute nella sottostazione elettrica interrata posta in corrispondenza della futura Stazione Porta Nuova per i quali sono state stanziate le relative somme nel CME Tomo 7 – Demolizione e smaltimento del manufatto di st. Porta Nuova – art. 01.A02.E00.005 (cod. 07_MTL2T1A1BFEECOCIC001.7-1 della cartella 2.2.2).
Punto 2. I documenti di gara e il CME non ricomprendono il ballast della linea tramviaria dismessa posta in corrispondenza dell'area SA-D16, esterna alle aree oggetto di scavo, né ai siti oggetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 gestiti da soggetti terzi.
21/07/2026 11:38
Quesito #147
Quesito 1:
L’osservanza dell’art.125 comma 1 quarto periodo ex Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023 ), come dettato nei documenti della gara d’appalto in atti, parrebbe applicata ad entrambe i lotti 1 e 2 che sono di importo/valore rispettivamente al di sotto e al di sopra dei 500 milioni di euro. Il comma 1 del sopracitato art. 125 detta integrale: “Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività”, pertanto, in particolare, al quarto periodo prevede che solo per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro l'anticipazione di cui al primo periodo, pari al 20 per cento, è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.
Appare quindi del tutto evidente, anche in considerazione del fatto che la natura della procedura prevede due gare d’appalto e due contratti distinti, che per il lotto 1, di importo/valore al di sotto dei 500 milioni di euro, ai sensi della richiamata norma imperativa del Codice l’anticipazione deve essere erogata in un’unica soluzione dovendo applicarsi il terzo periodo del primo comma, ossia: “Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, pari al 20 per cento, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9”.
Per quanto sopra, si chiede di chiarire/confermare la diversa applicazione per i due Lotti in questione dell’articolo 125 comma 1 ex Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023 ).
Quesito 2:
L'art. 101 del Capitolato Speciale d'Appalto disciplina espressamente il recupero dell'anticipazione relativa al servizio di progettazione, prevedendo che lo stesso avvenga in un'unica soluzione al pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva.
Diversamente, l'art. 102 disciplina le modalità di erogazione dell'anticipazione per l'esecuzione dei lavori, ma non risulta univocamente chiaro né il meccanismo di erogazione delle diverse tranche né quello di recupero delle somme anticipate.
In particolare, pur prevedendo che l'anticipazione venga corrisposta in più tranche e che ciascuna tranche successiva sia erogata "entro 15 giorni dal completo recupero dell'80% della tranche che la precede", la disposizione non chiarisce:
quali siano le condizioni e i presupposti per l'erogazione di ciascuna tranche dell'anticipazione;a quale stato di avanzamento delle attività o ad altri eventi contrattualmente rilevanti sia subordinata l'erogazione delle singole tranche;con quale modalità debba essere effettuato il recupero dell'anticipazione (mediante trattenute sui SAL, sui certificati di pagamento o con diverso meccanismo);da quale SAL o certificato di pagamento decorra il recupero;con quale criterio venga verificato il raggiungimento del "recupero dell'80% della tranche precedente", condizione prevista per l'erogazione della tranche successiva.
Pertanto, la disciplina contenuta nell'art. 102 non consente di individuare con certezza né il procedimento di erogazione né quello di recupero dell'anticipazione relativa ai lavori.
Si chiede pertanto di chiarire:
le modalità operative di erogazione delle anticipazioni previste dall'art. 102 del Capitolato Speciale d'Appalto, specificando i presupposti e le condizioni per l'erogazione di ciascuna tranche;le modalità operative di recupero delle anticipazioni, indicando il relativo meccanismo, il momento di avvio del recupero e i criteri di verifica del completo recupero dell'80% della tranche precedente.
L’osservanza dell’art.125 comma 1 quarto periodo ex Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023 ), come dettato nei documenti della gara d’appalto in atti, parrebbe applicata ad entrambe i lotti 1 e 2 che sono di importo/valore rispettivamente al di sotto e al di sopra dei 500 milioni di euro. Il comma 1 del sopracitato art. 125 detta integrale: “Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività”, pertanto, in particolare, al quarto periodo prevede che solo per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro l'anticipazione di cui al primo periodo, pari al 20 per cento, è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.
Appare quindi del tutto evidente, anche in considerazione del fatto che la natura della procedura prevede due gare d’appalto e due contratti distinti, che per il lotto 1, di importo/valore al di sotto dei 500 milioni di euro, ai sensi della richiamata norma imperativa del Codice l’anticipazione deve essere erogata in un’unica soluzione dovendo applicarsi il terzo periodo del primo comma, ossia: “Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, pari al 20 per cento, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9”.
Per quanto sopra, si chiede di chiarire/confermare la diversa applicazione per i due Lotti in questione dell’articolo 125 comma 1 ex Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023 ).
Quesito 2:
L'art. 101 del Capitolato Speciale d'Appalto disciplina espressamente il recupero dell'anticipazione relativa al servizio di progettazione, prevedendo che lo stesso avvenga in un'unica soluzione al pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva.
Diversamente, l'art. 102 disciplina le modalità di erogazione dell'anticipazione per l'esecuzione dei lavori, ma non risulta univocamente chiaro né il meccanismo di erogazione delle diverse tranche né quello di recupero delle somme anticipate.
In particolare, pur prevedendo che l'anticipazione venga corrisposta in più tranche e che ciascuna tranche successiva sia erogata "entro 15 giorni dal completo recupero dell'80% della tranche che la precede", la disposizione non chiarisce:
quali siano le condizioni e i presupposti per l'erogazione di ciascuna tranche dell'anticipazione;a quale stato di avanzamento delle attività o ad altri eventi contrattualmente rilevanti sia subordinata l'erogazione delle singole tranche;con quale modalità debba essere effettuato il recupero dell'anticipazione (mediante trattenute sui SAL, sui certificati di pagamento o con diverso meccanismo);da quale SAL o certificato di pagamento decorra il recupero;con quale criterio venga verificato il raggiungimento del "recupero dell'80% della tranche precedente", condizione prevista per l'erogazione della tranche successiva.
Pertanto, la disciplina contenuta nell'art. 102 non consente di individuare con certezza né il procedimento di erogazione né quello di recupero dell'anticipazione relativa ai lavori.
Si chiede pertanto di chiarire:
le modalità operative di erogazione delle anticipazioni previste dall'art. 102 del Capitolato Speciale d'Appalto, specificando i presupposti e le condizioni per l'erogazione di ciascuna tranche;le modalità operative di recupero delle anticipazioni, indicando il relativo meccanismo, il momento di avvio del recupero e i criteri di verifica del completo recupero dell'80% della tranche precedente.
07/08/2026 16:46
Risposta
Quesito 1) Si conferma che l'anticipazione sarà corrisposta secondo le modalità indicate nella lex specialis di gara.
Quesito 2) Conformemente a quanto previsto dalla lex specialis di gara, per le macro-attività indipendenti e in sequenza tra loro che costituiscono le opere al rustico, l’appaltatore potrà accedere all’anticipazione della tranche successiva soltanto quando sarà stato recuperato l’80% della tranche precedente.
Si precisa, inoltre, che qualsiasi lavorazione ricompresa tra le opere civili al rustico concorre al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori per le quali viene corrisposta la relativa tranche di anticipazione (5%, 10%, 15%, 20%, 50%).
Infine, si chiarisce che, in caso di esecuzione non in sequenza, ma in sovrapposizione e/o in parallelo, delle macro-attività relative alle opere al rustico ed alle finiture architettoniche / impianti, secondo il cronoprogramma di progetto esecutivo approvato, l’appaltatore avrà diritto all’anticipazione relativa alle finiture architettoniche / impianti indipendentemente dal recupero dell’80% della tranche in corso sulle opere al rustico.
Quesito 2) Conformemente a quanto previsto dalla lex specialis di gara, per le macro-attività indipendenti e in sequenza tra loro che costituiscono le opere al rustico, l’appaltatore potrà accedere all’anticipazione della tranche successiva soltanto quando sarà stato recuperato l’80% della tranche precedente.
Si precisa, inoltre, che qualsiasi lavorazione ricompresa tra le opere civili al rustico concorre al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori per le quali viene corrisposta la relativa tranche di anticipazione (5%, 10%, 15%, 20%, 50%).
Infine, si chiarisce che, in caso di esecuzione non in sequenza, ma in sovrapposizione e/o in parallelo, delle macro-attività relative alle opere al rustico ed alle finiture architettoniche / impianti, secondo il cronoprogramma di progetto esecutivo approvato, l’appaltatore avrà diritto all’anticipazione relativa alle finiture architettoniche / impianti indipendentemente dal recupero dell’80% della tranche in corso sulle opere al rustico.
21/07/2026 14:25
Quesito #148
Per il solo Lotto 2, in merito al requisito di capacità tecnico-professionale relativo al “Possesso di attestazione di qualificazione (SOA)”, si chiede di confermare che il riferimento da considerare riguardante la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto è il documento “Lotto 2 – Tabella esplicativa categorie SOA rev 2” in luogo dei due documenti “4b) Tabelle Categorie Lavori (SOA) e Categorie Progettazione – Lotto 2 (1B) rev 2” e “4c) Tabelle Categorie Lavori (SOA) e Categorie Progettazione – Lotto 2 (2C) rev 2”, in coerenza con quanto previsto per il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al punto 9.3.1 lett. b) del Disciplinare (importo riferito all’intero Lotto 2 come somma dei lotti costruttivi 1B e 2C) nonché in coerenza con quanto previsto in termini di importo della garanzia di partecipazione (pari al 2% dell’importo complessivo dell’intero Lotto 2).
07/08/2026 16:48
Risposta
Si rinvia al Chiarimento n. 54.
27/07/2026 15:30
Quesito #150
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere supporto in merito alla compilazione del DGUE telematico da parte dei progettisti indicati.
Come precisato nella documentazione di gara e nei chiarimenti pubblicati, anche i soggetti individuati quali progettisti indicati sono tenuti alla compilazione del DGUE per le parti di propria competenza.
Accedendo alla sezione dedicata alla compilazione del DGUE, risultano tuttavia disponibili esclusivamente le seguenti opzioni:
RaggruppamentoAvvalimento
La sezione “Raggruppamento” sembrerebbe destinata esclusivamente all’inserimento delle imprese componenti il raggruppamento concorrente, in qualità di mandataria e mandanti, mentre i progettisti da noi individuati partecipano quali progettisti indicati, estranei al raggruppamento offerente.
Chiediamo pertanto cortesemente di indicarci:
in quale sezione debbano essere inseriti i progettisti indicaticon quale modalità debba essere trasmesso loro l’invito per la compilazione del DGUEse debba essere utilizzato il link generato dalla sezione “Raggruppamento”, pur non rivestendo i progettisti indicati la qualifica di mandanti del raggruppamento concorrente, oppure se sia prevista una procedura differente
con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere supporto in merito alla compilazione del DGUE telematico da parte dei progettisti indicati.
Come precisato nella documentazione di gara e nei chiarimenti pubblicati, anche i soggetti individuati quali progettisti indicati sono tenuti alla compilazione del DGUE per le parti di propria competenza.
Accedendo alla sezione dedicata alla compilazione del DGUE, risultano tuttavia disponibili esclusivamente le seguenti opzioni:
RaggruppamentoAvvalimento
La sezione “Raggruppamento” sembrerebbe destinata esclusivamente all’inserimento delle imprese componenti il raggruppamento concorrente, in qualità di mandataria e mandanti, mentre i progettisti da noi individuati partecipano quali progettisti indicati, estranei al raggruppamento offerente.
Chiediamo pertanto cortesemente di indicarci:
in quale sezione debbano essere inseriti i progettisti indicaticon quale modalità debba essere trasmesso loro l’invito per la compilazione del DGUEse debba essere utilizzato il link generato dalla sezione “Raggruppamento”, pur non rivestendo i progettisti indicati la qualifica di mandanti del raggruppamento concorrente, oppure se sia prevista una procedura differente
07/08/2026 16:51
Risposta
Il Progettista indicato deve accedere alla Piattaforma e Selezionare "Compila DGUE". Una volta compilato e sottoscritto il Documento, questo dovrà essere scaricato e trasmesso al Concorrente ai fini del suo caricamento.
Si suggerisce, anche al fine di verificare la correttezza di tutti gli adempimenti telematici, di contattare il Contact Center della Piattaforma "TuttoGare", raggiungibile all'indirizzo e-mail assistenza@tuttogare.it - o al numero (+39) 02 400 31 280.
Si suggerisce, anche al fine di verificare la correttezza di tutti gli adempimenti telematici, di contattare il Contact Center della Piattaforma "TuttoGare", raggiungibile all'indirizzo e-mail assistenza@tuttogare.it - o al numero (+39) 02 400 31 280.
28/07/2026 12:08
Quesito #151
Spettabile Commissario,
si sottopone la seguente richiesta di chiarimento:
Considerato che la documentazione di gara commisura l’anticipazione per l'esecuzione dei lavori all’importo delle “opere civili al rustico”, si chiede gentilmente di precisare quali lavorazioni siano ricomprese in tale definizione e quale sia il relativo importo posto a base di gara, da assumere ai fini del calcolo dell’anticipazione.
Restiamo in attesa di un pregiato riscontro.
Distinti saluti
si sottopone la seguente richiesta di chiarimento:
Considerato che la documentazione di gara commisura l’anticipazione per l'esecuzione dei lavori all’importo delle “opere civili al rustico”, si chiede gentilmente di precisare quali lavorazioni siano ricomprese in tale definizione e quale sia il relativo importo posto a base di gara, da assumere ai fini del calcolo dell’anticipazione.
Restiamo in attesa di un pregiato riscontro.
Distinti saluti
07/08/2026 16:53
Risposta
Le lavorazioni ricomprese nella definizione “opere civili al rustico” sono quelle indicate nel CSA - Parte A, art. 39 “Piano della Qualità” pagg. 117 (Opere Critiche), 118 (Opere Importanti) e 119 (Opere normali) ovvero tutte quelle riconducibili alle seguenti parti d’opera:
• Galleria naturale a foro cieco scavata con metodi meccanizzati
• Galleria naturale a foro cieco scavata con metodi convenzionali
• Galleria artificiale
• Diaframmi
• Consolidamenti
• Opere in conglomerato cementizio
• Scavi in sotterraneo con tecniche convenzionali
• Strutture metalliche delle stazioni superficiali
• Guaine per impermeabilizzazione
• Sottoservizi e fognature
• Monitoraggi
• Bonifica da ordigni bellici
• Rilievi e tracciamenti
• Sondaggi e prospezioni
• Demolizioni
• Movimenti di terra
• Pavimentazioni stradali
• Sistemazioni a verde
• Cantierizzazioni
• Segnaletica
• Impianti di illuminazione esterna
L'importo da assumere ai fini del calcolo dell'anticipazione è quello contrattuale, conseguente al progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante.
• Galleria naturale a foro cieco scavata con metodi meccanizzati
• Galleria naturale a foro cieco scavata con metodi convenzionali
• Galleria artificiale
• Diaframmi
• Consolidamenti
• Opere in conglomerato cementizio
• Scavi in sotterraneo con tecniche convenzionali
• Strutture metalliche delle stazioni superficiali
• Guaine per impermeabilizzazione
• Sottoservizi e fognature
• Monitoraggi
• Bonifica da ordigni bellici
• Rilievi e tracciamenti
• Sondaggi e prospezioni
• Demolizioni
• Movimenti di terra
• Pavimentazioni stradali
• Sistemazioni a verde
• Cantierizzazioni
• Segnaletica
• Impianti di illuminazione esterna
L'importo da assumere ai fini del calcolo dell'anticipazione è quello contrattuale, conseguente al progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante.
29/07/2026 09:36
Quesito #152
Buongiorno,
con la presente a chiedere:
“Con riferimento al criterio B7 – Interferenze, al penultimo punto viene richiesto di illustrare le soluzioni migliorative e le tecnologie finalizzate a ridurre o mitigare, in coerenza con il progetto posto a base di gara, le principali interferenze tra il pozzo PS-GT07 e i nuovi binari di Porta Nuova.
A tal proposito, non risulta chiaro a quale interferenza si faccia riferimento, in quanto dagli elaborati progettuali i pozzi PS-GT07 risultano ubicati a ovest dei nuovi binari, senza che emergano interferenze dirette con gli stessi. Si chiede pertanto di chiarire quale sia l'interferenza oggetto della valutazione richiesta.”
Distinti saluti
con la presente a chiedere:
“Con riferimento al criterio B7 – Interferenze, al penultimo punto viene richiesto di illustrare le soluzioni migliorative e le tecnologie finalizzate a ridurre o mitigare, in coerenza con il progetto posto a base di gara, le principali interferenze tra il pozzo PS-GT07 e i nuovi binari di Porta Nuova.
A tal proposito, non risulta chiaro a quale interferenza si faccia riferimento, in quanto dagli elaborati progettuali i pozzi PS-GT07 risultano ubicati a ovest dei nuovi binari, senza che emergano interferenze dirette con gli stessi. Si chiede pertanto di chiarire quale sia l'interferenza oggetto della valutazione richiesta.”
Distinti saluti
07/08/2026 16:55
Risposta
Si chiarisce preliminarmente che, nel criterio premiale B7 – Interferenze, il riferimento al “pozzo di servizio PS-GT07 – nuovi binari Porta Nuova” è da intendersi riferito al Pozzo di Servizio PS-GT06, illustrato nell’elaborato 33_MTL2T1A2CFPRCGT0T010-0 della Cartella 10.3 del PFTE OOCC e ricadente nell’ambito del Lotto Costruttivo 2C (Opzionale).
L’interferenza cui il criterio fa riferimento deriva dalle osservazioni formulate da RFI nell’ambito del procedimento PAUR e riportate nell’elaborato 26_MTL2T1A00FZOOGENR006-1 “Relazione di ottemperanza e prescrizioni per le fasi successive” della cartella 1.1 (tematiche nn. 87 e 89, pagg. 67-68).
In particolare, RFI ha evidenziato che le lavorazioni previste in corrispondenza del Pozzo di Servizio PS-GT06 possono interferire:
• con l’esercizio ferroviario dei binari 1 e 2 della Stazione di Torino Porta Nuova;
• con l’accesso dedicato ai mezzi di emergenza e soccorso di Via Nizza 14;
• con un intervento infrastrutturale, all’epoca in fase di studio preliminare, relativo alla realizzazione di nuovi binari e di nuove connessioni pedonali nell’ambito della Stazione di Torino Porta Nuova.
Nelle medesime osservazioni, RFI ha inoltre richiesto di approfondire, nelle successive fasi progettuali, possibili soluzioni alternative atte a ridurre o eliminare tali interferenze, inclusa la valutazione dell’utilizzo dell’ex bunker bellico presente nell’area.
Il criterio premiale B7 richiede pertanto di sviluppare proposte migliorative finalizzate alla mitigazione o al superamento delle interferenze segnalate da RFI, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti sulle aree di pertinenza ferroviaria e sull’esercizio ferroviario.
Si precisa infine che il manufatto afferente all’ex bunker bellico, identificato con codice PAPN28, è censito nell’ambito delle indagini fabbricati e le relative informazioni dimensionali sono riportate nell’elaborato 09_MTL2T1A00FFABGENK001.4-1 della Cartella 4.6 (pag. 676).
Non risultano invece nella disponibilità della Stazione Appaltante elaborati afferenti allo studio preliminare relativo ai nuovi binari richiamato nelle citate osservazioni di RFI.
L’interferenza cui il criterio fa riferimento deriva dalle osservazioni formulate da RFI nell’ambito del procedimento PAUR e riportate nell’elaborato 26_MTL2T1A00FZOOGENR006-1 “Relazione di ottemperanza e prescrizioni per le fasi successive” della cartella 1.1 (tematiche nn. 87 e 89, pagg. 67-68).
In particolare, RFI ha evidenziato che le lavorazioni previste in corrispondenza del Pozzo di Servizio PS-GT06 possono interferire:
• con l’esercizio ferroviario dei binari 1 e 2 della Stazione di Torino Porta Nuova;
• con l’accesso dedicato ai mezzi di emergenza e soccorso di Via Nizza 14;
• con un intervento infrastrutturale, all’epoca in fase di studio preliminare, relativo alla realizzazione di nuovi binari e di nuove connessioni pedonali nell’ambito della Stazione di Torino Porta Nuova.
Nelle medesime osservazioni, RFI ha inoltre richiesto di approfondire, nelle successive fasi progettuali, possibili soluzioni alternative atte a ridurre o eliminare tali interferenze, inclusa la valutazione dell’utilizzo dell’ex bunker bellico presente nell’area.
Il criterio premiale B7 richiede pertanto di sviluppare proposte migliorative finalizzate alla mitigazione o al superamento delle interferenze segnalate da RFI, con particolare riferimento alla riduzione degli impatti sulle aree di pertinenza ferroviaria e sull’esercizio ferroviario.
Si precisa infine che il manufatto afferente all’ex bunker bellico, identificato con codice PAPN28, è censito nell’ambito delle indagini fabbricati e le relative informazioni dimensionali sono riportate nell’elaborato 09_MTL2T1A00FFABGENK001.4-1 della Cartella 4.6 (pag. 676).
Non risultano invece nella disponibilità della Stazione Appaltante elaborati afferenti allo studio preliminare relativo ai nuovi binari richiamato nelle citate osservazioni di RFI.
30/07/2026 09:12
Quesito #153
Spettabile Stazione Appaltante, si chiede:
Con riferimento alla composizione del Gruppo di Lavoro richiesto per l'esecuzione dei servizi di progettazione, si chiede di confermare se, nel rispetto del possesso di tutti i requisiti professionali prescritti dalla documentazione di gara, sia consentito indicare quali componenti del Gruppo di Lavoro anche professionisti appartenenti all'organico del concorrente (ovvero delle imprese facenti parte del RTI concorrente), ancorché non appartenenti ai soggetti costituenti il RTP individuato per l'esecuzione dei servizi di progettazione. In particolare, si chiede se possa essere indicato nel Gruppo di Lavoro, ad esempio, un dipendente o collaboratore di una delle imprese componenti il RTI concorrente, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Distinti saluti
Con riferimento alla composizione del Gruppo di Lavoro richiesto per l'esecuzione dei servizi di progettazione, si chiede di confermare se, nel rispetto del possesso di tutti i requisiti professionali prescritti dalla documentazione di gara, sia consentito indicare quali componenti del Gruppo di Lavoro anche professionisti appartenenti all'organico del concorrente (ovvero delle imprese facenti parte del RTI concorrente), ancorché non appartenenti ai soggetti costituenti il RTP individuato per l'esecuzione dei servizi di progettazione. In particolare, si chiede se possa essere indicato nel Gruppo di Lavoro, ad esempio, un dipendente o collaboratore di una delle imprese componenti il RTI concorrente, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Distinti saluti
07/08/2026 16:57
Risposta
Si conferma.
30/07/2026 11:01
Quesito #154
Con riferimento al quesito n. 141, si chiede di precisare se il DGUE debba essere prodotto unicamente dall'operatore economico concorrente e dal progettista indicato (ove previsto) oppure anche dai professionisti individuati ai fini del soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, quali l'archeologo e il restauratore di beni culturali, qualora tali figure non appartengano all'organico del concorrente e siano messe a disposizione mediante apposito impegno vincolante o lettera di disponibilità.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
07/08/2026 16:59
Risposta
E' richiesta la compilazione del DGUE del Concorrente e del Progettista indicato. I requisiti posseduti dai singoli professionisti indicati nel Gruppo di Lavoro, qualora non presenti in organico del concorrente e/o del progettista, dovranno essere puntualmente indicati dall'operatore che se ne avvale all'interno della domanda di partecipazione che prevede una espressa dichiarazione in tal senso.
30/07/2026 16:08
Quesito #155
Spettabile Commissario,
si sottopone le seguenti richieste di chiarimento:
QUESITO N.1
Il quesito n.128 chiarisce che per i professionisti esteri non è richiesta necessariamente l'iscrizione a un albo italiano, purché siano iscritti all'organismo professionale corrispondente nel proprio Paese e soddisfino tutti gli ulteriori requisiti e riconoscimenti eventualmente richiesti dalla normativa applicabile.
Pertanto, si chiede di confermare la possibilità di inserire nel Gruppo di Lavoro minimo (indicato al “Criterio A1 – organigramma”) anche professionisti provenienti da Stati membri UE in cui non esiste un Albo o registro professionale (ad esempio la Francia).
QUESITO N.2
Con riferimento alla risposta fornita al Quesito n. 38, con la quale è stato confermato che alcune figure professionali minime richieste (Responsabile prevenzione incendi, Responsabile sicurezza e Responsabile interventi su beni archeologici/paesaggistici) possono coincidere nelle fasi di progettazione ed esecuzione, si chiede di confermare che tale principio sia estendibile anche ad altre figure professionali minime richieste dalla documentazione di gara, nello specifico Responsabile Cyber Security, Responsabile opere architettoniche, Responsabile impianti tecnologici, Responsabile interfaccia Opere Civili - Opere di Sistema e Responsabile RAMS
In particolare, si chiede di confermare che, qualora i professionisti individuati siano in possesso dei requisiti, delle abilitazioni e delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività nelle rispettive fasi contrattuali, gli stessi possano essere indicati sia nell'organigramma del gruppo di progettazione sia nell'organigramma del gruppo di esecuzione, senza necessità di individuare figure distinte per ciascuna fase.
Restiamo in attesa e porgiamo distinti saluti.
si sottopone le seguenti richieste di chiarimento:
QUESITO N.1
Il quesito n.128 chiarisce che per i professionisti esteri non è richiesta necessariamente l'iscrizione a un albo italiano, purché siano iscritti all'organismo professionale corrispondente nel proprio Paese e soddisfino tutti gli ulteriori requisiti e riconoscimenti eventualmente richiesti dalla normativa applicabile.
Pertanto, si chiede di confermare la possibilità di inserire nel Gruppo di Lavoro minimo (indicato al “Criterio A1 – organigramma”) anche professionisti provenienti da Stati membri UE in cui non esiste un Albo o registro professionale (ad esempio la Francia).
QUESITO N.2
Con riferimento alla risposta fornita al Quesito n. 38, con la quale è stato confermato che alcune figure professionali minime richieste (Responsabile prevenzione incendi, Responsabile sicurezza e Responsabile interventi su beni archeologici/paesaggistici) possono coincidere nelle fasi di progettazione ed esecuzione, si chiede di confermare che tale principio sia estendibile anche ad altre figure professionali minime richieste dalla documentazione di gara, nello specifico Responsabile Cyber Security, Responsabile opere architettoniche, Responsabile impianti tecnologici, Responsabile interfaccia Opere Civili - Opere di Sistema e Responsabile RAMS
In particolare, si chiede di confermare che, qualora i professionisti individuati siano in possesso dei requisiti, delle abilitazioni e delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività nelle rispettive fasi contrattuali, gli stessi possano essere indicati sia nell'organigramma del gruppo di progettazione sia nell'organigramma del gruppo di esecuzione, senza necessità di individuare figure distinte per ciascuna fase.
Restiamo in attesa e porgiamo distinti saluti.
07/08/2026 17:01
Risposta
QUESITO1) Si conferma precisando che, in tal caso, il Concorrente dovrà esplicitare tutto quanto necessario alla valutazione del possesso dei requisiti.
QUESITO 2) Si conferma.
QUESITO 2) Si conferma.