Aggiudicazione definitiva
Infratrasporti.To Srl
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Gara #467
Richiesta di Preventivo, eventualmente finalizzata all’affidamento diretto, per il Servizio di Somministrazione di Lavoro Interinale per Infra.To della durata di 36 mesi, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50, co.1, lett. b).Informazioni appalto
12/09/2025
Affidamento diretto / RDO
Servizi
€ 139.999,00
Manescotto Giuseppina
Categorie merceologiche
7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B886465D3B
Solo prezzo
Richiesta di Preventivo, eventualmente finalizzata all’affidamento diretto, per il Servizio di Somministrazione di Lavoro Interinale per Infra.To della durata di 36 mesi, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50, co.1, lett. b).
Richiesta di Preventivo, eventualmente finalizzata all’affidamento diretto, per il Servizio di Somministrazione di Lavoro Interinale per Infra.To della durata di 36 mesi, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 50, co.1, lett. b).
€ 139.999,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
100/25 Del 06/10/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 13063380151 | e-work S.p.A. |
Scadenze
17/09/2025 13:00
22/09/2025 13:00
22/09/2025 13:15
Chiarimenti
15/09/2025 18:07
Quesito #1
sull’art. 5 dello schema di affidamento
Si segnala che tutte le Agenzie per il Lavoro di grandi dimensioni hanno strumenti di fatturazione automatizzati al fine di essere conformi agli standard sottesi al mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001 e pertanto non possono procedere con fatturazione customizzata su singolo cliente.
Ciò brevemente premesso, si chiede cortese conferma sulla possibilità di produrre una fattura che rechi oltre al CIG solo la distinzione “Costo del lavoro” e “Base imponibile” e contestualmente ma con documento separato un report dettagliato customizzato sulla base delle vostre specifiche esigenze (Retribuzione, Margine, Oneri contributivi).
Qualora dal controllo delle fatture dovessero emergere degli errori, quest’ultimi saranno gestiti tramite contestazione ed emissione di documenti di rettifica.
Si segnala che tutte le Agenzie per il Lavoro di grandi dimensioni hanno strumenti di fatturazione automatizzati al fine di essere conformi agli standard sottesi al mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001 e pertanto non possono procedere con fatturazione customizzata su singolo cliente.
Ciò brevemente premesso, si chiede cortese conferma sulla possibilità di produrre una fattura che rechi oltre al CIG solo la distinzione “Costo del lavoro” e “Base imponibile” e contestualmente ma con documento separato un report dettagliato customizzato sulla base delle vostre specifiche esigenze (Retribuzione, Margine, Oneri contributivi).
Qualora dal controllo delle fatture dovessero emergere degli errori, quest’ultimi saranno gestiti tramite contestazione ed emissione di documenti di rettifica.
19/09/2025 11:41
Risposta
Chiarimento n. 1
Si conferma la possibilità di emettere un unico documento contabile (fattura); tale documento dovrà essere accompagnato da un report di dettaglio che indichi, tassativamente:
1. il valore del corrispettivo da riconoscere per il servizio di somministrazione, il periodo di competenza ed il trattamento IVA (che sarà evidentemente imponibile, anchorché in split payment)
2. il valore della prestazione di lavoro, suddivisione tra: retribuzione, oneri previdenziali e ticket mensa, il periodo di competenza ed il trattamento IVA (che sarà fuori campo).
Si conferma la possibilità di emettere un unico documento contabile (fattura); tale documento dovrà essere accompagnato da un report di dettaglio che indichi, tassativamente:
1. il valore del corrispettivo da riconoscere per il servizio di somministrazione, il periodo di competenza ed il trattamento IVA (che sarà evidentemente imponibile, anchorché in split payment)
2. il valore della prestazione di lavoro, suddivisione tra: retribuzione, oneri previdenziali e ticket mensa, il periodo di competenza ed il trattamento IVA (che sarà fuori campo).
16/09/2025 10:11
Quesito #2
Spettabile Ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2.2. dell'allegato 2 Schema lettera di affidamento, over previsto tra gli obblighi dell'aggiudicatario di "comunicare a Infra.To l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;" si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio e/o in generale in relazione agli oneri di impugnativa, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore.
2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2.2. dell'allegato 2 Schema lettera di affidamento nella parte in cui si prevede l'obbligo di fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2.2. dell'allegato 2 Schema lettera di affidamento, over previsto tra gli obblighi dell'aggiudicatario di "comunicare a Infra.To l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;" si precisa che, in considerazione del fatto che il somministrato agisce sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore (cfr. art. 30 d.lgs n. 81/2015) ed in ragione del fatto che è onere dell’utilizzatore comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare (cfr. art. 35 comma 6 del d.lgs n 81/2015) appare improprio, anche ai fine di una difesa in giudizio e/o in generale in relazione agli oneri di impugnativa, che sia solo l’Agenzia a supportare le conseguenze di un impugnativa. Infatti, per le regioni esposte, sebbene il provvedimento disciplinare sia un atto formalmente dell’Agenzia, appare evidente che il contenuto dello stesso venga elaborato in concerto con l’utilizzatore.
2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2.2. dell'allegato 2 Schema lettera di affidamento nella parte in cui si prevede l'obbligo di fornire, dietro richiesta della Stazione Appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
19/09/2025 11:44
Risposta
Chiarimento n. 2
1. In riferimento al punto "comunicare a Infra.To l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato", di cui all'art. 2.2 dell'allegato 2 "Schema lettera di affidamento", si specifica che la procedura relativa all'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari dovrà essere attuata dall'Agenzia. Resta inteso che l'eventuale relativo onere economico sostenuto potrà essere addebitato alla Società Utilizzatrice.
2. Nel caso in oggetto, la comunicazione di qualunque informazione o dato personale alla Stazione Appaltante da parte dell'Affidatario dovrà avvenire in conformità alle norme di protezione e circolazione dei dati personali, tra cui Reg. UE 2016/679 -GDPR-, D.Lgs 196/2003 e ssmmii - Codice Privacy-, provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (alla cui osservanza può essere ascritta la misura tecnica ed organizzativa dell'oscuramento dei dati particolari non necessari) e pure garantendo la completezza dei dati trasmessi per il perseguimento delle legittime finalità indicate: accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall’aggiudicatario; comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato (D. Lgs. n. 81/2015 art. 37) da parte dell’aggiudicatario; esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Infra.To e verificarne l'applicazione da parte dell'aggiudicatario. Pertanto, in concreto, la misura dell'oscuramento non potrà essere applicata aprioristicamente senza un'effettiva valutazione della finalità sottesa alla richiesta documentale di Infra.To ed individuando puntualmente quali dati non siano necessari, provvedendo a fornire documenti contenenti informazioni complete, corrette, pertinenti e non eccedenti.
1. In riferimento al punto "comunicare a Infra.To l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato", di cui all'art. 2.2 dell'allegato 2 "Schema lettera di affidamento", si specifica che la procedura relativa all'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari dovrà essere attuata dall'Agenzia. Resta inteso che l'eventuale relativo onere economico sostenuto potrà essere addebitato alla Società Utilizzatrice.
2. Nel caso in oggetto, la comunicazione di qualunque informazione o dato personale alla Stazione Appaltante da parte dell'Affidatario dovrà avvenire in conformità alle norme di protezione e circolazione dei dati personali, tra cui Reg. UE 2016/679 -GDPR-, D.Lgs 196/2003 e ssmmii - Codice Privacy-, provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (alla cui osservanza può essere ascritta la misura tecnica ed organizzativa dell'oscuramento dei dati particolari non necessari) e pure garantendo la completezza dei dati trasmessi per il perseguimento delle legittime finalità indicate: accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall’aggiudicatario; comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato (D. Lgs. n. 81/2015 art. 37) da parte dell’aggiudicatario; esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Infra.To e verificarne l'applicazione da parte dell'aggiudicatario. Pertanto, in concreto, la misura dell'oscuramento non potrà essere applicata aprioristicamente senza un'effettiva valutazione della finalità sottesa alla richiesta documentale di Infra.To ed individuando puntualmente quali dati non siano necessari, provvedendo a fornire documenti contenenti informazioni complete, corrette, pertinenti e non eccedenti.
17/09/2025 08:55
Quesito #3
Spett.le Ente,
si chiede gentilmente conferma che in merito all'offerta economica sia necessario solamente segnalare una FEE oraria inferiore all'8% (ad esempio 7%) e non riportare anche un importo complessivo su 36 mesi. La domanda viene posta siccome risulta impossibile calcolare la spesa complessiva su 36 mesi senza sapere informazioni necessarie quali i parametri di inquadramento delle risorse, quante ore lavoreranno in totale, ect ... (punto 7.1 della richiesta di preventivo).
si chiede gentilmente conferma che in merito all'offerta economica sia necessario solamente segnalare una FEE oraria inferiore all'8% (ad esempio 7%) e non riportare anche un importo complessivo su 36 mesi. La domanda viene posta siccome risulta impossibile calcolare la spesa complessiva su 36 mesi senza sapere informazioni necessarie quali i parametri di inquadramento delle risorse, quante ore lavoreranno in totale, ect ... (punto 7.1 della richiesta di preventivo).
19/09/2025 11:50
Risposta
Chiarimento n. 3
Si precisa che, poiché in caso di affidamento il contratto sará contabilizzato "a misura" ossia per ogni singolo profilo ricercato, non essendo ancora certo l'effettivo parametro professionale ricercato, su cui é calcolata la fee, viene richiesto all'operatore di indicare la propria fee.
Il termine di 36 mesi é il periodo complessivo di validità ed efficacia del contratto, tenuto conto del periodo di impiego del lavoratore somministrato.
Si precisa che, poiché in caso di affidamento il contratto sará contabilizzato "a misura" ossia per ogni singolo profilo ricercato, non essendo ancora certo l'effettivo parametro professionale ricercato, su cui é calcolata la fee, viene richiesto all'operatore di indicare la propria fee.
Il termine di 36 mesi é il periodo complessivo di validità ed efficacia del contratto, tenuto conto del periodo di impiego del lavoratore somministrato.
17/09/2025 12:41
Quesito #4
Spett.le Ente
in riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, secondo il quale l’operatore economico deve aver svolto, nel triennio precedente la data di trasmissione della richiesta (12/09/2025), almeno un servizio analogo a favore di aziende pubbliche o private per ciascuno dei profili ricercati,
si chiede cortesemente di valutare la possibilità di estendere tale requisito al periodo degli ultimi 10 anni, in conformità a quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ed in particolare:
comma 2, il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”;comma 11, che prevede espressamente la possibilità per le stazioni appaltanti di “richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
Tale estensione temporale permetterebbe di valorizzare adeguatamente l’esperienza maturata dagli operatori economici nel tempo, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'obiettivo di favorire la massima partecipazione alla gara, garantendo nel contempo il possesso di adeguata capacità tecnico-professionale da parte degli operatori.
in riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, secondo il quale l’operatore economico deve aver svolto, nel triennio precedente la data di trasmissione della richiesta (12/09/2025), almeno un servizio analogo a favore di aziende pubbliche o private per ciascuno dei profili ricercati,
si chiede cortesemente di valutare la possibilità di estendere tale requisito al periodo degli ultimi 10 anni, in conformità a quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ed in particolare:
comma 2, il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”;comma 11, che prevede espressamente la possibilità per le stazioni appaltanti di “richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
Tale estensione temporale permetterebbe di valorizzare adeguatamente l’esperienza maturata dagli operatori economici nel tempo, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'obiettivo di favorire la massima partecipazione alla gara, garantendo nel contempo il possesso di adeguata capacità tecnico-professionale da parte degli operatori.
19/09/2025 11:51
Risposta
Chiarimento n. 4
Trattandosi di mera richiesta di preventivo eventualmente finalizzata all'affidamento diretto, e non di procedura di gara, si precisa che il requisito richiesto è volto a selezionare un operatore economico in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste. Pertanto, si conferma la possibilità di rappresentare i servizi maggiormente affini a quello richiesto negli ultimi 10 anni.
Trattandosi di mera richiesta di preventivo eventualmente finalizzata all'affidamento diretto, e non di procedura di gara, si precisa che il requisito richiesto è volto a selezionare un operatore economico in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste. Pertanto, si conferma la possibilità di rappresentare i servizi maggiormente affini a quello richiesto negli ultimi 10 anni.